Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2001, n. 6830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6830 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
. E 6 N 8 5 O 9 I C.C. 357 1 . / Z N 4 A / - R 6 2 T B EPUBBLICA ITALIAN S . . I R L . G G L P A . E A T D R . B L IN E I A A D R T D T I A 1 S I E 3 N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 1 R E Oggetto S N E . E I T N S A A E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IN - Presidente Dott. Alfio R.G.N. 2649/98 Cron.15445 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Rel. Consigliere Ud.14/02/01 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CE TO;
- intimato -
Commissione avversO la sentenza n. 275/97 della . N tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 2001 06/11/97; 262 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. кли -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con sentenza in data 9.12.94, la Commissione Tributaria di primo grado di Vasto accoglieva il ricorso proposto da TT ON e CE LV avverso avviso di liquidazione col quale l'Ufficio del Registro di Vasto aveva rettificato da lit. 50milioni a lit.306.460.000 il valore del 50% di un immobile terreno industriale are 85,55 con sovrastante capannone commerciale di che CE ON aveva ceduto a CE LV. 2.- Proponeva appello l'Ufficio del Registro, facendo rilevare che il valore del cespite, come accertato dalla Commissione di primo grado, non era adeguato, in quanto non corrispondeva né alla valutazione come magazzino (cat. C2), né ai valori correnti di mercato. 3.- Con sentenza in data 25.9.97, la Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila rigettava l'appello, osservando che la procedura invocata dall'Ufficio è stata introdotta solo a partire dal 1.1.96, mentre la normativa precedente dovesse prevede (va) che l'Ufficio del Registro procedere con avviso di accertamento e non con hau avviso di liquidazione. 3 4.- Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo due motivi. Controparte non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 5.- Col primo motivo del ricorso, parte ricorrente deduce violazione falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., degli artt. 3 comma 135 della Legge n.549.95; 12 comma 1 della Legge n.70.88; 52 comma 1 della Legge n.131.86. La norma citata per ultima, in particolare, la possibilità di preclude all'Amministrazione rettificare il reddito, se dichiarato in misura non inferiore a 100 volte il reddito risultante dalla rendita catastale. Nel caso in esame, le parti hanno richiesto di avvalersi del disposto dell'art. 12 della Legge n.70.88 e non è stato posto in essere alcun procedimento di valutazione da parte dell'Ufficio, il quale si è limitato a recuperare, con avviso di liquidazione, la differenza di imposta tra quanto dichiarato e quanto dovuto in relazione alla rendita catastale. D'altra parte, i ricorrenti hanno instaurato autonomo giudizio di opposizione alla rendita catastale, tanto è vero che i medesimi hanno chiesto, nel corso del processo di appello, la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia inerente alla misura della ripetuta rendita. 6.- Il ricorso è fondato. Come si evince da giurisprudenza costante di questa Corte, qualora il contribuente, ai sensi dell'art. 12 del DL 14.3.88 n.70 convertito in Legge n.154.88, abbia dichiarato nell'atto di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione di cui al quarto comma dell'art. 52 del D.P.R. n.131.86, ed il valore all'ammontare inferiore dichiarato risulti l'ufficio può determinato in modo automatico, procedere ad elevare il valore del bene mediante avviso di liquidazione. In tal senso, Cass. 18.2.99 n.1343, Cass. 27.11.99 n.13243, Cass. 16.3.2000 n.3046, Cass. 24.5.2000 n.6789, Cass.
9.6.2000 n.7906, Cass. 29.9.2000 n.12932, Cass.22.11.2000 n.15091, Cass. 27.11.2000 n.15254. 7.- Nel caso in esame, peraltro, risulta incontestato tra le parti che pende ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria in ordine all'ammontare della rendita attribuita dall'UTE. Di tale circostanza dà atto l'Avvocatura dello Stato nel primo motivo del ricorso. 8.- Deve incidentalmente notarsi, al riguardo, che la Legge n.342.2000, entrata in vigore nelle more del procedimento, ha stabilito la seguente disciplina in tema di attribuzione o modificazione delle rendite catastali: a decorrere dal 1.1.2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della partita. Dalla citata notifica decorre il termine per impugnare la rendita. Per atti attributivi ° modificativi della rendita adottati fino al 31.12.99 e recepiti in atti impositivi non divenuti definitivi, non sono dovuti interessi e sanzioni fino alla scadenza del termine di cui infra>. Per atti attributivi о modificativi della rendita recepiti in atti divenuti definitivi per mancata impugnazione, il termine per impugnare la rendita è riaperto fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge n.342.2000 (pubblicata sulla GU del 25.11.2000). Nel caso in esame, si è dinanzi ad un atto attributivo della rendita recepito in atto impositivo non divenuto definitivo. Il termine per impugnare la rendita è stato prorogato all'8.2.2000 e comunque la rendita risulta già impugnata. Ne 6 ben consegue che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe dovuto esaminare il merito del ricorso, ma valutare se sussistessero i presupposti per la sospensione;
in caso positivo, attendere l'esito finale della controversia pregiudiziale;
in ogni caso, stante lo ius superveniens', dovrà valutarsi se siano dovuti sanzioni ed interessi, tra la data di attribuzione della rendita e la data di scadenza del termine - -prorogato di cui all'art.74 della Legge n.342.2000, trattandosi di rendita recepita in atto impositivo non definitivo. 9.- Col secondo motivo del ricorso, parte ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, perché la Commissione Tributaria Regionale non ha dato conto dei motivi per i quali si è discostata dal soprarichiamato quadro di riferimento, non avendo enunciato i motivi per i quali era da adottare una decisione diversa da quella normativamente indicata. 10.- Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, la spese del quale provvederà anche in ordine alle ки 7 processo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il Cassa la sentenza ricorso. impugnata e rinvia, anche leper spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Abruzzo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addì 14 febbraio 2000. Il PresidentePrese Mi Nubila al * GOR extensore ASSAZION M A E R P U S IL CANCELLIERE C1 AmalgCasanприето Саш DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAG. ZOOTOggi CANCELLIERE C1, Glove Arnaldo Casano Moldol A I E 6 5 R 8 N . 9 A 1 O N I / T Z 4 - / U A 6 B B R 2 I . T . L R S R L . I T A P . G . E D B R L A A E T I D A R 1 I D 3 S E 1 N E T E . T S A N N I E M A S E