Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2005, n. 7564
CASS
Sentenza 24 ottobre 2005

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Massime1

Integra l'esercizio abusivo della professione il compimento di atti propri riservati a ciascuna professione, posti in essere in modo continuativo e organizzato. Ne consegue che non è punibile la vendita, attuata in forma non organizzata e continuativa, da parte di un soggetto non abilitato di un singolo prodotto farmaceutico.

Commentari2

  • 1Le Sezioni unite chiamate a precisare il concetto di "atto
    Roberto Pasella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza allegata la Sezione VI penale della Cassazione rimette alle Sezioni Unite la decisione di un ricorso proposto avverso una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano che condannava l'imputato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 348 c.p. per avere egli abusivamente esercitato la professione di dottore commercialista, svolgendo attività di consulenza tributaria senza essere iscritto al relativo albo. Come si evince dalla lettura dell'ordinanza, il Giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato aderendo all'interpretazione, minoritaria sia in giurisprudenza che in dottrina, secondo la quale non soltanto il compimento di atti riservati in via …

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  • 2Abusivo esercizio di una professione, pluralità di atti, necessità, insussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2005, n. 7564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7564
Data del deposito : 24 ottobre 2005

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