Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 2
Poiché l'art. 1218 cod. civ. pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, la generica prova della sua diligenza non può essere sufficiente a dimostrare l'assenza di colpa del debitore in relazione all'inadempimento, atteso che la prova della mancanza di colpa esige la dimostrazione o dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione o, quanto meno, la prova che, qualunque sia stata la causa, questa non possa essere imputabile al debitore.
Ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., l'impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio "a quo", sia nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà per l'impugnante di eseguire la notificazione nell'uno o nell'altro dei tre luoghi indicati. L'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il successivo grado, con la conseguente validità della notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio oggetto di tale elezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7214 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EV IO, elettivamente domiciliato in ROMA V.le delle Milizie, 1 presso lo studio dell'avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
USL UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE DIAOSTA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 516/98 del Tribunale di AOSTA, depositata il 16/11/98 R.G.N. 285/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per la rinnovazione della notifica del ricorso, in via principale;
in subordine accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 luglio 1995 AR TR, medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale, si rivolgeva al Pretore di ST esponendo che, con deliberazione del 16 marzo 1992, l'amministratore straordinario dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'ST lo aveva sospeso per mesi sei dal rapporto convenzionale, ritenendo che egli avesse agito in violazione dell'art. 5, comma 6, legge 29 dicembre 1990 n. 407, per avere fatto uso abusivo delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Esponeva ancora di avere proposto ricorso al TAR della Valle d'ST chiedendo l'annullamento del detto provvedimento di sospensione, ma che detto Tribunale aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione.
Aggiungeva che, a tal punto, la USL, la quale - pendente il giudizio innanzi al TAR - aveva omesso di dar corso alla sospensione, fissava all'1 febbraio 1993 la nuova data di inizio del periodo di sospensione, ed il termine al successivo 30 luglio.
Il TR rilevava ancora che, in relazione agli stessi fatti che avevano portato all'adozione del provvedimento disciplinare, era stato instaurato, su denuncia della USL, procedimento penale conclusosi con sentenza pronunciata dal GIP presso il Tribunale di ST (ed ormai divenuta irrevocabile), che l'aveva assolto escludendo la sussistenza del fatto ascrittogli.
Tanto premesso, sostenendo che l'art. 5, comma 6, legge n. 407/1990 cit., non poteva trovare applicazione in caso - come nella specie - di semplice errore materiale, chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di sospensione, con condanna della USL, della Regione Valle d'ST al risarcimento dei danni subiti a causa dell'applicazione della sanzione disciplinare, oltre accessori.
Instauratosi il contraddittorio, la USL convenuta precisava in punto di fatto che, a seguito di controllo sulle esenzioni dal pagamento dei ticket, era emerso che il TR aveva rilasciato prescrizioni farmaceutiche a NA RO, iscritto a carico di altro medico convenzionato, per cui il ricorrente non avrebbe potuto prescrivergli medicinali utilizzando il ricettario della USL. Nelle prescrizioni era stato inoltre indicato quale documento di iscrizione quello corrispondente ad altra persona, tale IN AN, e così era stato attribuito allo NA il diritto ad usufruire dell'esenzione dal pagamento del ticket in realtà spettante alla IN, titolare di tessera di esenzione. Il fatto era stato contestato al TR, il quale, nelle sue controdeduzioni, ammetteva di avere commesso un errore di trascrizione nella formulazione della ricettazione, avendo scambiato i rispettivi tesserini sanitari con il tesserino dell'esenzione ticket della IN. La Commissione Regionale di disciplina, tuttavia, pur prendendo atto delle affermazioni del TR, proponeva di infliggere al ricorrente il minimo della sanzione prevista, che veniva poi irrogata con provvedimento dell'Amministratore straordinario.
Tanto premesso osservava che, a prescindere dalla sussistenza di un reato, il provvedimento sanzionatorio era stato irrogato con riferimento ad atti che, comunque, per un medico convenzionato costituiscono un inadempimento contrattuale di notevole entità e che in ogni caso sussistevano i presupposti per l'erogazione della sanzione, prevedendo la norma sopra citata l'adozione del provvedimento di sospensione a seguito della "accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione non esente", ribadendo che la sanzione era stata applicata nel minimo previsto. Con sentenza n. 45/97, il Pretore, all'esito della espletata prova per testi e della disposta consulenza tecnica, rigettava il ricorso, osservando che quanto accaduto era pienamente conforme alla fattispecie dalla quale l'art. 5, comma 6, legge n. 407/1990 faceva discendere la conseguenza della sospensione del rapporto per un periodo non inferiore a sei mesi, ricollegando tale norma il provvedimento sospensivo alla mera ed obiettiva circostanza della prescrizione a favore di soggetto non esente come se fosse esente. Avverso tale decisione proponeva appello il TR rilevando che la richiamata normativa intendeva sanzionare non già gli errori formali dei medici convenzionati con le USL, bensì condotte fraudolente dei medici medesimi;
e poiché, nella specie, si trattava di un semplice errore. la sua domanda meritava pieno accoglimento. Con sentenza del 3-16 novembre 1998, l'adito Tribunale di ST, aderendo alla proposta interpretativa dell'appellante, accoglieva parzialmente il gravame, non risultando provato un comportamento fraudolento del TR, da escludersi, anzi, alla luce delle risultanze istruttorie;
disconosceva, tuttavia, il vantato diritto al risarcimento del danno, poiché la vicenda era stata comunque, pur sempre, originata dalla condotta gravemente negligente del medico. Per la cassazione di tale decisione ricorre quest'ultimo con un unico motivo. La USL della Regione Valle d'ST non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata costituzione della intimata induce a verificare pregiudizialmente la tempestività e la ritualità della notificazione del ricorso.
