Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2001, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
E N O I Z 6 A A 8 I 9 5 R 0058896 1 . R T / S N 4 A I / - T 6 G 2 E B U . R . B R L . I L 01 2 24/0 1 P A . R A PUBBLICA ITALIANA D D T . L B E E A T D T A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N I I 1 S E S R 3 N 1 E E E S COR , T I Oggetto N A A IRPFF M S ZIONE TRIBUTARIA art. 36 bis DPR 600/73 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1613/98 Dott. Michele CANTILLO - Presidente Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere 2546 Cron. Dott. Mario CICALA Consigliere - Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere - Ud. 10/11/00 Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente har SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro UFFICIO COPIE Richiesta copia studio tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI dal Sig. IL SOLE 24 ORE 04 per diritti L. 3000 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 11 31 GEN 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
LIRE 000 CANCELLERIA CHUN VOLLERIN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ANTONELLI 50, presso lo studio CG575313 dell'avvocato POZZI MASSIMO, che la difende unitamente 2000 all'avvocato VALENZANO GIOACCHINO, giusta delega a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1879 margine;
CAMPIONE CIVILE N. 58896 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- controricorrente -
Al Sig. Avv. Gen. Stato rilasciata 1 copia legale avverso la decisione n. 186/96 della Commissione e n. per notifica tributaria regionale di MILANO, depositata il 05/12/96; Cartaboliata L. 40.000 Dir. Copia 12000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CH E 52000 Totale L. Enrico Roma, MAR. 2001 udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. IL CANCELLIERE ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CESARONI, l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato POZZI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore how Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo La società HU & LE a r.
1. proponeva appello alla commissione tributaria regionale della Lombardia avverso la sentenza della commissione tributaria di primo grado di Milano, con la quale era stato dichia- rato inammissibile il suo ricorso avverso l'iscrizione a ruolo i.r.pe.f. e i.lo.r. per il 1983, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d. P.R. n. 600/73. Con sentenza 6 novembre - 5 dicembre 1996 la com- missione, premesso che nella specie la contribuente aveva esperito la procedura prevista dall'art.10 del d. P. R. n.787/80, dichiarava la decadenza 2 dell'iscrizione a ruolo, non essendo stato osservato il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. L'intimata resiste con controricorso. S 2. I motivi di ricorso 2.1. Denunciando violazione e falsa applicazione d. P. R. n.603/73, relazione all'art. 360, n. 3, kuen degli articoli 36 bis e 43 del d. P.R. n. 600/73; 17 del cod. proc. civ., l'Amministrazione deduce che il termine stabilito dal citato art.36 bis per la liquidazione dell'imposta, a seguito delle modifiche introdotte con l'art.1 del d.P.R. n. 506/79, non ha natura perentoria, mentre ha natura perentoria soltanto quello quinquen- nale per l'iscrizione a ruolo. Inoltre il carattere ordinatorio del termine conte- nuto nel primo comma dell'art. 36 bis è stato ricono- sciuto, in via d'interpretazione autentica, con l'art. 28 della legge 27 dicembre 1988, n.449, applica- bile anche ai giudizi in corso.
2.2. Col secondo motivo l'Amministrazione, denun- ciando sotto altro profilo violazione dell' art. 36 bis del d. P.R. 29 settembre 1973, n.600%; dei d.P.R. n.598 e 3 599 del 1973 e del d.l. 21 dicembre 1982, n.923, in re- lazione all'art.360, n. 3, cod. proc. civ., ripropone le questioni sulla legittimità della liquidazione effet- tuata ai sensi del citato art.36 bis non esaminate dal giudiced'appello. $ 3. Motivi della decisione 3.1. Il primo motivo merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, in forza del disposto dell'art.28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - applicabile anche ai giudizi in corso trattandosi di norma interpretativa ed avente, come ta- le, effetto retroattivo l'art. 36 bis del d. P. R. 29 settembre 1973, n.600, deve essere inteso nel senso che il termine ivi previsto per la rettifica delle dichia- razioni, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza, senza che tale interpretazione possa ritenersi in contrasto con gli articoli 3 e 136 della Costituzione ( sentenze 7 novembre 1998, n.11235; 7 luglio 1999, n.7058; 23 novembre 1999, n.12995 ). Il Collegio ritiene di condividere tale principio, non essendo state prospettate nuove e decisive ragioni per discostarsene.
3.2. Quanto al secondo motivo, le censure con esso dedotte sono inammissibili, non investendo parti della sentenza impugnata. La sentenza deve, pertanto, essere cassata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, ritenuta la natura ordinatoria del termine di cui all'art.36 bis d. P.R. n.600/73, dovrà decidere sulle altre questioni dedotte dalle parti e non esaminate, perchè assorbite, dal giu- dice d'appello. Ai giudici di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della E N A commissione tributaria regionale della Lombardia. O I I R Z A A R 5 6 T Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- T . 8 U 9 S N 1 I B / - I G 4 E / B R 6 R . la Sezione tributaria, il 10 novembre 2000. T 2 L . L A R . A D P . . B E D Il Presidente A Il Consigliere est. T A I L T N E R 1 E D E S 3 I T 1 E S Enrico Altieri Michele Cantill le N A . E mana S N M I ti A IL CANCELLIERE C1 Innocenzo DEPOSITAT GENE RA Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista