Sentenza 8 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10922 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
1 0922/ 01 IN NOME POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.06021/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron.23542 Rep. 3733 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 08/05, '01 CELENTANO Consigliere Dott. Walter OGGETTO: im ugnazione lodo arbitrale ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. ICLA Costruzioni Generali s.p.a., in persona dell'A.D. per diritti 3000 dott. Pierluigi Vaccario, elettivamente domiciliata in" 08 AGO 2001. IL CANCELLIERE Roma, via Udine 5, presso l'avv. Andrea Segato, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe CANCELLERIA W Casalino ed all'avv. Sandro di Falco, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.A.C.P. -Istituto Autonomo Case Popolari- della provincia di NAPOLI, in persona del Presidente arch. Onorato Visone, elettivamente domiciliato in Roma, via 1 Cof 11198 2001 Luigi Boccherini 3, presso l'avv. Fernando Mancini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Vincenzo Caputo del foro di Napoli, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2710 del 25.05/27.09.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Fernando Mancini per l'IACP; ; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 25.05/27.09.99 la Corte d'appello di Roma, accogliendo l'impugnazione proposta dall'I.A.C.P. della Provincia di Napoli, dichiarava la nullità del lodo arbitrale pronunciato il 7.4.95 e sottoscritto il 21.6.95, nella controversia tra l'istituto stesso e l'appaltatrice I.C.L.A. Spese compensate. Esponeva in fatto la sentenza che, nel contratto d'appalto in data 16.09.83, le parti avevano inserito una clausola di rinvio alle norme sul capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici dettate dal DPR 1063/1962 e, quindi, per quanto qui interessa, all'arbitrato obbligatorio previsto dagli artt. 43 ss. di tale decreto. Peraltro, con atto del 7.11.91, l'I.A.C.P. aveva declinato la competenza arbitrale e quando, insorta controversia, l'I.C.L.A. aveva richiesto ed ottenuto, dal presidente del tribunale di Napoli, la nomina 2 Caf dell'arbitro di competenza dell'I.A.C.P., l'istituto aveva sollevato, dinanzi agli arbitri, eccezione di difetto di competenza, che gli arbitri avevano però respinto, in forza del vincolo pattizio che assisteva la clausola compromissoria. Rilevava in diritto la Corte d'appello che la novità della questione di competenza, eccepita dall'I.C.L.A. non era fondata, perché il quesito n. 3 formulato dall'I.A.C.P. poneva esplicitamente la questione di competenza che, d'altra parte, nella vigenza dell'art. 38.1, vecchio testo, del c.p.c. poteva essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. La eccezione risultava poi fondata perché, per effetto della reviviscenza dell'art. 47 del DPR 1063/1962 nel testo originario -a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 l.s. 741/81, che lo aveva modificato- era stata restituita alle parti la facoltà di declinare la competenza arbitrale, ed era quindi valida la dichiarazione resa, in tal senso, dall'I.A.C.P. i 7.11.91, dal momento che, in forza dello ius superveniens, tale declinatoria avrebbe potuto essere resa anche nel corso del giudizio di impugnazione del lodo, con la prima difesa utile. Poiché la nullità del lodo veniva pronunciata per difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale, la Corte territoriale si arrestava al giudizio rescindente. La sentenza veniva comunicata dalla cancelleria all'I.C.L.A. il 30.09.99, in una forma che la società riteneva inidonea a far decorrere il termine breve per proporre regolamento di competenza, che veniva quindi proposto con atto notificato il 9.3.00, avanzando quattro ragioni di censura. 3 Caf Resisteva l'I.A.C.P. con controricorso notificato il 17.4.00, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, mentre il P.G., con note in data 30.10.00, ne sosteneva l'inammissibilità perché la questione proposta non doveva qualificarsi di competenza ma di merito;
