Sentenza 26 marzo 2010
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. - rilevato che l'interrogatorio di garanzia non è stato effettuato nei termini e con le modalità previste dal codice di rito - adotti una nuova ordinanza custodiale provvedendo all'interrogatorio dell'indagato in stato di detenzione, in quanto alla dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare deve seguire l'immediata liberazione dell'indagato e l'interrogatorio di quest'ultimo deve, pertanto, avvenire in stato di effettiva libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2010, n. 12609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12609 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 362
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 306/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TR LE N. IL 18/11/1977;
avverso l'ordinanza n. 13474/2006 GIP TRIBUNALE di BARI, del 16/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa il 16.12.2009, il gip del tribunale di Bari ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di ES AR, per vizio dell'interrogatorio di garanzia, di cui all'art. 294 c.p.p., e ha applicato al medesimo la stessa misura, con le prescrizioni di cui all'ordinanza 17.12.2007, eseguita, a causa della latitanza del ES, il 9.11.2009.
Il giudice ha rilevato che l'interrogatorio di garanzia non è stato effettuato nei termini e con le modalità previste dal codice di rito (l'avviso non è stato notificato ai difensori di fiducia ma ad altro difensore, mai nominato dall'indagato). Ha inoltre considerato il permanere degli indizi a carico del ES e delle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b), rese anzi più evidenti dalla lunga latitanza del medesimo, durata quasi due anni.
Ha quindi, su richiesta del p.m., emesso nuova ordinanza custodiale, in data 16.12.2009, in esecuzione il 18 successivo.
Il difensore ha presentato ricorso ex art. 311 c.p.p., per violazione di legge, in riferimento all'art. 302 c.p.p., in quanto il gip non ha provveduto alla rimessione in libertà del ES e al suo interrogatorio in stato di libertà, ma lo ha interrogatoci 22.12.2009, in stato di detenzione, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice è legittimato a emettere nuovo provvedimento coercitivo dopo l'effettiva liberazione dell'indagato e previo interrogatorio del medesimo a piede libero. (tra le altre, sez. 5^ n. 7809 del 12.1.2006, riv 233410). Il previo interrogatorio a piede libero costituisce una condizione di legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare e non è legittimo trattenere in carcere l'indagato per il tempo necessario all'espletamento del nuovo interrogatorio, ex art. 294 c.p.p., la cui nullità fu subito eccepita dal difensore.
Il ricorso merita accoglimento: la corte condivide l'orientamento della giurisprudenza e della dottrina maggioritarie secondo cui alla dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare deve seguire l'immediata liberazione e l'assunzione di interrogatorio, al quale l'indagato deve necessariamente partecipare in stato di effettiva libertà.
L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., in attuazione del wright of habeas corpus e dell'art. 5 n. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, dell'art. 9 n. 3 del Patto internazionale sui diritti civili, realizza una forma posticipata di contraddittorio sul provvedimento cautelare, attraverso il quale si consente al giudice di verificare la permanenza delle condizioni di applicabilità del provvedimento e all'indagato di attivare in tempi brevi la propria difesa. I lavori preparatori del codice confermano questo orientamento interpretativo: il legislatore delegato, dopo aver affermato che l'art. 302 c.p.p. "presuppone che l'imputato sia interrogato in stato di libertà", ribadisce che la norma "attribuisce all'indiziato solo il diritto di essere interrogato in stato di libertà, mentre non esclude la successiva nuova adozione del provvedimento coercitivo nei suoi confronti, ove ne ricorrano i presupposti".
Nel caso in esame il ES è stato sottoposto all'interrogatorio del 22.12.2009 in stato di detenzione, in forza di un provvedimento emesso in un momento antecedente l'interrogatorio medesimo. Tale carenza di contraddittorio non può dirsi sanato con l'argomento utilizzato dall'ordinanza, secondo cui non è emerso "neppure dall'interrogatorio svoltosi per rogatoria a ES (durante il quale il ES si è avvalso della facoltà di non rispondere) alcun elemento favorevole a carico del citato indagato...". L'ordinanza con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere di ES AR va quindi annullata senza rinvio e la cancelleria dovrà effettuare gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Deve essere disposta la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica di Bari per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Bari il 16.12.2009 con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere di ES AR. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.; Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Bari per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010