Sentenza 11 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6791 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
AULA B 06 79 1/02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 21893/1999 Dott. Guglielmo Sciarelli - Presidente De Luca Michele - Consigliere 66 Rep. 66 Pasquale Picone Relatore 66 66Maura La Terza Cron. 19364 66 66Giovanni Mammone Ud. 12.3.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
1067 -ricorrente-
contro
NI AR;
-intimata- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 860 in data 15 luglio 1999 (R.G. 2684/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.3.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Catanzaro, rigettando gli appelli, rispettivamente principale e incidentale, del Ministero dell'interno e di AR NI, ha confermato la sentenza del Pretore della stessa sede che, in parziale accoglimento della domanda della NI, aveva accertato il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° luglio 1994. Il Tribunale, disposta una nuova consulenza tecnica, ha condiviso il giudizio formulato dall'ausiliario, secondo cui il quadro delle affezioni produceva una notevole difficoltà della deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita, aggiungendo che già il consulente nominato dal Pretore aveva accertato non essere la deambulazione possibile autonomamente e sussistere influenze anche di carattere psichico quali l'incontinenza. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero dell'interno con unico, complesso, motivo di ricorso. Non si è costituita nel processo di cassazione AR NI. Motivi della decisione 2 Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e vizio della motivazione (art. 360, n. 2 e n.
5. c.p.c.), l'amministrazione deduce che il Tribunale ha trascurato di prendere in considerazione i rilievi della consulenza tecnica di parte (come da relazione “trascritta integralmente” nell'atto di appello che la perdita di funzionalità neppure del resto totale dell'arto superiore sinistro non poteva determinare - l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita;
che l'accertato grave deficit deambulatorio non poteva condurre ad affermare l'impossibilità di deambulazione, senza neppure verificare se la deambulazione fosse possibile con l'ausilio di tutore ortopedico;
che, comunque, era stata accertata una difficoltà ma non certo l'impossibilità Cella deambulazione e del compimento degli atti quotidiani della vita;
che, in subordine, non era sorretta da adeguata motivazione l'individuazione della decorrenza, stante il progressivo peggioramento nell'ultimo biennio di cui aveva parlato il consulente nominato in grado di appello, che aveva compiuto gli accertamenti in data 30 giugno 1998. La Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità della censura concernente la mancata valutazione dei rilievi del consulente tecnico di parte, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Tale principio comporta che la parte che deduca il vizio di carenza di motivazione ha l'onere di indicare in modo autosufficiente (e non per relationem, come nella specie, bensì con specificazione completa ed idonea a consentire, attraverso il solo ricorso e senza rendere necessario l'esame degli atti del processo, la chiara e completa cognizione delle argomentazioni) gli elementi di cui lamenta l'omessa o insufficiente valutazione nella loro consistenza materiale, nella loro pregressa indicazione (in sede di merito) e nella loro rilevanza 3 processuale (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione) al fine di consentire al giudice di legittimità di accertare il verificarsi della carenza e di valutarne la decisività (tra le numerosissime decisioni, cfr. Cass. 13 aprile 2000, n. 4759). In relazione alle altre censure, la Corte giudica il ricorso infondato. Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore I oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. In sostanza, la prestazione assistenziale compete a tutti coloro i quali, pur potendo eventualmente spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non siano per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, nel senso che non possano sopravvivere senza l'aiuto del prossimo (cfr. Cass. 7 marzo 2001, 3299; 27 marzo 2001, n. 4389; 21 gennaio 2002, n. 667). Da questi principi non si è discostata la sentenza impugnata, che non risulta neppure affetta dai vizi di motivazione denunciati. L'accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti di ordine sanitario richiesti dalla legge ai fini dell'attribuzione di prestazioni assistenziali (o previdenziali) è istituzionalmente riservato al giudice del merito e può essere sindacato in sede di legittimità non direttamente, ma solo per il tramite della motivazione dell'accertamento medesimo, dimostrandone l'insufficienza, qualora dati decisivi per la formazione del giudizio siano stati trascurati o non adeguatamente valutati secondo una corretta indagine diagnostica, ovvero la contraddittorietà, ravvisabile nel caso di affermazioni non logicamente plausibili, di incongruenze fra premesse e conclusioni, di riferimenti di ordine scientifico sicuramente contrastanti con i risultati pacificamente raggiunti dalla scienza comunemente condivisa. Nessuno di questi vizi si riscontra nella specie. Non si può attribuire rilievo alcuno alla circostanza che sia stata nella sentenza impugnata adoperata l'espressione “difficoltà" in luogo di quella di "impossibilità" (considerato anche che gradi notevoli di difficoltà possono ben concretare la nozione giuridica di impossibilità: cfr. Cass. 3 aprile 1999, n. 3228; 7 marzo 2001, n. 3299), occorrendo, invece, valutare la reale portata delle argomentazioni che sorreggono la decisione. Il Tribunale, in effetti, si è conformato al giudizio espresso in modo conforme dai due consulenti tecnici di ufficio, giudizio fondato particolarmente dall'emiparesi da ischemia cerebrale, né è sufficiente per ritenere contraddittoria la motivazione in punto di decorrenza della prestazione il fatto che le diverse infermità siano andate progressivamente aggravandosi. Pertanto, per questi aspetti, il ricorso contesta il significato ed il valore attribuito dalla sentenza agli accertamenti di fatto e, in definitiva, direttamente il giudizio e non la correttezza del procedimento che al giudizio stesso ha portato. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato;
nulla da provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell'assistita nel processo di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere sulle spese del processo di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore тиш от ли 5 1. C e feselle no in Cance ria 11 MAG S elle .2002 .. ANCELLIERE 2 5 1 N . T 3 R 7 . A S 4 A I - . T L 1 7 E 1 A D S C E I E L S P G L S N G O E I E B S N L I I G D A O A A L O A T L T D S T E I E O , D R P I O M D R I T S O A I D G E E R T N E S E