Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 1
Quando la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario munito di clausola di intrasferibilità abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore e legittimato solo in modo apparente è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell'effettivo e legittimo prenditore, ai sensi dell'art. 43 del R. D. n. 1736 del 1933, il quale stabilisce che <<colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore risponde del pagamento>>. Tale disposizione costituisce una previsione speciale, sia rispetto alla normativa generale regolante il pagamento dei titoli di credito cosiddetto a legittimazione variabile, sia rispetto all'art. 1189 cod. civ., riguardante i pagamento al creditore apparente (Fattispecie relativa ad incasso di due vaglia cambiari non trasferibili, emessi dal Banco di Sicilia e spediti a mezzo posta, con lettera raccomandata, per prestazioni lavorative svolte a vantaggio del Comune di Petralia Soprana, finanziate dall'Assessorato regionale siciliano alla Sanità, in relazione alla quale la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 15 della legge regionale siciliana n. 47 del 1977 invocato per l'affermazione dell'opposto principio dell'effetto liberatorio dell'Amministrazione regionale con la semplice spedizione dell'assegno, a mezzo del tesoriere).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12698 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSESSORATO SANITÀ REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BANCA SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGRI 3, presso l'avvocato IGNAZIO MORMINO, rappresentata e difesa dall'avvocato ACHILLE PRINZIVALLI, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, NO RE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/7577 proposto da:
NO RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso l'avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato LIBORIO NO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ASSESSORATO SANITÀ REGIONE SICILIANA, COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, BANCA SICILIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3826/00 del Tribunale di PALERMO, depositata il 13/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, nonché dei primi tre motivi del ricorso incidentale, assorbito il quarto motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 26-1-1995, SA AT conveniva innanzi al Pretore di Palermo il Comune di Petralia Soprana, il Banco di Sicilia e l'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana per sentirli condannare in solido (o chi tra loro fosse risultato responsabile) alla somma in suo favore di L.
3.049.100 a titolo di corrispettivo per prestazioni lavorative (lavori di pulizia) da esso istante svolte in favore del suddetto Comune, e finanziate dal suddetto Assessorato, somma già liquidata con due vaglia cambiali non trasferibili, del rispettivo importo di L.
2.000.000 e L. 1.049.100, emessi dal Banco di Sicilia, in qualità di Cassa Regionale di Palermo, sul mandato di pagamento del Comune di Petralia Soprana.
Adduceva l'attore di non aver mai ricevuto detti vaglia, risultando gli stessi sottratti a seguito della loro trasmissione a mezzo posta, con lettera raccomandata, e successivamente negoziati da terzi non legittimati presso l'Agenzia di Villabate del Banco di Sicilia.
Costituitisi i convenuti, con sentenza in data 14-1-1997, il Pretore di Palermo li condannava in solido al pagamento della somma in questione in favore dell'attore; inoltre condannava il Banco di Sicilia a corrispondere sulla detta somma gli interessi e la svalutazione monetaria, entrambi in ragione del 5% annuo, a decorrere dal 16-10-1990 e la Regione Siciliana ed il Comune di Petralia Soprana a corrispondere gli interessi, nella predetta misura del 5% annuo dal 15-1-1995. A seguito delle proposte impugnazioni, in via principale, dal Banco di Sicilia e dal Comune, nonché, in via incidentale, dall'Assessorato, il Tribunale di Palermo, con la sentenza in esame, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la sola domanda del SA nei confronti del Banco di Sicilia, confermando nel resto l'impugnata pronuncia;
affermavano, in particolare, i giudici del Tribunale che nella fattispecie in esame non sussisteva alcun difetto di diligenza nell'operato del cassiere del Banco di Sicilia in quanto "il pagamento di un assegno bancario non trasferibile, cui è equiparato il vaglia cambiario, è liberatorio allorché sia stato effettuato a favore di colui che, in esisto a diligente identificazione, sia apparso come legittimo prenditore del titolo".
