Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2001, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E VARIE DCV AT979138 CORTE SUP01 6 5 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POOLO CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Jumpequazion نشاه Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: deliberazione condone. Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 14863/98 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 3542 Cron. 542 - Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 04/07/00 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE $ dal Sig. SENTE NZA per diritti L.
3.000 il - 6 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE VALENTINI FLAVIO, CIALFI MARISA, elettivamente LIRE 1500 CANCELLER domiciliati in ROMA PIAZZA IRNERIO 67, presso lo studio dell'avvocato QUADRANI FURIO, che li difende, giusta delega in atti;
0975492 - ricorrenti 975493
contro
CONDOMINIO VIA BAVENO 58 ROMA, in persona dell'Amm.re p.t. CARIOTI GIORDANO elettivamente domiciliato in Cobia legale ROMA V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio - GUADRANT at 1200013 dell'avvocato CAPPELLERI MARIO, che lo difende, giusta 2000 4 3 1322 delega in atti;
" -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio. dal Sig.CAPPELLERI avversO la sentenza n. 1909/97 della Corte d'Appello per diritti L. 3000 || 1.3 GIU.2001 di ROMA, depositata il 04/06/97; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Furio QUADRANI, difensore dei l'accoglimento del ricorrenti che ha chiesto DIRITTI DI ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- M d. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5 ottobre 1994 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle domande proposte da IO EN e MA FI nei confronti del condominio del complesso immobilia- re sito in via Baveno n. 58 nella stessa città, dichiarò nulle, in quanto lesive dei diritti individuali degli attori quali proprietari di locali commerciali, due deliberazioni e alcune clausole di un nuovo regolamento, approvate dall'assemblea il 13 gennaio 1990. Impugnata dal condominio, la decisione è sta- ta riformata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 4 giugno 1997 ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del gravame, che era stata sollevata dal EN e dalla FI, e ha respinto integralmente le loro domande, ritenendo: la mancata indicazione del nome del- l'amministratore del condominio, nella citazione introduttiva del giudizio di secondo grado, non è motivo di nullità, poiché per giurisprudenza pacifica è sufficiente il riferimento, contenuto nell'intestazione dell'atto, al "rappresentante legale pro tempore"; le clausole del nuovo rego- lamento, considerate invalide dal Tribunale, sono 14863/98 3 Mami analoghe alle disposizioni contenute in quello precedente, avente natura contrattuale, non l'uso, ilpongono limitazioni incompatibili con godimento e la conservazione delle cose comuni né pregiudicano i diritti dei singoli partecipanti, in particolare quelli dei proprietari di locali commerciali;
neppure la delibera concernente la chiusura della recinzione del complesso con un cancello lede il EN e La FI, in quanto non incide sull'essenza di un bene comune, non ne altera la funzione e destinazione e in concreto non menoma le facoltà degli appellati, essendo stata conservata la possibilità di accesso pedo- nale per i clienti dei loro negozi e anche veico- lare per i fornitori. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IO EN e MA FI, in base a quattro motivi. Il condominio ha resi- stito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso IO Valen- tini e MA FI si dolgono del rigetto, da parte della Corte di appello, della loro eccezio- ne di nullità della citazione introduttiva del giudizio di secondo grado, osservando che essa 14863/98 4 M i avrebbe dovuto essere accolta, in applicazione dei principi più volte enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto l'atto è privo dell'indicazione della persona che ha agito in rappresentanza del condominio, la quale non altrimenti individuabile, poiché il suo nome non neppure nel mandato conferito alè menzionato difensore dell'ente, che è firmato in maniera illeggibile. La censura è fondata. Componendo il contrasto che si era in prece- denza determinato nell'ambito delle sezioni semplici di questa Corte, in ordine alla validità di procure alle liti di tal fatta, rilasciate in rappresentanza di un ente senza alcuna precisa- zione circa l'identità del sottoscrittore, le sezioni unite hanno risolto negativamente la questione con la sentenza 5 febbraio 1994 n. 1167, ritenendo indispensabile che la firma sia leggibile, o che altrimenti il nome del conferen- te sia indicato nel contesto del mandato o quanto meno nell'atto cui questo si riferisce, in modo che l'altra parte e il giudice il quale deve siano posti inprovvedervi anche di ufficio grado di verificare l'esistenza e l'estensione 14863/98 5 Man del potere di rappresentanza esercitato, le quali non formano oggetto della certificazione di autenticità della firma, cui unicamente è abili- tato il difensore;
resta tuttavia salva la possi- interessata, di provarebilità, per la parte l'identità della persona che ha sottoscritto il mandato, mediante la produzione di documenti che consentano di individuarla con assoluta certezza. A tali principi affermati con particolare riferimento al ricorso per cassazione, ma appli- cabili all'atto introduttivo di ogni grado e fase del giudizio - si è poi costantemente attenuta questa Corte (v. le sentenze 19 gennaio 1995 n. 544, 18 maggio 1995 n. 5455, 19 giugno 1995 n. 7176, 24 agosto 1995 n. 6937, 24 giugno 1995 n. 8969, 4 ottobre 1995 n. 10427, 9 agosto 1996 n. 7382, 10 febbraio 1997 n. 1224, 20 maggio 1998 n. 12 giugno 1999 n.5154, 5023, 23 maggio 1998 n. 1597). Né vi è ragione5820, 14 febbraio 2000 n. per discostarsene, anche perché nessuna ne stata prospettata dal resistente, il quale ha soltanto obiettato che il nome dell'amministrato- re già era stato menzionato, dagli stessi attori e poi dall'ufficiale giudiziario, nella citazione per il giudizio di primo grado e nella relazione 14863/98 6 Mer della sua notificazione. Ma la circostanza è ininfluente, poiché l'indicazione nominativa del rappresentante dell'ente - nella procura firmata о almeno nell'atto di in maniera illeggibile, necessaria per far conoscere ai appello era - destinatari del gravame non già chi fosse l'ammi- nistratore del condominio, bensì chi avesse sottoscritto il mandato, appunto per consentire il riscontro che si trattasse della stessa perso- na. Né in proposito il condominio ha poi fornito alcuna prova. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta il riconoscimento dell'inammissibilità dell'appello e quindi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Restano pertanto assor- biti gli ulteriori motivi, con cui si sostiene che erroneamente il giudice di secondo grado ha ritenuto valide le clausole regolamentari e le deliberazioni assembleari, di cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità. Le spese dei giudizi di appello e di cassa- zione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO La Corte accoglie il primo motivo di ricorso 14863/98 Mmi e, assorbiti gli altri, dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese dei giudizi di appello e di cassazione. Roma, 4 luglio 2000 frames Deudorier r ose Buniente, est. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 40000: 280000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 0 APR. 2006 4 17371 versato S. 290.000 al n. EN (lire p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Graza DI FILIPPO 11 Responsabile Servici i Giudizia (Dr. M. RACCICHINI) 1130 01257 14863/98 8