peraltro, la convertibilità del regolamento in ricorso ordinario ne consentiva la trattazione in pubblica udienza. Tale soluzione veniva contrastata dall'I.A.C.P. con memoria in data 20.01.01. Con ordinanza 02.02.01 la Corte, ritenuta l'opportunità di trattare la causa in pubblica udienza, la rimetteva al Presidente titolare che fissava la discussione per l'udienza odierna. L'I.A.C.P. depositava ulteriore memoria. Motivi della decisione La competenza è un criterio di riparto della giurisdizione tra i giudici ordinari;
il regolamento presuppone, quindi, che gli organi in conflitto rivestano tutti tale qualità mentre, secondo la sentenza 527/00 delle S.U., il giudizio arbitrale è antitetico a quello giurisdizionale e ne costituisce la negazione, con la conseguenza -per quanto qui interessa- che la contestazione della capacità degli arbitri di conoscere una controversia, per essere la stessa devoluta al giudice ordinario “si configura quale eccezione di nullità del compromesso (o della clausola compromissoria) e del patto derogatorio consacrato in tali atti, a cagione della non deferibilità ad arbitri della controversia: dunque, quale questione di merito" (S.U. cit., §.5). La inammissibilità del regolamento per tale ragione -assorbente rispetto alla questione della tempestività discussa tra le parti- giustifica la conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione, ricorrendone le 4 برة condizioni: la sentenza non è stata notificata ed il ricorso è stato proposto il 09.03.00, entro l'anno, quindi, dalla pubblicazione (27.09.99); la parte è rappresentata e difesa, in forza di mandato speciale a margine del ricorso, da legali iscritti nell'albo dei patrocinanti in cassazione;
il ricorso stesso risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 cpc. Col primo motivo del ricorso si deduce la violazione, da parte della Corte territoriale, degli artt. 161, 829 n. 1, 112 e 157 cpc, per aver statuito la nullità del lodo per un motivo che non aveva formato oggetto di impugnazione. Sostiene la ricorrente che il collegio arbitrale, di fronte all'eccezione sollevata dall'I.A.C.P., aveva ritenuto che la contestazione riguardasse sia la competenza -e l'aveva rigettata per la forza della regolamentazione pattizia- sia la ritualità della nomina del terzo arbitro da parte del Tribunale -e l'aveva rigettata ritenendo la nomina rituale in forza dell'art. 810.2 cpc-; che P'I.A.C.P. aveva impugnato solo tale seconda statuizione, come dimostrava la formulazione della censura (per non aver ritenuto invalida la composizione del Collegio Arbitrale, per essere stato nominato l'Arbitro di esso Istituto, con ordinanza del Presidente del Tribunale di Napoli e senza tener conto della intervenuta declaratoria della competenza arbitrale ed in violazione delle norme di cui al D.P.R. 1063/62, che sono di carattere processuale inderogabile": lettera b p.3 pag. 25 della impugnativa). La censura è infondata. Si osserva, anzitutto, che la sentenza impugnata (pag.3) riferisce la eccezione di nullità negli stessi esatti termini riportati dalla ricorrente -se si eccettua l'impiego del termine “declinatoria” là dove la ricorrente usa quello di "declaratoria"- e che quindi la società, preferendo la propria lettura a quella della sentenza impugnata, contesta invalidamente 5 Cof. la interpretazione dell'atto d'impugnazione, perché non dimostra che la motivazione è, sul punto, viziata, mentre solo la sussistenza di vizi di motivazione potrebbe giustificare una sentenza di annullamento. La questione è, inoltre, nuova, perché dinanzi alla Corte d'appello la società sostenne che l'incompetenza non era stata eccepita dinanzi agli arbitri, non che esulava dai motivi di impugnazione del lodo. Col secondo motivo si censura la sentenza per aver ritenuto valida la declinatoria della competenza arbitrale, resa con atto 7.11.91, senza considerare che le norme del capitolato generale trovano applicazione negli appalti stipulati da enti pubblici diversi dallo Stato non direttamente e cioè in virtù della loro valenza normativa, ma soltanto in forza della volontà pattizia risultante, nella specie, dall'art.
