Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
Integra l'esercizio abusivo della professione il compimento di atti propri riservati a ciascuna professione, posti in essere in modo continuativo e organizzato. Ne consegue che non è punibile la vendita, attuata in forma non organizzata e continuativa, da parte di un soggetto non abilitato di un singolo prodotto farmaceutico.
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- 1. Le Sezioni unite chiamate a precisare il concetto di "attoRoberto Pasella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza allegata la Sezione VI penale della Cassazione rimette alle Sezioni Unite la decisione di un ricorso proposto avverso una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano che condannava l'imputato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 348 c.p. per avere egli abusivamente esercitato la professione di dottore commercialista, svolgendo attività di consulenza tributaria senza essere iscritto al relativo albo. Come si evince dalla lettura dell'ordinanza, il Giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato aderendo all'interpretazione, minoritaria sia in giurisprudenza che in dottrina, secondo la quale non soltanto il compimento di atti riservati in via …
Leggi di più… - 2. Abusivo esercizio di una professione, pluralità di atti, necessità, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2005, n. 7564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7564 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 24/10/2005
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1312
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17458/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR AL SA, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 20 dicembre 2004 n. 8881;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Elisabetta CESQUI, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Sentita l'arringa del difensore, avv. VALENZA Dino, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma 20 dicembre 2004 n. 8881 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Roma 8 ottobre 2003 n. 20489, da lei appellata, è stata dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 348 c.p., commesso in Roma il 14 maggio 1998 - SA AL OI ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 348 c.p. con riferimento all'affermazione della sentenza impugnata che il privato, il quale vende medicinali e non abbia la prescritta abilitazione commette il reato di abusivo esercizio della professione, non richiedendo la norma incriminatrice la consapevolezza in capo all'agente di svolgere in tal modo prestazioni senza la prescritta autorizzazione alla farmacia;
la questione non è se la OI fosse o meno consapevole di vendere medicinali per i quali occorreva l'autorizzazione, ma piuttosto se fosse consapevole di vendere medicinali, mentre si poteva al più ritenere che fosse consapevole di cedere sostanza stupefacente e fosse quindi rea di una cessione non punibile atteso che il principio attivo del roipnol non rientrava ancora nelle sostanze vietate dal D.P.R. n. 309 del 1990;
2. carenza assoluta di motivazione perché ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p. sono atti rilevanti i c.d. atti tipici della professione, cioè quelli compiuti in modo continuativo, sistematico e organizzato nonché gli atti derivanti da un'attività presentata all'esterno come proveniente da professionista qualificato tecnicamente.
L'impugnazione è fondata.
La tutela assicurata dall'art. 348 c.p. riguarda una professione, ossia di un'attività qualificata dalla corrispondenza a discipline tecniche e scientifiche e a collaudate regole di esperienza, svolta in forma organizzata e in modo continuativo, per il cui esercizio è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
La condotta esecutiva di questo delitto consiste, infatti, nel compimento di atti di esercizio di una professione senza aver conseguito la speciale abilitazione richiesta.. La norma tutela esclusivamente gli atti propri, riservati a ciascuna professione, e non anche quelli che, mancando di tale tipicità, possono essere compiuti da chiunque, anche se abbiano connessione con quelli professionali (Cass., Sez. 6^, 11 maggio 1990 n. 11794, ric. Mancaniello;
Sez. 6^, 8 ottobre 2002 (gennaio 2003 n. 49, ric. Notaristefano;
Sez. 6^, 3 marzo 2004 n. 17702). Pertanto il compimento di singoli atti corrispondenti a quelli di una professione, diversi da quelli che possono essere compiuti solo da chi vi è specificamente abilitato (c.d. atti propri), in forma non professionale, esorbita dalla tutela penale.
In particolare, la vendita, in forma non organizzata e continuativa, a tossicodipendenti di un farmaco avente proprietà ipnotiche (roipnol), non punibile come tale in quanto avente ad oggetto una specialità il cui principio attivo all'epoca del fatto non era compreso nell'elenco ufficiale delle sostante stupefacenti, non ha i caratteri e non costituisce esercizio abusivo della professione di farmacista in quanto la finalità della condotta è esclusivamente la cessione di quel singolo prodotto, per l'uso improprio che ne veniva fatto.
Fatte queste premesse, cui si ispira il secondo motivo di ricorso, si osserva che nella specie, tale uso improprio del medicinale venduto rende evidente che la condotta dell'imputata, colta in flagranza della vendita di compresse di roipnol, sostanza non ancora inserita nelle tabelle delle sostanze stupefacenti allegate al D.P.R. n. 309 del 1990, non era in realtà finalizzata all'abuso professionale, per cui appare fondato il primo motivo di ricorso, secondo il quale l'imputate era certamente consapevole di cedere sostanza stupefacente, piuttosto che di esercitare abusivamente la professione di farmacista.
Deve quindi procedersi all'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006