Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, la mancata indicazione, rispetto alla persona fisica che abbia sottoscritto la procura in calce - pur specificata nella sua identità -, della qualifica che le attribuisca la rappresentanza legale della persona giuridica determina - ove tale elemento non sia desumibile neanche da altri atti del processo - la nullità della procura e quindi l'inammissibilità del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati :
- Dott. Antonio IANNOTTA, Primo Presidente f.f.;
- " Francesco AMIRANTE, " sezione;
- " Vincenzo CARBONE, Consigliere;
- " Francesco CRISTARELLA ORESTANO, "
- " Antonio LL, "
- " Giovanni PR, "
- " Paolo TT, "
- " Alessandro UO, "
- " Francesco SABATINI, rel. "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CA TURIEL s.r.l. in liquidazione , con sede in Milano ed elett. dom. in Roma , lungotevere dei Mellini n. 39 presso lo studio dell'avv. Claudio D'Angelantonio che la rappresenta e difende, unitamente agli avv, prof. G.M. Ubertazzi e Marco
Polastri Menni , in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente contro
MY DD TICARETVE SANAYI a.s.
intimata avverso
la sentenza n. 3238 in data 22.10. - 19.11.1996 della Corte di Appello di Milano r.g. n. 1226/94 ) . Udita nella pubblica udienza del 14 gennaio 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini .
È comparso per la ricorrente , per delega l'avv. Della Lena , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso .
Sentito il P.M. in persona dell'avvocato generale dott. Franco Morozzo della Rocca , che ha chiesto il rigetto del ricorso . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con riferimento a fornitura di pietra pomice effettuata dalla società di diritto turco DI in favore della società italiana UT Turiel, con atto di citazione del 6.10.1989 quest'ultima convenne la venditrice dinanzi al Tribunale di Milano e , sull'assunto che la merce fornita era di minor pregio , ne chiese la condanna alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno . Con sentenza del 13 ottobre 1993 l'adito Tribunale accolse l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano , sollevata dalla società convenuta decisione che è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia ora gravata .
La Corte , premesso che era incontroverso tra le parti che la giurisdizione doveva essere accertata con riferimento all'art. 4 n. 2 c.p.c. e che pertanto il criterio di collegamento era quello del luogo ove era sorta o doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio , ha osservato che la giurisdizione non apparteneva al giudice italiano dal momento che la consegna della merce era avvenuta nel porto turco di Mersin , quivi avendo la venditrice, a norma dell'art. 1510 secondo comma c.c. consegnato la merce allo spedizioniere e/o vettore, prescelto dall'acquirente. Anche, poi a voler fare riferimento al luogo di pagamento del prezzo originario o ridotto , esso doveva parimenti avvenire in Turchia- a norma dell'art. 1182 terzo comma c.c. , cosi come in Turchia doveva ritenersi concluso , alla stregua della prova testimoniale il contratto .
Per la cassazione di tale decisione la società UT Turiel, ora in liquidazione, ha proposto ricorso affidato a due motivi
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che la società ricorrente in bonis durante il giudizio di appello , nel quale fu rappresentata dal suo amministratore , come risulta dalla relativa sentenza - trovasi ora in stato di liquidazione , come precisa 11 epigrafe del ricorso . Dal che segue che , spettando la rappresentanza di siffatta società, anche in giudizio ai liquidatori , come dispone l'art. 2310 c.c. richiamato dall'art. 2452 primo comma C. C. , cui a sua volta rinvia il successivo art. 2497 primo comma - nella specie applicabile trattandosi di società a responsabilità limitata -,la procura speciale a proporre il ricorso prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c. , avrebbe dovuto esser rilasciata da tali soggetti.
Manca ogni prova - che non risulta ne' dal ricorso , ne' dalla procura in calce e che neppure è stata fornita , come era parimenti consentito , nei modi e forme di cui all'art. 372 c.p.c. - che la persona fisica che pur leggibilmente ha sottoscritto la procura liquidatore della società e , come tale investito del relativo potere di rappresentanza come infatti , accennato nell'epigrafe del ricorso si fa. mero e generico riferimento allo stato della società in liquidazione , senza alcuna precisazione riguardo a detta persona e , tanto meno , ai suoi poteri rappresentativi precisazioni in tal senso non risultano neppure dalla procura;
ne' è consentito stante la sopravvenienza della liquidazione alla conclusione del giudizio di appello il richiamo alla procura conferita - peraltro ictu oculi , da soggetto diverso - per tale giudizio od agli atti di esso . Non è necessario che la qualità di legale rappresentante sia espressamente dichiarata dal soggetto , che ha sottoscritto la procura , potendo essa risultare anche implicitamente : il che nella specie , per quanto già osservato , del pari non può ritenersi avvenuto .
Il rilevato difetto di prova esclude il necessario collegamento tra la persona fisica , che ha de facto conferito la procura , e la società ricorrente , ed importa la nullità della procura stessa e per conseguenza l'inammissibilità del ricorso come questa Corte Suprema ha affermato ( con sentenze , tra le altre sez. III, 27.11.1993 n. 11780 ; sez. lav. 26.4.1996 n. 3899 sez. II, 8.9.1997 n. 8722 ) . Si è , bensì , anche precisato ( Cass. sez. III, 10.5.1996 n. 4430 e , con riferimento a persona giuridica pubblica , Casa. sez. III , 26.7.1997 n. 7011 ) che il predetto collegamento può risultare anche da altri atti del processo : i quali , però, nella specie , come già accennato , non offrono alcuna indicazione in tal senso . Lo stesso collegamento è stato negato anche nel diverso caso in cui il soggetto , che ha sottoscritto la procura , abbia speso la qualità di legale rappresentante , e , tuttavia , la firma sia illeggibile e nell'intestazione del ricorso e nello stesso mandato non ne venga specificato il nome , e da ciò si sono fatti derivare gli stessi effetti della nullità della procura e della conseguente inammissibilità del. ricorso Cass. sez. un.
5.2.1994 n. 1167):
trattasi , all'evidenza , di un diverso aspetto della stessa problematica , riconducibile anch'esso alla necessità che , per le persone giuridiche , la procura ad agire o resistere in giudizio sia conferita dallà persona fisica che , per legge ( o disposizioni statutarie )sia investita del potere rappresentativo . Il ricorso è , pertanto , inammissibile .
Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione , non avendo l'intimata società svolto attività difensiva .
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni u il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999