Sentenza 15 marzo 2003
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- 1. Anzianità di servizio e computo del periodo di formazione e lavoroAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 16 luglio 2007
- 2. Anzianità di servizio, periodo di formazione e lavoro, computo, inderogabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 0 384 9 / 03 REPUBBLICA ITALIANA A DT CASSAZIONELA CORTE SU Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 18196/01 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron.8887 Dott. Ciancarlo D'AGOSTINO Rel Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIŞ Consigliere Dd.12/12/02 Consigliere | Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA 1 FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso 10 studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro domiciliato in ROMA VIAREGA ANTONIO, elettivamente VALADIER 53 presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO2002 5403 ANGELINI, LEONARDO GOFFREDO, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avvers0 la sentenza n. 677/00 del Tribunale di BARI, I depositata il 04/04/00 R.G. N. 643/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; | udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso il rigetto del ricorso. -2- 18196/00 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Bari il lavoratore in epigrafe, premesso di essere stato assunto dalle Ferrovie dello Slato con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 meşi, convertito al termine in contratto di lavoro a textpo lamentava che la Ferrovie avevano computato ilindeterminato. periodo di formazione nell'anzianità di servizio solo ai fini giuridici e non anche ai fini economici in virtù dell'espressa pattuizione contenuta nell'art. 9 del contratto individuale di formazione e lavoro. Riteneva il ricorrente che tale clausola doveva considerarsi nulla, per contrasto con Ia disposizione di legge imperativa di cui all'art. 3 Солта 5 del d.l. 30.10.1984 n. 726, convertito in legge 19.12.1994 m. 863 del 1984, e chiedeva che venisse accertato il proprio diritto a CH vedersi conteggiato il periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio anche ai fini economici, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive. Le Ferrovie dello Stato si costituivano in giudizio e si opponevano alla domanda. Il Pretore, espletata l'istruzione, accoglieva il ricorso. L'appello proposto dalla società veniva respinto Cal Tribunale di Bari con la sentenza qui impugnata. In motivazione il Tribunale Osservava che la clausola Π. 9 del contratto individuale di formazione e lavoro doveva ritenersi nulla in quanto contrastante con la norma imperativa dell'art. 3 comma 5 del d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge 1. 863 del 1984, il quale dispone che il periodo di formazione e lavoro deve essere computato "nell'anzianità di servizio , senza ulteriori distinzioni. Per la cassazione di tale sentenza le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso sostenuto da un unico motivo e memoria. L'intimato haillustrato da resistitc con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la società denuncia violazione dell'art. 9 della logge 1 giugno 1977 . 285 e dell'art. 3 del d.i. 30.10.1984 m. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 m. 863, in relazione all'art. 9 del contratto individuale di formazione e lavoro e sostiene: che la norma di cui all'art. 3 comma 5 della legge n. 863 del 1984 non ha efficacia imperativa G che nessuna specifica prescrizione di legge prevede la Bon nullità di eventuali patti I deroga;
che, per contro, la non computare l'anzianità di scelta compiuta dalle parti di servizio relativa al periodo di formazione e lavoro а fini economici, non è sindacabile dal giudice in quanto è materia riservata all'autonomia negoziale, collettiva individuale;
che i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, per la loro minore capacità produttiva, non possono aspirare ad un trattamento retributivo equivalente a quello dei dipendenti già qualificati, come è dato ricavare dalla norma di cui all'art. 9 della legge 1 giugno 1977 n. 285 e dalla interpretazione che di essa ha sempre dato la Suprema Corte;
che ia volontà del legislatore, ricavabile dalla normativa dei contratti. dí formazione, chiaramente nel senso di tener conto delleè evidenti differenze esistenti tra dipendenti ordinari a giovani aзsun-i con contratto di formazione, senza imporre un eguale trattamento retributivo. 3 Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la questione sopra esposta e con giurisprudenza ormai costante ha affermato 11 seguente principio. "La disposizione dell'art. 3, comma quinto, del d.l. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 863 del 1984, secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in саво di trasformazione del relativo rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato, effettuata durante Ovvе±0 al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro, ➤ e la disposizione del comma dodicesimo, che estende le agevolazioni offerte ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei dodici mesi successivi al periodo di formazione, comportano la computabilità di detto periodo anche quando l'anzianità di Don servizio è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali, come quella sugli scatti di anzianità e 1 passaggi automatici di classe stipendiale, dato che la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fante convenzionale ron trova fondamento nel tassativo Tenore del testo normativo, la cui portata non può ritenersi derogabile neanche mediante specificho provisioni della contrattazione collettiva" (cfr. tra le tante Cass, [.. 10961 del 2000, Cass. n. 10773 del 2001, Cass. n. 14112 del 2001 . A questi principi 1_ Collegio intende prestare piena adesione, in mancanza di nuovi argomenti che inducano ad una riconsiderazione del problema. Va infatti rilevato che la tesi della società, secondo cui la disciplina dettata dall'art. 3 comma 5 cella legge n. 863/1984 si deve riferire ai soli istituti legali e non agli istituti di origine contrattuale per essere norma derogabile dalladetra 4 contrattazione collettiva ed individuale, non trova fondamento nel testo normativo, ove si richiama l'anzianità di servizio senza alcun riferimento alle fonti che ne regolano gli effetti. Va rilevato, altresì, che la norma in questione, per essere posta a tutela di interessi di Lavoratori particolarmente deboli sul piano contrattuale, ha certamente natura imperativa ed inderogabile, come si evince anche dalla sua formulazione, nella quale manca ogni richiamo a diverse disposizioni della contrattazione collettiva ed individuale;
d'altro canto la catura imperativa della norma di non offre spazio a legge distinzioni estranee al testo, ancorché gli scatti di anzianità ed i passaggi alle classi stipendiali in funzione dell'anzianità trovino la loro fonte nella contrattazione брат collettiva. Di consequenza deve ritenersi che il Lesto limite anche alla normativo in questione ponga un contrattazione collettiva, dai momento che non si vede come potrebbe soddisfare la regola del computo del periodo di formazione nell'attività di servizio un accordo, sia pure intervenuto nell'ambito di una trattativa a livello sincacale, che ne escluda la valutazione ai fini del conseguimento dei vantaggi riconosciuti alla generalità dei diperdent in funzione del decorao del tempo di prestazione del lavoro subordinato. A questi principi si è attenuto anche il Tribunale di Bari, avendo quel giudice correttamente affermato che la clausola n. 彐 del contratto di formazione e lavoro del Lavoratore in epigrafe, escludendo arbitrariamente qualsiasi riflesso del periodo di formazione ai fini economici contrattuali, doveva ritenersi invalida, perché contraria alla norma imperativa di cui all'art. 3 coma cinque della legge n. 863/1984. Per le considerazioni sopra espresse il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna della società ricorrente al pagamento in favore del lavoratore dolle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate Come in dispositivo ed attribuite ai difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida oltre ad euro millecinquecento perin euro17,00 onorari, con attribuzione agli avv.ti Antonio Angelini e Leonardo Goffredo. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Egrylichen buall Наков MANCELLERE Den aria