Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità e di valutazione della natura dell'area oggetto di tale espropriazione, un suolo è da considerarsi agricolo solo quando possa essere ritenuto tale di diritto, nel senso che la destinazione agricola deve essere imposta dagli strumenti di programmazione dell'uso del territorio, atteso che l'espressione "aree agricole" è adottata nell'ambito di una disciplina che fa separato riferimento all'edificabilità' o inedificabilità effettiva o di fatto; ne consegue che l'utilizzazione agricola non può far venire meno la natura edificatoria di un terreno che tale sia definito dallo strumento urbanistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1999, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO RI, FR AR, FR RA ADELE, in proprio e quali eredi di IN FR, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 49, presso l'avvocato F.
LUPARELLO, rappresentate e difese dall'avvocato LO BIANCO GRECO ROSARIA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI PALERMO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 3, presso l'avvocato I. MORMINO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE INGRASSIA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 419/95 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 19/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il resistente, l'Avvocato Ingrassia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 16 novembre 1987, NO SC e MA SA convenivano in giudizio, dinanzi al tribunale di Palermo, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della stessa città. Premesso che, con rogito del 5 maggio 1981, avevano ceduto volontariamente al Consorzio un terreno di loro proprietà che avrebbe dovuto essere espropriato e che il prezzo di lire 173.664.000 era stato determinato ai sensi della legge n. 385/80, salvo conguaglio, chiedevano che fosse dichiarata nulla la cessione per indeterminatezza del corrispettivo o, in subordine, che essi attori avevano diritto all'integrazione di detto corrispettivo in base al valore di mercato dell'immobile.
Costituitosi, il Consorzio si opponeva all'accoglimento delle domande.
Il Tribunale adito, con sentenza del 12 febbraio 1992, rigettava la domanda di nullità della cessione e rilevato che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 385/80, occorreva determinare il prezzo con riferimento alla normativa vigente, condannava il Consorzio a corrispondere agli attori l'ulteriore somma di lire 93.639.000, nonché quella di lire 954.700 a titolo di indennità di occupazione legittima.
Sulle impugnazioni principale del Consorzio ASI ed incidentale del SC e della SA, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 19 giugno 1995, riduceva a lire 5.000.000 la somma dovuta dallo stesso Consorzio, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Osservava la Corte, per quanto in questa sede rileva, che meritava accoglimento la richiesta del Consorzio di determinare il corrispettivo della cessione sulla base dei criteri introdotti dall'art.
5 - bis d.l. n. 332/92, convertito in l. n. 359/92, non essendo controverso tra le parti che il corrispettivo della cessione ex art. 12 l. n. 865/71 altro non è che l'indennità di espropriazione: i nuovi criteri indennitari si applicano, quando l'indennità medesima non sia divenuta definitiva, ai "procedimenti in corso", espressione che va riferita non solo ai procedimenti amministrativi, ma anche a quelli giudiziari aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità, a nulla rilevando che la cessione volontaria sia intervenuta in epoca antecedente.
Quanto al valore del terreno, la Corte territoriale osservava che i primi giudici l'avevano correttamente stabilito in lire 18.000 al mq., anziché in lire 40.000 al mq., come indicato dal consulente tecnico di ufficio, il quale non aveva tenuto conto che la zona in cui era sito il terreno era destinata ad insediamenti industriali dal Piano regolatore ed aveva, quindi, una vocazione edificatoria (pur essendo coltivata ad agrumeto) non assoluta, ma relativa, dovendosi applicare le limitazioni derivanti dal vincolo di destinazione a carattere conformativo.
Per la cassazione di tale sentenza MA SA, in proprio e quale erede di NO SC, nonché le altre eredi IA e RA EL SC hanno proposto ricorso con due motivi. Resiste il Consorzio A.S.I. di Palermo con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis l. n. 359/92, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto che i nuovi criteri indennitari dovessero trovare applicazione nel caso di specie, mentre il terreno era coltivato a limoneto, tant'è che nell'atto di cessione volontaria era stato valutato secondo i criteri posti dalla legge n.865 del 1971: in ogni caso, la Corte d'appello è incorsa in evidente contraddizione, avendo ritenuto che il terreno avesse natura edificatoria e, allo stesso tempo, riducendone il valore, che il c.t.u. aveva stabilito in lire 40.000 al mq..
