Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 4337
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto del fumus commissi delicti

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus, evidenziando che la ricorrente non poteva ignorare l'inesistenza del credito, data la natura artificiosa dell'operazione di cessione del ramo d'azienda e la natura di cartiera della società cedente.

  • Rigettato
    Assenza dell'elemento soggettivo

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus, evidenziando che la ricorrente non poteva ignorare l'inesistenza del credito, data la natura artificiosa dell'operazione di cessione del ramo d'azienda e la natura di cartiera della società cedente. Il prezzo di cessione, di gran lunga inferiore rispetto all'entità del credito ceduto, conferma la correttezza della valutazione.

  • Accolto
    Carenza di motivazione sul periculum in mora

    Il Tribunale del riesame non ha svolto una valutazione realmente riferita alla posizione dell'indagata, limitandosi a richiamare in modo assertivo le modalità del fatto illecito attribuito ad altri, senza spiegare per quali ragioni tali elementi dovrebbero tradursi, anche per la ST, in un concreto pericolo di dispersione dei beni. La motivazione non si confronta con i parametri richiesti dall'art. 316, comma 2, cod. proc. pen., poiché fonda il giudizio cautelare su condotte proprie dell'autore del meccanismo fraudolento, trascurando di verificare se la legale rappresentante e la società da lei amministrata avessero posto in essere comportamenti effettivamente idonei a pregiudicare le garanzie del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 4337
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4337
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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