Sussiste il primo requisito perché, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata il 16 novembre 1998 ed essendo quella notificazione intervenuta il 16 novembre 1999, risulta rispettato il termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ., applicabile nella specie, in difetto di prova delle condizioni di operatività del termine breve di cui all'art. 325.
Quanto al secondo requisito, va rilevato che ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., l'impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio a quo, sia nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà per l'impugnante di eseguire la notificazione nell'uno o nell'altro dei tre luoghi indicati (v. Cass. 1 dicembre 1994 n. 10285; Cass. Sez. Un. 20 dicembre 1993 n. 12593).
Si deve aggiungere che l'elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado, se non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il successivo grado, con la conseguenza che deve ritenersi valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita nel suddetto domicilio eletto in base a dichiarazione fatta dalla parte nel giudizio di primo grado e successivamente non revocata (cfr. Cass. n. 10285/94 cit.). Nella specie, come risulta dagli atti ed anche nella intestazione della sentenza di appello, l'attuale intimato risulta avere eletto domicilio in ST, via G. Rey n. 1 e tale elezione di domicilio non è stata mai revocata.
In applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, quindi, deve ritenersi valida ed efficace la notificazione del ricorso per cassazione alla Unità Sanitaria Locale della Regione autonoma Valle d'ST, in persona del legale rappresentante, eseguita dal TR nel suddetto domicilio e il ricorso stesso deve essere, per conseguenza, considerato ammissibile.
Passando, quindi all'esame del merito del ricorso, si rileva che con l'unico mezzo d'impugnazione, il dott. AR TR, denunciando violazione degli artt. 1218 e ss. c.c. ed insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole che il Tribunale di ST, pur avendo correttamente dichiarato la illegittimità del provvedimento di sospensione dal rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale, adottato nei suoi confronti con deliberazione del 16 marzo 1992 dell'Amministratore Straordinario dell'USL della Regione Valle d'ST, abbia, tuttavia, rigettato la proposta domanda di risarcimento dei danni, discendente dall'inadempimento contrattuale della medesima USL. In particolare. il ricorrente ritiene contraddittorie e, comunque, illogiche e prive di fondamento giuridico le argomentazioni del Giudice d'appello volte ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo posto a base della obbligo risarcitorio, consistente nella violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale e nella volontà del debitore di sottrarsi ingiustamente alla prestazione. Tale elemento - ad avviso del Tribunale - non sussisterebbe nella specie, in quanto: a) la USL aveva seguito la procedura prevista dal contratto di categoria per l'irrogazione della sanzione, sospendendo il TR per il tempo minimo previsto dalla norma;
b) giustificabile appariva, all'epoca, il convincimento della USL circa la correttezza della sua condotta, atteso che la condotta stessa aveva trovato l'avallo del giudice di primo grado e solo in grado di appello era stata ritenuta illegittima;
e) l'intera vicenda era stata comunque originata dal comportamento tenuto dallo stesso TR nello svolgimento del rapporto convenzionale e dalla sua grave negligenza.
Il motivo è fondato.
Giova rimarcare che il Tribunale, sulla base della espletata istruttoria, ha accertato - accertamento orinai passato in giudicato - che il dott. TR era incorso in un errore materiale, confondendo i tesserini sanitari dello NA e della IN, e che, quindi, non aveva intenzionalmente prescritto a carico della donna (esente) prestazioni destinate allo NA (non esente); ha ritenuto, con statuizione anch'essa passata in giudicato, che la norma più volte citata punisce con la sanzione minima di sei mesi di sospensione dal rapporto convenzionale solamente le condotte dolose e non quelle determinate da meri errori materiali;
ha coerentemente tratto la conseguenza che la sanzione inflitta al dott. TR, colpevole di un mero errore, doveva essere dichiarata illegittima. Ciò chiarito. osserva la Corte che è certo esatto che l'azione di risarcimento del danno presuppone che l'inadempimento sia imputabile al debitore.
Ma è altrettanto indubbio che il mero stato soggettivo di buona fede (ravvisabile nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto) non vale ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, essendo a tal fine necessario che il debitore provi che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione, derivata da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Situazione, quest'ultima, la cui ricorrenza - contrariamente a quel che mostra di ritenere il Tribunale di ST - non può, ai sensi dell'art. 1218 c.c., essere commisurata alla condizione psicologica (di buona o mala fede) del debitore, e neppure può essere rapportata alla generica prova della sua diligenza, non essendo detta prova sufficiente a dimostrare l'assenza di colpa del debitore, atteso che la prova della mancanza di colpa esige la dimostrazione o dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione o, quanto meno, che, qualunque sia stata la causa, questa non possa essere imputabile al debitore (Cass. 16 febbraio 1994 n. 1500). Discostandosi da tali principi, il Giudice a quo ha, invece, erroneamente ritenuto che, nonostante la USL avesse riconosciuto che i fatti contestati non erano dovuti a dolo, la sua convinzione che l'art. 5, comma 6, legge 407/90 fosse applicabile anche alle ipotesi di errore era sufficiente ad escludere la imputabilità, in ordine all'avvenuto inadempimento.
La sentenza impugnata non resiste pertanto alle censure del ricorrente, e conseguentemente deve essere annullata con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Torino, e che provvederà alla liquidazione dei danni subiti dal Dott. AR TR a causa della sanzione disciplinare illegittimamente applicata. La stessa Corte provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa le sentenza impugnata, e rinvia. anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2002