CASS
Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 49727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49727 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 luglio 2023 la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito di giudizio ordinario, aveva ritenuto SS ON colpevole della ricettazione di un assegno bancario di provenienza delittuosa;
in parziale riforma della prima decisione, la Corte rideterminava la pena inflitta all'imputato in un anno, quattro mesi di reclusione e trecento euro di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 49727 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 09/11/2023 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 420-ter cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non ha rinviato l'udienza svoltasi in data 11 luglio 2022 pur in presenza di un legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, documentato e tempestivamente comunicato. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. I giudici di merito non hanno tenuto in debita considerazione il fatto che, in sede di esame dibattimentale, era emersa la "titubanza" del firmatario dell'assegno, potendosi quindi ritenere che la sua firma non fosse apocrifa. Inoltre, la denuncia di furto fu dallo stesso presentato solo dopo l'incasso del titolo. 2.3. Violazione della legge penale in relazione all'omesso riconoscimento della ipotesi attenuata, nonostante l'assegno fosse in bianco e il danno patrimoniale arrecato sia stato minimo. 2.4. Violazione della legge penale quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti;
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. In ordine al motivo in rito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, 2 cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio;
con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso» (Sez. U, n. 4909 del 02/02/2015, Torchio, Rv. 262912- 01; in senso conforme v. ad es., Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549-01; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330-01; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395-01). Nel caso di specie il difensore, nella istanza scritta di rinvio, non aveva rappresentato la impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale nell'ordinanza emessa in udienza. Considerato che il processo di cui si tratta riguardava soltanto la ricettazione di un assegno, va escluso - come sostenuto invece dalla difesa - che detta impossibilità fosse "in re ipsa", potendosi altresì ricordare che, in ogni caso, non osta alla nomina di un sostituto neppure la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato, perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso il quale può esclusivamente, ove sussista una insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore (Sez. 3, n. 31377 del 08/03/2018, P.D.C., Rv. 273808). 3. Gli altri motivi sono generici e manifestamente infondati. 3.1. Con una soggettiva interpretazione dell'esame reso dalla persona offesa, in ipotesi titubante, il ricorrente sostiene che la firma sull'assegno non sarebbe stata apocrifa, in contrasto con le nette dichiarazioni, riportate in sentenza, rese dallo stesso Cappelloni, peraltro avvisato dalla banca circa la presentazione del titolo con firma non c:orrispondente a quella depositata, avvenuta il mese successivo a quello del furto del carnet di assegni in bianco, tratti sul conto corrente della persona offesa. Neppure è dedotto per quale ragione l'imputato sarebbe stato in possesso, legittimamente, di quell'assegno, recante l'importo di 1.870 euro. 3 3.2. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi ad assegni o documenti di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen. (e neppure quella prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.), poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, Mahmoud, Rv. 279194; Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115; Sez. 2, n. 39825 del 22/05/2009, Coppola, Rv. 245235). L'assegno, peraltro, fu presentato con l'indicazione di un importo tutt'altro che modesto. 3.3. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte ha esaminato il motivo di gravame inerente all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e lo ha disatteso proprio escludendo la particolare tenuità del fatto e la ipotesi attenuata della ricettazione. Il motivo proposto in ricorso sul punto, inoltre, è del tutto generico. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 luglio 2023 la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito di giudizio ordinario, aveva ritenuto SS ON colpevole della ricettazione di un assegno bancario di provenienza delittuosa;
in parziale riforma della prima decisione, la Corte rideterminava la pena inflitta all'imputato in un anno, quattro mesi di reclusione e trecento euro di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 49727 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 09/11/2023 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 420-ter cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non ha rinviato l'udienza svoltasi in data 11 luglio 2022 pur in presenza di un legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, documentato e tempestivamente comunicato. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. I giudici di merito non hanno tenuto in debita considerazione il fatto che, in sede di esame dibattimentale, era emersa la "titubanza" del firmatario dell'assegno, potendosi quindi ritenere che la sua firma non fosse apocrifa. Inoltre, la denuncia di furto fu dallo stesso presentato solo dopo l'incasso del titolo. 2.3. Violazione della legge penale in relazione all'omesso riconoscimento della ipotesi attenuata, nonostante l'assegno fosse in bianco e il danno patrimoniale arrecato sia stato minimo. 2.4. Violazione della legge penale quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti;
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. In ordine al motivo in rito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, 2 cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio;
con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso» (Sez. U, n. 4909 del 02/02/2015, Torchio, Rv. 262912- 01; in senso conforme v. ad es., Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549-01; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330-01; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395-01). Nel caso di specie il difensore, nella istanza scritta di rinvio, non aveva rappresentato la impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale nell'ordinanza emessa in udienza. Considerato che il processo di cui si tratta riguardava soltanto la ricettazione di un assegno, va escluso - come sostenuto invece dalla difesa - che detta impossibilità fosse "in re ipsa", potendosi altresì ricordare che, in ogni caso, non osta alla nomina di un sostituto neppure la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato, perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso il quale può esclusivamente, ove sussista una insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore (Sez. 3, n. 31377 del 08/03/2018, P.D.C., Rv. 273808). 3. Gli altri motivi sono generici e manifestamente infondati. 3.1. Con una soggettiva interpretazione dell'esame reso dalla persona offesa, in ipotesi titubante, il ricorrente sostiene che la firma sull'assegno non sarebbe stata apocrifa, in contrasto con le nette dichiarazioni, riportate in sentenza, rese dallo stesso Cappelloni, peraltro avvisato dalla banca circa la presentazione del titolo con firma non c:orrispondente a quella depositata, avvenuta il mese successivo a quello del furto del carnet di assegni in bianco, tratti sul conto corrente della persona offesa. Neppure è dedotto per quale ragione l'imputato sarebbe stato in possesso, legittimamente, di quell'assegno, recante l'importo di 1.870 euro. 3 3.2. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi ad assegni o documenti di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen. (e neppure quella prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.), poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, Mahmoud, Rv. 279194; Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115; Sez. 2, n. 39825 del 22/05/2009, Coppola, Rv. 245235). L'assegno, peraltro, fu presentato con l'indicazione di un importo tutt'altro che modesto. 3.3. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte ha esaminato il motivo di gravame inerente all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e lo ha disatteso proprio escludendo la particolare tenuità del fatto e la ipotesi attenuata della ricettazione. Il motivo proposto in ricorso sul punto, inoltre, è del tutto generico. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023.