Articolo 5 della Legge 29 novembre 1990, n. 380
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 agosto 2006
Art. 5. 1. Il concessionario puo' contrarre mutui con istituti, enti e sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio e a lungo termine, con istituti, enti e societa' di previdenza e di assicurazione e con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
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