Secondo le ricorrenti, inoltre, l'art.
5 - bis l.n. 359/92 non è applicabile alle ipotesi di cessione volontaria, che costituisce un modo per chiudere il procedimento ablatorio, senza emissione del decreto di esproprio, dovendosi tenere conto anche della circostanza che, nella specie, la cessione è stata effettuata prima dell'entrata in vigore dei nuovi criteri indennitari:
d'altro canto, con la locuzione "procedimenti in corso", contenuta nella norma in questione, il legislatore ha inteso riferirsi esclusivamente ai procedimenti amministrativi di esproprio e non anche a quelli giudiziari.
La censura è infondata sotto tutti i profili prospettati. Le odierne ricorrenti non contestano l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui il terreno ceduto al Consorzio ASI di Palermo era destinato dal piano regolatore ad insediamenti industriali: a ciò si aggiunga che, come risulta dalla sentenza impugnata con l'appello incidentale i coniugi SC avevano lamentato che il tribunale avesse stabilito il valore del fondo in misura inferiore a quella che il consulente tecnico d'ufficio aveva indicato, proprio sulla base della vocazione edificatoria del terreno medesimo. Ne deriva che del tutto correttamente la Corte di merito ha applicato i criteri posti dall'art. 5 bis della legge n.359 del 1992: infatti, la natura edificatoria di un suolo deve essere riconosciuta di per sè quando tale risulti dagli strumenti urbanistici, perché detta inclusione è sufficiente alla qualificazione secondo previsione, dovendo ritenersi che dalla stessa legislazione urbanistica si trae a conclusione che l'edificabilità va riconosciuta automaticamente - in quanto trattasi di edificabilità stabilita come legale e, implicitamente, anche effettiva - alle aree tali definite da strumenti urbanistici ("ex plurimis", da ultimo, Cass. 774/98 e 9242/97). L'eventuale utilizzazione agricola non fa venir meno la natura edificatoria del terreno che tale sia definito dallo strumento urbanistico: con riferimento alla "summa divisio" operata dall'art.
5 - bis, questa Corte ha precisato che un suolo è agricolo solo quando tale possa essere ritenuto di diritto, nel senso che la destinazione agricola deve essere impressa dagli strumenti di programmazione dell'uso del territorio, atteso che l'espressione "aree agricole" è adottata nell'ambito di una disciplina che fa separato riferimento all'edificabilità o inedificabilità effettiva o di fatto (cfr. Cass. 11037/96). Contrariamente all'assunto delle ricorrenti, poi, nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna contraddizione: la Corte palermitana, infatti, ha confermato la valutazione, data dal tribunale in lire 18.000 al mq., anziché accogliere quella di lire 40.000 al mq., indicata dal ctu, non già in ragione della natura agricola del terreno, ma perché esso aveva un'attitudine edificatoria ridotta, dovendosi tener conto del vincolo di destinazione ad insediamenti industriali, avente carattere conformativo (anche in ciò uniformandosi all'insegnamento di questa Corte: v., da ultimo, Cass. 97/98). Nessuna rilevanza il giudice di merito doveva attribuire al fatto che, in sede di cessione volontaria nel 1981, fossero stati adottati i criteri della legge n.865 del 1971, dal momento che, secondo la legge n. 385, quelli erano i criteri applicativi anche nelle ipotesi di aree edificabili (poi travolti, come è noto, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983). La sentenza impugnata resiste alle critiche delle ricorrenti anche sotto gli altri profili dedotti con il motivo in esame: se per un verso, infatti, è pacifico che la locuzione "procedimenti in corso" va riferita anche ai giudizi di opposizione alla stima o di richiesta di conguaglio per effetto di avvenuta cessione volontaria secondo la legge n. 385/80 (cfr. Cass. 8059/96 e le decisioni del Giudice delle leggi in tema di nuovi criteri indennitari), per altro verso è