Versione
29 dicembre 2007
29 dicembre 2007
>
Versione
4 novembre 2009
4 novembre 2009
>
Versione
17 ottobre 2012
17 ottobre 2012
>
Versione
4 luglio 2017
4 luglio 2017
>
Versione
23 luglio 2026
23 luglio 2026
Art. 15. (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati) 1. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita'.
2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operativita', ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.
3. Le autorita' di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attivita' svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.
4. La valutazione di cui al comma 2 e' documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle (( autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a) )) , e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
(23)
--------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operativita', ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.
3. Le autorita' di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attivita' svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.
4. La valutazione di cui al comma 2 e' documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle (( autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a) )) , e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
(23)
--------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Commentari • 24
- 1. Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecnicheRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 21 gennaio 2025 · 11.902057
[…] ampliamento delle prestazioni professionali con un livello di rischio non significativo ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio, semplificazione della conservazione cartacea. 1) Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche L'informativa evidenzia che le Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono applicate dagli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a far data dalla loro approvazione relativamente ai seguenti obblighi antiriciclaggio: valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007); adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007); conservazione dei documenti, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 92
- 1. Trib. Lecco, sentenza 06/06/2024, n. 459Provvedimento: […] PA nel giudizio, non hanno mai formalizzato un'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo. Ritenuta la causa matura per il giudizio, il Giudice ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. 2.-Sull'asserita violazione dell'art. 15 d.lgs. 231/2007 e dell'art. 1188 c.c.Leggi di più...
- art. 1190 c.c.·
- obbligo di identificazione·
- legittimazione attiva·
- risarcimento danni·
- cointestazione buoni postali·
- prova incapacità·
- responsabilità per pagamento a incapace·
- pari facoltà di rimborso·
- violazione art. 15 d.lgs. 231/2007·
- compensazione spese legali