Sentenza 24 aprile 2009
Massime • 1
Integrano il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici le false attestazioni contenute nello stato di avanzamento dei lavori di opera pubblica, che ha natura di atto pubblico in quanto redatto dal direttore dei lavori che, quale pubblico ufficiale, attesta verifiche dallo stesso effettuate e il compimento di attività e di opere eseguite sotto il suo diretto controllo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2009, n. 22418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22418 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 24/04/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 934
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 6221/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ME, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 15.10.08 dalla Corte di appello di L'Aquila. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv. TAORMINA Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 1.4.03 il Tribunale di Avezzano dichiarava CI ME responsabile del reato previsto dall'art. 479 c.p. (per avere falsamente attestato nel 1^ stato di avanzamento lavori, di concerto con il direttore, l'entità dei medesimi i quali erano stati appaltati dal Comune di Avezzano all'impresa di cui egli era rappresentante) e con le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia. Con pronuncia 15.10.08 la Corte di appello di L'Aquila dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto, per essere il reato estinto per prescrizione.
Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione secondo quanto segue.
1 - Violazione della legge penale per essersi ritenuto che i cosiddetti S.A.L. costituissero atti pubblici.
2 - Vizio di motivazione per omesso riconoscimento che dalle prove in atti emergeva l'innocenza dell'imputato.
La censura sub 1 è infondata.
Invero gli stati di avanzamento dei lavori di opere pubbliche hanno natura di atti pubblici perché redatti dal direttore dei lavori, pubblico ufficiale il quale attesta verifiche da lui effettuate e compimento di attività nonché di opere eseguite sotto il suo diretto controllo (Cass. 23.11.99 n. 14731 Rv. 215197); ne' potrebbe sostenersi che gli stessi costituiscano certificazioni amministrative in quanto trovano il loro presupposto in altri documenti contabili:
in realtà essi realizzano una fattispecie nuova e complessa, adempiendo ad una funzione probatoria autonoma, rappresentando cioè una situazione giuridica produttiva di effetti nei confronti della pubblica amministrazione, che non si identificano in quelli derivanti dai fatti attestati nei documenti precedentemente redatti (Cass.
4.1.84 n. 000 14 Rv. 161984; Cass. 13.6.86 n. 0 5562 Rv. 173122; Cass.20.2.04 n. 0 7329 Rv. 228085).
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Innanzitutto si rileva che la mancata indicazione nella contabilità dell'appaltatrice di lavori non corrispondenti a quelli effettivamente realizzati - contrariamente all'assunto difensivo - non vale di per sè ad escludere il concorso del prevenuto nel fatto de quo, concorso evidenziato nella sentenza di primo grado (richiamata da quella impugnata e destinata ad integrarsi con quest'ultima) alla luce dell'interesse alla percezione di maggior profitto da parte dell'impresa.
Per il resto le censure si risolvono nell'assumere in termini apodittici e senza adeguate specificazioni una valutazione delle emergenze diversa da quella operata in sede di merito. In conclusione il ricorso va rigettato, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009