indubbio che la normativa sopraggiunta si applichi anche nelle controversie aventi ad oggetto l'integrazione del prezzo della cessione volontaria (precedentemente fissato, salvo conguaglio, in base ai criteri della legge n. 385/80), con conseguente riconoscimento del diritto a detta integrazione se e nei limiti in cui il prezzo convenuto risulti inferiore all'indennità espropriativa prevista dall'art 5 - bis l. n. 359/92 (in piena coerenza, tra l'altro, con la natura di contratto di diritto pubblico della cessione, costituente un mezzo alternativo per la realizzazione della finalità del procedimento espropriativo: tra le altre, v, Cass. 2496/98, 2986/97, 2043/97, 1977/ 96). D'altro canto, non può non rilevarsi come la Corte di merito abbia evidenziato che tra le parti non fosse controverso che il corrispettivo della cessione volontaria ex art. 12 l.n. 865/71 altro non sia che l'indennità di esproprio: la censura sul punto, quindi, è quantomeno contraddittoria, non potendo ragionevolmente sostenersi, da un lato, che il prezzo della cessione è sostanzialmente l'indennità espropriativa e, dall'altro lato, che per la determinazione di quest'ultima, non si debba tener conto dello "ius superveniens".
Quanto all'argomento secondo cui l'atto di cessione è intervenuto prima dell'entrata in vigore dei nuovi criteri indeterminati, è sufficiente osservare che tale circostanza non può in alcun modo incidere sull'applicabilità di detti criteri, il procedimento non essendo stato ancora definito e sussistendo comunque il rapporto "patologico" (così ritenuto dalla Corte Costituzionale, prima, e, poi, dalla legge) tra oggetto della pattuizione e norma imperativa, da risolvere con lo stesso strumento dell'invalidazione e/o sostituzione (V., sul punto, Cass. 2091/97). Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.. le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non abbia considerato che il Consorzio non aveva proposto domanda riconvenzionale sul criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, onde la richiesta, formulata in sede di gravame, di applicazione dell'art.
5 - bis l. n. 359/92 rappresentava domanda nuova, tanto più che, se la controversia avesse avuto ad oggetto la misura di detta indennità, la competenza sarebbe stata della Corte d'Appello in unico grado e non del tribunale.
Anche tale censura è priva di fondamento: essendo comunque in discussione la misura del conguaglio della cessione, quale "petitum" della controversia, non occorreva alcuna domanda riconvenzionale e la richiesta di applicazione dell'art.
5 - bis non poteva configurarsi come domanda nuova, non solo perché non era ipotizzabile un giudicato sul punto (cfr. SS.UU. 9872/94), ma anche perché la nuova normativa non poteva essere ignorata dal giudice, che ne doveva d'ufficio fare applicazione al fine di stabilire la spettanza o meno di un conguaglio e, in caso affermativo, la misura di esso (tra le altre, Cass. 2496/98 e 2091/97 cit.). Nè rileva che la Corte territoriale - aderendo, peraltro, ad un indirizzo all'epoca prevalente nella giurisprudenza di questo Supremo Collegio ed ora disatteso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7191 del 1997 - abbia ritenuto che la domanda di conguaglio del prezzo della cessione dovesse seguire i canoni comuni di competenza: tale statuizione, adottata con riferimento a specifico motivo di appello del Consorzio, non forma oggetto d'impugnazione nella presente sede di legittimità (onde non occorre procedere neppure a correzione di motivazione, ai sensi dell'art. 384, 2 comma, cod. proc. civ.) e non ha alcuna incidenza negativa sulla conformità a diritto della ritenuta applicabilità dell'art.
5 - bis l.n. 359/92. In conclusione, il ricorso va rigettato e le ricorrenti condannate, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 120.000, oltre lire 1.800.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 MARZO 1999.