Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7214
CASS
Sentenza 17 maggio 2002

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Poiché l'art. 1218 cod. civ. pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, la generica prova della sua diligenza non può essere sufficiente a dimostrare l'assenza di colpa del debitore in relazione all'inadempimento, atteso che la prova della mancanza di colpa esige la dimostrazione o dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione o, quanto meno, la prova che, qualunque sia stata la causa, questa non possa essere imputabile al debitore.

Ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., l'impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio "a quo", sia nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà per l'impugnante di eseguire la notificazione nell'uno o nell'altro dei tre luoghi indicati. L'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il successivo grado, con la conseguente validità della notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio oggetto di tale elezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7214
    Data del deposito : 17 maggio 2002

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