3.4 del contratto d'appalto 16.09.83. In conseguenza, la pronuncia 152/96 della Corte Costituzionale riguarda solo gli arbitrati obbligatori e non è estensibile a quelli stipulati dall'I.A.C.P., neppure in forza dell'art. 80 del dpr 24.04.1938 n.1165, non ricorrendone, nel caso in esame, le condizioni (non si trattava di costruzioni di e.e.p., ma di recupero di preesistente complesso immobiliare, a fini molteplici;
non fruiva di mutuo della Cassa DD.PP. ma di finanziamento della regione). Occorre precisare che la nota sequenza: sostituzione dell'art. 47 del dpr 1063/62 ad opera dell'art. 16 della 1.s. 741/81; declaratoria di illegittimità costituzionale del richiamato art. 16 con decisione n.152/96 della Corte Costituzionale;
reviviscenza dell'art. 47 nel testo originario (Cass. 4474/97; S.U. 5200/98), ha dato luogo a discordanti pronunce per quanto riguarda gli appalti di enti pubblici diversi dallo Stato, nei quali il capitolato generale 6 Caf dettato dal D.P.R. 1063/62 (ora abrogato dall'art. 231 dpr 554/99) operava in forza di clausola pattizia e non per forza di legge. Infatti, mentre le sentenze di questa Corte nn.5240/00 e 7895/00 considerano la variazione operante anche in tali contratti, di diverso avviso sono le decisioni 3802/99; 3929/99; 8420/00. Il contrasto è peraltro solo apparente perché si collega alla natura, sostanziale o formale, che viene attribuita al rinvio e dipende, quindi, dalla interpretazione che, di volta in volta, la clausola di rinvio consente. Va ricordato, infatti, che la q.
1.c. decisa dalla Corte Costituzionale con la richiamata pronuncia 152/96 si riferiva ad un contratto in cui stazione appaltante era un Comune e nel quale, perciò, il capitolato generale operava in forza di rinvio, così come si riferiva ad un appalto stipulato da ente pubblico diverso dallo Stato la decisione 5200/98 S.U. La censura va perciò rigettata: la interpretazione delle clausole contrattuali spetta al giudice del merito e la Corte d'appello ha ritenuto il rinvio formale e quindi tale da consentire il richiamo del capitolato nei termini vigenti al momento della decisione arbitrale. Non costituisce argomento idoneo a censurare tale interpretazione il richiamo al carattere pattizio della clausola che, rispetto alla decisione assunta, costituisce un presupposto inconferente. Col terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente, si sostiene che la declinatoria 7.11.91, siccome posta in essere quando l'art. 16 l.s. 741/81, ancora vigente, non la consentiva, non ha alcun valore, né valida declinatoria stata espressa nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della sentenza additiva della Consulta e neppure (quarto motivo), con la prima difesa utile dopo la data del 16.05.96, tenuto conto che tale بنا ch declinatoria esige la previa deliberazione dell'organo abilitato a formare la volontà dell'ente. In conseguenza, a causa del decorso del termine di decadenza per declinare la competenza, si era realizzata una situazione esaurita, sulla quale non poteva operare la decisione, pur retroattiva, della Corte Costituzionale. Se, nel sottolineare la necessità della previa deliberazione dell'organo abilitato, la ricorrente intende proporre una censura valida anche per la declinatoria 7.11.91, ne va affermato il carattere di novità rispetto alle questioni sottoposte alla Corte d'appello, il che rende la censura inammissibile in questa sede. E' poi infondato l'assunto che la declinatoria 7.11.91, siccome proposta quando l'art. 16 1.s. 741/81 era ancora vigente, sia priva di valore. La tipica retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale comporta non solo che la norma dichiarata incostituzionale non può aver applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30 1.s.87/1953) ma anche che non può costituire canone di valutazione di fatti e rapporti venuti in essere prima della dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost. 49/1970) con la sola eccezione dei rapporti esauriti ed il rapporto in esame, nel persistente contrasto (declinatoria 7.11.91; rifiuto di nominare il proprio arbitro;
eccezione di incompetenza in sede arbitrale, impugnazione del lodo per incompetenza) sulla compromettibilità in arbitri, era palesemente pendente. Rigetta il ricorso;
spese compensate, data la complessità della vicenda.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, compensa le spese. Roma, 8 maggio 2001 8 ایک بية Il Cons. est Depre 9 Caf 34. 0121/20 Il Presidente n e h T تا Дл 100T 250.000 45A 60000 TOX 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 7 SET. 2001a ain40906 VEN 5.810.000 trecentoaleciy a (lire p. 11 Dirigente e Servizi (Dott.ssa Mari a DI FLIPPO) Responsabile cervizio Atti Giudizlari (EMRACCICHINI) 129