Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2001, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 ee 58842 I 9 Z 1 / A 4 N 2 / R - 6 R 00530/0 1 T 2 S B I . . R G . L E P L . A R A D T . L A B U E A D B D ICORTE SUPREMA DICASSAZIONE T I I E S R 1 T N T 3 E N Sezione Tributarla S Oggetto I . I R Orecentement N A E _ T Presidente Dott. Mario DELLI PRISCOLI - sintetici maffiar redditi 5 Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere R.G.N. 2755/98 Dott. Giovanni PAOLINI - 360 Consigliere Dott. Eugenio AMARI - Cron. - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 06/04/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio GIULIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BISAZZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 29, presso lo studio dell'avvocato BETTONI per diritti L. 3000 BARBERINI 18 GEN. 2001 GIANGALEAZZO, che lo difende, giusta procura in calce;
NL CANCELLIERE - ricorrente NCELLERIA
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro VIA DEItempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrent CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE nonchè
contro
UFFICIO II DD SAN DONA' DI PIAVE;
58840 N. - intimato 2000 644 avverso la sentenza n. 124/97 della Commissione -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. Stato depositata il rilasciate 1 expia legale tributaria regionale di VENEZIA, n. per notifica Carta bollata L. 40.000. 09/10/97; Dir. Copia 12.000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Totale L. 52000 udienza del 06/04/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe Roma, 20 FEB. ZUE IL CANCELLIERE FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. B -2- Svolgimento del processo PE IA ST ha impugnato gli accertamenti sintetici relativi agli anni 1987 e 1988 emessi dall'ufficio IIDD di san Donà di Piave per un maggior reddito rispettivamente di lire 57.800.00 e di lire 61.891.000, ricostruito in base ai beni ed ai servizi risultati nella disponibilità della contribuente. La Commissione Tributaria di primo grado di Venezia ha riunito i ricorsi e li ha accolti, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto l'appello dell'ufficio ed ha riformato la decisione impugnata. Ha proposto ricorso SA GI nella qualità di unica erede di PE IA ST, deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la SA ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla ricorrente, nonchè travisamento di fatto in quanto la Commissione Regionale non avrebbe valutato la prova documentale di riscossione di lire 134.550.000 verificatasi nel 1987 per cedole derivanti da titoli nonché la prova di smobilizzo di titoli per lire 340.879.516 avvenuto nel 1988, ma si sarebbe limitata a valutare solo gli smobilizzi di titoli effettuati nel 1985 per lire 99.350.520, ritenuti inidonei a garantire il tenore di vita degli anni successivi presi in esame dall'ufficio negli avvisi di accertamento. Ritiene la Corte che la doglianza non è fondata poiché la contribuente non ha assolto compiutamente all'onere della prova su di lei gravante alla stregua dell'art. 38 del d.p.r. n.600/73, che configura in favore della Amministrazione Finanziaria una presunzione legale relativa della esistenza di un reddito ricostruito sulla base del c.d. redditometro. L'ufficio ha proceduto a formulare l'accertamento sintetico dopo la segnalazione del Centro Informativo nella “lista redditometro” di cui al d.m. 21.12.1990 e dopo avere acquisito le risposte date dalla contribuente ad un questionario, e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla PE. Il giudice di appello, accogliendo i rilievi dell'ufficio appellante, ha ritenuto la documentazione fornita dalla contribuente inidonea a giustificare il tenore di vita emergente dalla disponibilità di alcuni beni e servizi. Orbene, il dedotto difetto di motivazione non sussiste in quanto la sentenza impugnata fa riferimento a cespiti del 1985 (…..”per la maggior parte”…..), laddove l'accertamento riguarda gli anni 1987 e 1988. La ricorrente non espone in dettaglio il contenuto della documentazione il cui esame si assume omesso, impedendo così un esame di rilevanza e decisività. D'altro canto, se si ipotizzasse un errore, come sembra potersi dedurre dall'espressione “travisamento di fatto” si verterebbe in un caso di inammissibilità, dovendo un tale errore essere fatto valere con il mezzo della revocazione. Con il secondo motivo la SA ha dedotto violazione o falsa applicazione di norma di diritto: violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art.38, comma 4 del d.p.r. n.600/73 in relazione alla C.M. n.27 del 14.8.1981, prot. N.7/2648, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla ricorrente, in quanto l'ufficio non avrebbe operato conformemente alle disposizioni ministeriali che imponevano un approfondimento dei fatti al fine di evitare un accertamento sintetico, ed in quanto il giudice di appello non avrebbe affatto motivato su questo punto ben evidenziato nelle sue difese. Y R R E H S Ritiene la Corte che anche questo motivo non è fondato poiché i presupposti per l'emanazione di un accertamento sintetico vanno valutati in base alla norma primaria contenuta nell'art. 38 citato, essendo la circolare un atto che produce effetti solo per gli appartenenti all'amministrazione pubblica, inidoneo ad attribuire diritti soggettivi ai e privati. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 6.4.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. estens. Dr. Mario Delli Priscoli Dr. Giuseppe Falcone col. IL CANCELLIERE C1 VA AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA CASSAZIONE Oggi 16 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 K E VA AN B 1 E U Q ESENTE DA REGISTRAZIONE A SENS: DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA