Sentenza 20 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, l'intervenuto rinvio a giudizio non preclude al tribunale del riesame di valutare la richiesta di riduzione del sequestro, fondata su un diverso computo del profitto, che non comporti una modificazione del fatto storico come descritto e contestato nella imputazione, non venendo in rilievo, in tal caso, il "fumus" del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2018, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2018 |
Testo completo
02190-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: RL DI STEFANO Sent. n. sez. 2889/2018 Presidente CC 20/12/2018 EMILIA ANNA GIORDANO - R.G.N. 35490/2018 RICCARDO AMOROSO Relatore ANTONIO COSTANTINI PIETRO SILVESTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HI SI nato a [...] il [...] PA GI nato a [...] il [...] RR EL nato a [...] il [...] UL IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
sentite le conclusioni del P.G. FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore, avvocato RAFFO ANTONIO del foro di TARANTO, che dopo discussione ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. ha confermato l'ordinanza del 22 maggio 2018, con la quale il G.U.P. presso lo stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data 18/07/2016, finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza dell'importo di euro 947.751,04 del denaro e degli altri beni mobili ed immobili nella Rде disponibilità dei predetti ricorrenti, indagati (ora imputati) per il reato di concorso in peculato aggravato per essersi appropriati di voci stipendiali non dovute inserite nelle rispettive retribuzioni loro spettanti quali dirigenti e direttori dell'azienda C.T.P. s.p.a. di Taranto, affidataria del servizio di trasporto pubblico dal 2005 al 30/06/2015. Dopo l'esecuzione del sequestro, confermato in sede di riesame, che aveva colpito oltre a depositi bancari, rapporti finanziari, beni mobili registrati e quote immobiliari, anche la quota di 1/5 delle retribuzioni percepite dagli indagati, il GUP aveva rigettato, con l'ordinanza poi appellata ex art. 322 bis cod. proc. pen., la richiesta di revoca parziale del sequestro e di rideterminazione dell'importo confiscabile, avanzata sulla scorta delle consulenze di parte che avevano ricalcolato, da un lato, il valore degli immobili sequestrati sulla base della stima del loro valore di mercato anziché di quello catastale preso in considerazione nel provvedimento di sequestro, e, dall'altro lato, avevano rideterminato l'importo del profitto del reato, conteggiando le retribuzioni indebite percepite al netto delle detrazioni fiscali e previdenziali e non conteggiando la totalità delle somme percepite oltre il valore del trattamento minimo retributivo, diversamente dal sequestro in cui l'indebito profitto era stato calcolato computando le retribuzioni a lordo delle dette detrazioni, e assumendo come non dovute tutte le retribuzioni superiori al trattamento minimo sindacale. Il Tribunale, sebbene avesse ritenuto fondati nel merito le richieste di rideterminazione del profitto confiscabile e di rivalutazione degli immobili in sequestro, ha rigettato le istanze ravvisando una preclusione di natura processuale, a causa della sopravvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio, che impedirebbe ogni valutazione del fumus commissi delicti, e conseguentemente, anche di rideterminare il profitto del reato diversamente da come cristallizzato nella imputazione definitiva consacrata nel rinvio a giudizio. Ciò perché una riduzione del profitto in sede di appello cautelare reale si porrebbe in contrasto con detto esito processuale che, presupponendo un vaglio più approfondito rispetto al semplice fumus richiesto per l'adozione del sequestro, non consentirebbe una minore quantificazione dell'importo del peculato, corrispondente al profitto, e quindi una valutazione difforme dei fatti possibile solo nel giudizio di merito. Il Tribunale ha poi precisato che la sola riduzione dell'importo fissato come parametro di riferimento del valore dei beni sequestrabili, sebbene ammissibile, perché non incidente sulla valutazione del fumus, non giustificherebbe nel caso concreto la revoca parziale del disposto sequestro, essendo il valore degli immobili, anche se rivalutati, e degli altri beni allo 2 stato sequestrati, notevolmente inferiore rispetto all'importo fissato in euro 760.221,79 come limite della confisca per equivalente.
2. Con atto a firma dei rispettivi difensori di fiducia, OC OS, CU GI, CC IC e UL EP hanno proposto ricorso, articolando i medesimi motivi per violazione di legge:
3. Con il primo motivo, di carattere procedurale, si censura che il GUP non avrebbe consentito alle difese di interloquire sugli atti trasmessi dalla G.D.F. sulla cui base il P.M. ha espresso il proprio parere negativo, ed al quale il medesime giudice si era uniformato acriticamente nel rigettare l'istanza di revoca parziale del sequestro. La violazione di legge viene dedotta nello specifico dai ricorrenti CU e OR in rapporto al mancato deposito degli atti posti a base del parere del P.M. ed in relazione al disposto di cui all'art. 419 co. 3 cod. proc. pen. che disciplina la fase introduttiva dell'udienza preliminare.
4. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 322 bis c.p.p., sia, per l'omessa decisione nel merito con riguardo alla rideterminazione del profitto e quindi dell'importo adottato come limite del sequestro in rapporto al valore confiscabile per equivalente in ragione dell'insussistente preclusione processuale desunta dall'emissione del decreto che dispone il giudizio, non avendo i ricorrenti contestato il fumus del reato, e sia, per l'omessa rivalutazione del valore dei beni immobili caduti in sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti con riferimento alle ragioni dedotte nel secondo motivo sub 4 del ritenuto in fatto. Con riferimento al primo motivo si osserva che i ricorrenti si dolgono tutti per le modalità ed i tempi con cui il Giudice dell'udienza preliminare ha deciso, rigettandola, la richiesta rivolta ad ottenere sia una riduzione dell'importo del sequestro, indicato come profitto del peculato e fissato come parametro di riferimento del valore della confisca per equivalente, e sia una rivalutazione dei beni immobili concretamente sequestrati, aderendo a delle note della Guardia di Finanza prodotte all'udienza preliminare, senza dare un termine alle difese per esaminarle, decidendo sulla istanza dopo aver disposto il rinvio a giudizio, determinando così quella preclusione che è stata poi rilevata nell'appello cautelare come motivo ostativo per una decisione nel merito delle richieste di riduzione dell'importo del valore del sequestro. Si deve osservare che nella fase delle indagini preliminari l'art. 321 co. 3 c.p.p. non prevede alcun contraddittorio né alcuna udienza: il P.M. può autonomamente revocare o in caso negativo trasmettere al GIP il proprio parere nonché gli elementi su cui fonda le proprie valutazioni. 3 Il contraddittorio è successivo ed eventuale, perché riservato alla fase dell'impugnazione del provvedimento di rigetto emesso da parte del G.i.p.. Nel caso di specie, però, il rigetto è intervenuto dopo l'udienza preliminare con provvedimento depositato il giorno dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio. Si tratta quindi di una ordinanza che non è stata adottata nell'udienza preliminare, anche se funzionalmente competeva al GUP e non al GIP perché la fase delle indagini preliminari si era oramai chiusa con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio. Tuttavia, si deve rilevare che le anzidette doglianze appaiono prive di rilievo in questa sede, atteso che un annullamento dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro sotto i dedotti profili formali-procedurali oltre a non determinare la perdita di efficacia del sequestro, non potendo incidere sullo svolgimento del procedimento principale e sulla validità del decreto che dispone il giudizio, neppure potrebbe determinare quella regressione alla fase delle indagini preliminari che, in ipotesi, avrebbe consentito di superare la preclusione processuale rilevata dal giudice dell'appello cautelare per effetto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio.
2. Il ricorso è fondato limitatamente alle deduzioni poste con il secondo motivo. La natura afflittiva e limitativa di diritti costituzionalmente protetti, propria del sequestro preventivo, impone il rispetto dei medesimi principi generali sottesi alle misure cautelari personali, tra i quali la proporzione, l'adeguatezza e gradualità tra il fatto e le conseguenze ad esso collegate. Quindi sussiste certamente un obbligo giuridico di rideterminare l'importo del profitto confiscabile per equivalente quando la richiesta risulti fondata, come sostenuto nel caso di specie dal giudice dell'appello cautelare. La preclusione processuale ricorre solo se la richiesta di rideterminazione del profitto, derivante dal reato contestato, sia avanzata sulla base della prospettazione di un fatto storico diverso da quello oggetto dell'imputazione formulata nel decreto che dispone il giudizio. In tal caso non vi è dubbio che la decisione dell'appello cautelare, ponendosi in contrasto con quella sottesa al rinvio a giudizio, deve ritenersi preclusa sulla base del consolidato orientamento di legittimità secondo cui, se l'effetto preclusivo non può spiegarsi in tema di misure cautelari personali, posto che il decreto che dispone il giudizio reca una mera valutazione di idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, al di fuori di ogni più penetrante apprezzamento di gravità degli indizi a carico dell'indagato, è invece insuperabile in materia di misure cautelari reali, posto che, in tal caso, il provvedimento reca in sè una positiva delibazione di sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, che è più intensa della mera valutazione sommaria compiuta in sede di emissione della misura cautelare, che ritiene sufficiente il c.d. fumus commissi delicti (Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000 Cc. - dep. 04/05/2000 - Rv. 215840). La questione della interferenza tra il procedimento cautelare e quello principale di merito è stata affrontata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.71 del 15 marzo 1996 con argomenti ancora attuali, con riguardo alla immutata natura di sentenza di tipo "processuale" della sentenza di non luogo a procedere anche dopo le modifiche introdotte dalla L.n.479/1999 alla disciplina dell'udienza preliminare con la previsione di poteri istruttori più ampi. ha dichiaratoSi tratta della sentenza con cui la Corte Costituzionale l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, prendendo atto dell'interpretazione dominante, divenuta diritto vivente, secondo cui dette norme non consentivano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui fosse stato emesso il decreto che dispone il giudizio. La problematica della salvaguardia delle garanzie di tutela dei beni compressi dalle misure cautelari, senza pregiudizio per la coerenza del sistema, decisa dalla Corte Costituzionale attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme del codice interpretate nel senso di precludere la valutazione del merito dei gravi indizi dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, si pone in termini analoghi anche con riguardo alle misure cautelari reali, con la specificità della diversità delle presupposti dei provvedimenti di sequestro in punto di delibazione della responsabilità penale. Infatti è proprio la diversità delle valutazioni sottese all'applicazione delle misure cautelari reali, meno pregnante in termini di delibazione della responsabilità rispetto a quella del rinvio a giudizio, che rende compatibile con i principi costituzionali, la preclusione conseguente al decreto che dispone il giudizio, emesso all'esito dell'udienza preliminare, e ritenuta necessaria a tutelare la coerenza del sistema processuale che non tollera il concorso di due pronunce sul tema della "colpevolezza", l'una incidentale e a cognizione limitata, e l'altra a cognizione piena nel procedimento principale di merito. Il punto di equilibrio tra l'esigenza di tutelare con la garanzia offerta dall'impugnazione in sede cautelare i beni costituzionalmente rilevanti incisi e compressi dalle misure cautelari personali, e la contrapposta esigenza di 5 tutelare la coerenza del sistema processuale, già individuato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza attraverso il ricorso al principio dell'assorbimento, deve trovare applicazione anche per valutare l'ambito di operatività della preclusione processuale conseguente alla decisione del rinvio a giudizio rispetto alle misure cautelari reali. Il principio di assorbimento, per come inteso dalla Corte nella citata sentenza, si risolve, mutatis mutandis, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che contenga in sé una valutazione nel merito talmente incisiva da assorbire quella sottesa all'apprezzamento dei presupposti della misura cautelare, sarà precluso il riesame di tale punto da parte del giudice dell'impugnazione avverso i provvedimenti cautelari. Sulla base di questo principio si è pertanto affermato che la preclusione operi per le misure cautelari reali con riguardo al presupposto del fumus commissi delicti, essendo detto presupposto sostanziale espressione di una delibazione della responsabilità dell'imputato meno pregnante ed incisiva di quella sottesa alla decisione del rinvio a giudizio. In altri termini, ove nell'appello cautelare si potesse rivalutare ed escludere la sussistenza del fumus, una tale decisione si porrebbe in contraddizione con quella del disposto rinvio a giudizio, determinando un conflitto di decisioni insanabile ed inaccettabile per la coerenza del sistema tra il giudizio di merito e quello cautelare. D'altra parte la preclusione processuale in esame, proprio perché rappresenta l'espressione del punto di equilibrio tra due opposte esigenze, entrambe ritenute di rilevanza costituzionale, non può essere applicata ed intesa in modo astratto, generico e semplificato, imponendosi una verifica puntuale, calata al caso concreto, per stabilire se una rivalutazione della legittimità del sequestro possa effettivamente porsi in contraddizione con la decisione sottesa al rinvio a giudizio. Passando al caso in esame, si deve osservare come l'ordinanza impugnata si limiti ad una applicazione generica del principio di preclusione, senza spiegare in modo adeguato le ragioni per le quali nel caso concreto la decisione di rinvio a giudizio si ponga in contrasto con la richiesta avanzata dai ricorrenti di ridurre l'importo del valore dei beni confiscabili rapportato al profitto del delitto di peculato loro contestato. I ricorrenti lamentano che la loro istanza non è rivolta a rimettere in discussione il cd. fumus del reato commesso, ma solo a ricalcolare in modo più aderente alla stessa realtà dei fatti, così come contestati, il profitto quale provento del peculato. Non vale obiettare, come ha fatto il giudice dell'appello cautelare, che nel peculato inevitabilmente la rideterminazione del profitto si risolverebbe in 6 una necessaria modificazione dei fatti-reato, identificandosi il profitto con gli importi oggetto dell'appropriazione, e quindi implicando la richiesta riduzione una sorta di parziale proscioglimento degli imputati per quella parte di appropriazioni che venissero escluse per effetto della rideterminazione del loro importo. Invero, si deve osservare che proprio con riferimento al caso concreto come prospettato dallo stesso giudice della cautela, la riduzione del profitto non sembra essere correlata ad una modifica del fatto contestato, neppure nella sua ampiezza storico-temporale, ma solo formulata con riguardo all'errata imputazione nel calcolo del profitto anche di quegli importi neppure introitati per effetto delle condotte di peculato, perché relativi al pagamento delle imposte e dei contributi agli enti di competenza. Con riguardo alla parte di profitto correlata all'eccedenze percepite rispetto ai minimi retributivi, la questione parrebbe essere differente, essendo verosimilmente incidente anche sulle stesse condotte materiali di appropriazione, e quindi effettivamente precluse dal rinvio a giudizio, in quanto influenti sul fumus del reato, inteso nella sua dimensione storico- fattuale, già valutato come sussistente dal disposto rinvio a giudizio. In relazione, invece, alla rideterminazione del valore dei beni sequestrati, si tratta di una questione diversa, per la quale, come correttamente osservato dal giudice della cautela, non si pone affatto il problema della preclusione processuale, non influendo detta valutazione in alcun modo sul presupposto sostanziale del fumus del sequestro. E' però errata la decisione di rigetto emessa dal giudice dell'appello cautelare, essendo lesiva del diritto dei ricorrenti di sindacare la valutazione dei beni operata dal P.M. in sede di esecuzione del sequestro. Sebbene si tratti di un aspetto che attiene all'esecuzione del sequestro e non incida sulla sua validità e né sulla determinazione dell'importo fissato come limite massimo dell'importo confiscabile per equivalente, non vi è dubbio che nel caso di errori della parte pubblica il sistema consenta e preveda la possibilità di tutela degli interessi lesi da un errato computo del valore dei beni sequestrati. La tutela viene assicurata nella fase di esecuzione del sequestro, dapprima dalla richiesta avanzata al p.m. medesimo, e poi nel caso di rigetto, attraverso il ricorso al giudice procedente, ed in caso di ulteriore rigetto attraverso l'appello cautelare. Sul punto si richiama il principio di diritto, già affermato da questa Corte, e che qui si intende ribadire, secondo cui il destinatario del provvedimento di coercizione reale nei casi di sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto 7 P del reato può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con cautelare (Sez. 2, Sentenza n. 26340 del 28/02/2018l'appello Rv. 272882). Con riferimento poi all'obbligo di valutazione del profitto confiscabile per equivalente si richiama anche quanto affermato da questa stessa sezione della Corte nella sentenza n.53834 del 26/10/2017 Rv. 271575, in cui si è ribadito come in sede di riesame o di appello avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale, ai fini della determinazione del profitto sequestrabile, è obbligato a valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte eventualmente presentata e ad indicare puntualmente la sua pertinenza o meno rispetto all'oggetto dell'indagine nonché i dati tecnici che si sottraggono alla diretta verifica in tale momento procedimentale, in assenza di un accertamento peritale, incompatibile con l'incidente cautelare. Nel caso di specie il giudice dell'appello pur ritenendo fondata la richiesta di -per le ragioni rideterminazione in aumento del valore dei beni sequestrati che qui non compete esaminare ha rigettato la richiesta di - rideterminazione, già rigettata in prima istanza dal p.m., perché non incidente rispetto al compendio del beni concretamente caduti in sequestro, sul rilievo che anche se rivalutati sarebbero comunque di valore compreso ed inferiore rispetto a quello indicato come confiscabile. Si deve al contrario, invece, osservare che anche se il valore rivalutato dei beni in sequestro risulti compreso nei limiti di valore del disposto sequestro, vi è comunque l'interesse della parte istante alla corretta imputazione di valore dei beni se non altro per ridurre l'ambito di operatività del sequestro rispetto alle ulteriori acquisizioni patrimoniali che resterebbero esposte alla possibilità di un assoggettamento al vincolo cautelare reale. In conclusione, i motivi dei ricorrenti devono essere accolti, con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio ad altra sezione del Tribunale di Taranto per nuovo esame sia dell'importo del profitto confiscabile e sia del valore dei beni caduti in sequestro. Nella determinazione del profitto il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio sopra specificato, secondo cui la preclusione del disposto rinvio a giudizio non opera rispetto alle valutazioni in merito al computo del profitto che non comportino una modificazione del fatto storico come descritto e contestato nella imputazione.
P.Q.M.
8 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 2018 Il Presidente Il consigliere estensore Pierluigi di Stefano Riccardo Amoroso DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GEN 2019 IL A M E IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO R P Piera Esposito 9