Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7968 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
NOME7 9 6 8 01 REPUBBLICA ITA Ogg.: Lavoro LA COL E SU REMA DI CASSAZIONE R. G. 8038/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 287 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Marino Donato Santojanni -Presidente- Rep. N.
2. Pietro Cuoco -Consigliere- Ud.23.3.2001 3. « TA AN -Consigliere- 66 Corrado Guglielmucci -Consigliere- 4. 5. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA NO CA MA, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Via Filippo Corridoni 15, presso l'Avv. Paolo Agnino, rap- presentata e difesa dall'Avv. Antonio Gravina del foro di S. Ma- ria Capua Vetere come da procura a margine del ricorso Ricorrente CONTRO 1379 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Pre- sidente e legale rappresentante Prof. Ing. Giovanni Billia, rap- presentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al con- 2 troricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, presso gli stessi eletti- vamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 479/98 del Tribunale del La- voro di S. Maria Capua Vetere del 13.3.1998/15.4.1998 nella causa iscritta al n. 959 del R. G. anno 1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.3.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Emilia Favata per l'INAIL; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 30.1.1991 AR RM GI conveniva in giudi- zio l'INAIL per sentirsi riconoscere il suo diritto alla rendita su- perstiti, assumendo che la morte del marito IO CI, titolare di rendita diretta, fosse da considerarsi conseguenza delle lesioni riportate nell'infortunio, che aveva dato luogo alla rendita diretta. Il convenuto costituendosi contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. All'esito il Pretore adito con sentenza 27.4.1994 accoglieva la domanda. Proposto gravame da parte dell'INAIL e rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 13.3.1998/15.4.1998 il Tribunale 3 di S. Maria Capua Vetere accoglieva l'appello e conseguente- mente riformava la decisione pretorile con il rigetto della doman- da, osservando che sulla scorta dei rilievi peritali, adeguatamente motivati in base alle risultanze degli accertamenti eseguiti, la causa della morte del marito della ricorrente GI non era da porsi in correlazione con l'infortunio indennizzato con rendita diretta. Avverso l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione la GI con unico articolato motivo, al quale resiste con controricorso I'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. H Al riguardo sostiene che il Tribunale non ha tenuto nella debita considerazione le risultanze della consulenza tecnica contenute nell'elaborato depositato nel giudizio di secondo grado, in rela- zione anche a quanto già accertato all'esito dell'indagine peritale svolta in primo grado. Rileva, infatti, che lo stesso Tribunale, nel motivare il provvedi- mento conclusivo del processo di appello, ha omesso qualsivoglia valutazione dell'elaborato peritale, considerato nel suo comples- so, nonché delle specifiche, oltre che non chiare ed univoche, conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di ufficio di secon- do grado, alle quali si assume sia stato fatto un mero riferimento 4 senza alcuna attività di verifica. I rilievi esposti sono privi di pregio giuridico e vano pertanto di- sattesi. Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, che questa Corte condivide con convinta adesione, il giudice di appello, quando ritiene di dover uniformare la propria decisione al parere del nuovo consulente dallo stesso nominato, non è tenuto a compiere in modo espresso e particolareggiato una confutazione delle dif- formi conclusioni di una perizia precedentemente disposta, atteso che la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza consente di considerare implicitamente disattese le contrapposte argomentazioni (ex plurimis Cass. sentenza n. 8369 del 1997; sentenza n. 277 del 1990; sentenza n. 322 del 1986; sentenza n. 2005 del 1984). Nel caso di specie l'impugnata sentenza si è attenuta a tale indi- rizzo, sottolineando peraltro che i rilievi della seconda consulen- za erano perfettamente condivisibili, perché adeguatamente moti- vati in base alle risultanze degli accertamenti eseguiti, rilievi che avevano escluso che la causa della morte in questione fosse in chiara correlazione con il trauma spinale mielico dorsale subito dal marito della ricorrente in conseguenza dell'infortunio inden- nizzato con rendita diretta. Il nesso eziologico non può essere oggetto di semplici presun- zioni, tratte da ipotesi tecniche teoricamente plausibili, ma ne- cessita concrete e specifiche dimostrazioni quanto meno in via di 5 elevata probabilità scientifica (Cass. sentenza n. 9886 del 5 otto- bre 1998). D'altro canto questa Corte ha precisato che la denuncia di un vi- zio, consistente in una acritica adesione alle conclusioni di una consulenza tecnica, pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico esame, non può limitarsi alla generica esposizione della doglianza dell'inadeguatezza della motivazione, essendo, invece, onere della parte, in considerazione del principio di autosuffi- cienza del ricorso di cassazione e del carattere limitato del mez- zo di impugnazione, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità, nella specie nell'apprezzamento dell'incidenza causale dell'errore, ovvero della decisività di tali circostanze (Cass. sentenza n. 1028 Н del 4 febbraio 1997).. Orbene fronte della motivazione adottata dai giudici di appello la GI si è limitata ad una denuncia generica lamentando, come già si è detto, l'insufficienza della motivazione stessa senza indicare in alcun modo gli errori in cui sarebbe incorsa la senten- za impugnata nel fare proprie le conclusioni del consulente di ufficio nominato in secondo grado e senza specificare gli ele- menti, che, ove valutati, avrebbero potuto condurre ad una diver- sa decisione. Non vale, poi, eccepire la concisione e la stringatezza della mo- tivazione della stessa sentenza, ove tale motivazione, come nel caso di specie, sia ugualmente sufficiente ad evidenziare l'iter 6 logico- giuridico seguito dai giudici di merito. In conclusione,alla stregua delle precedenti considerazioni,il ri- corso va dichiarato inammissibile per la sua assoluta genericità Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nessuna pronuncia va emes- sa per le spese del giudizio di cassazione, vertendosi in causa previdenziale e non ravvisandosi i presupposti della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa avanzata dalla GI.
PQ M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. T (an. 366×4 cpc.). Così deciso in Roma addi 23 marzo 2001 Il Consigliere relatore estensore Il PresidenteМ о жно выборальни Alessandro be Nent's Dall G LISKE ancalieria I D , A 12610 200 S 0 O S 1 L 3 A L . 3 T T O ugh le , 5 B R A I . A S ' E D N L P L S A E 3 I T 7 D S N - I O G A S P - O 1 N M E 1 A I S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N L T S E I I S R G I E A E L D R L O E D