Ricorre per cassazione, con quattro motivi, l'Assessorato; resiste con controricorso il SA che, a sua volta, propone ricorso incidentale fondato su quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale:
con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto nel caso di specie siamo di fronte ad una causa del 1995, durante la fase transitoria tra la data di emanazione del decreto n. 29/93 e quello del 31-3-1998 che ha introdotto la privatizzazione del pubblico impiego. Si aggiunge che fino a detta ultima data la disciplina che rileva, nel caso in esame, è quella di cui all'art. 68, terzo comma, del D.lgs. n. 29/93. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 15 della Legge Regionale Siciliana n. 47/77, e conseguente difetto di legittimazione passiva, in quanto detta norma prevede che: "gli uffici amministrativi regionali possono disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti siano estinti, a cura degli istituti incaricati del servizio di cassa della Regione mediante commutazione in vaglia cambiario non trasferibile a favore del creditore spedito in piego postale ordinario se d'importo non superiore a L. 500.000 e in piego raccomandato se d'importo superiore". Si fa presente che, nella fattispecie in oggetto, il mandato di pagamento in favore del SA a firma del Sindaco del Comune di Petralia Soprana era stato disposto dal Comune stesso e non dall'Assessorato come, tra l'altro, confermato nella stessa sentenza impugnata. Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione sul punto decisivo dell'esclusione di responsabilità per il Banco di Sicilia, dovendosi, in particolare, considerare che nel caso in questione la riscossione dei vaglia cambiali è avvenuto in un luogo (Villabate) diverso da quello di residenza del prenditore.
Con il quarto motivo, infine, si deduce la mancata applicazione dell'art. 43, secondo comma, del R.D. n. 1736/33, secondo cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.
Ricorso incidentale:
con il primo motivo si deduce l'erronea esclusione della responsabilità della Banca in relazione all'art. 15 della Legge Regionale Siciliana n. 47/77, che "anche in forza del su rilevato contrasto col regolamento postale può solo esprimere, a titolo meramente indicativo, una soglia minima di diligenza cui il tesoriere regionale è tenuto ad attenersi;
ma ciò non può in alcun modo liberare il tesoriere medesimo (come non può liberare gli obbligati originari), ove, malgrado ciò, l'obbligazione pecuniaria non venga, per altro motivo, adempiuta". Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del R.D. n. 1736/33. Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine al punto dell'esclusione della responsabilità della Banca. Con il quarto motivo si deduce, infine, l'erronea compensazione delle spese tra il Banco di Sicilia e il SA.
Nel controricorso, tra l'altro, si rileva l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale in quanto prospetta una questione nuova.
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Fondati risultano il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, nonché, per quanto di ragione, i primi tre motivi del ricorso incidentale.
Principale norma di riferimento, in tema di responsabilità degli istituti di credito in ordine al pagamento di titoli non trasferibili (assegni bancali e vaglia cambiali), è l'art. 43 del R.D. n. 1736/1933, laddove stabilisce che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore risponde del pagamento"; con tale norma il legislatore ha inteso sanzionare il comportamento del banchiere che paga un assegno provvisto di clausola di intrasferibilità, statuendo la natura non liberatoria di tale pagamento nei confronti dell'effettivo e legittimo prenditore;
ne consegue, anche per quanto già statuito con consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (tra le altre, Cass. n. 1087/99 m. 523063), l'obbligo della Banca, che ha errato, anche senza colpa, nell'effettuare un pagamento a favore di un soggetto non creditore e legittimato ad esso solo in modo apparente, a pagare una seconda volta al vero prenditore, soggetto da tutelare maggiormente.
Pertanto, deve privilegiarsi la tesi secondo cui detto art. 43 RD. n. 1736/33 regola in modo speciale il pagamento di titoli non trasferibili rispetto sia alla normativa generale in ordine al pagamento dei titoli di credito cd. a legittimazione variabile, sia alla norma di cui all'art. 1189 c.c. secondo cui " il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede", intendendosi quest'ultima quale incolpevole convinzione che il destinatario del pagamento sia realmente legittimato a riceverlo. Tra l'altro, nella vicenda in esame, per quanto emerge dall'impugnata decisione, la riscossione dei vaglia in questione è avvenuta in un luogo diverso da quello di residenza del legittimo prenditore ed i vaglia stessi erano stati spediti a mezzo posta. In proposito, deve rilevarsi che l'art. 15 della Legge Regionale Siciliana n. 47/77 (in base al quale "gli uffici amministrativi regionali possono disporre con espressa annotazione sui singoli titoli che i mandati diretti siano estinti, a cura degli istituti incaricati del servizio di cassa della Regione, mediante commutazione in vaglia cambiario non trasferibile a favore del creditore spedito in piego postale ordinario se d'importo non superiore a L. 500.000 e in piego raccomandato se d'importo superiore") non è applicabile alla fattispecie in esame;
ciò perché da detta norma regionale non può farsi discendere il principio secondo cui la spedizione degli assegni in piego raccomandato ha effetto liberatorio per il tesoriere, in quanto sia in contrasto con la speciale soprarichiamata norma della legge sull'assegno in tema di "connessa" responsabilità del banchiere (fonte, tra l'altro, primaria di regolamentazione), sia perché da interpretarsi, nel contesto normativo in esame, quale indicativa di una generale esigenza di diligenza del tesoriere nella spedizione dei titoli.
Pertanto, censurabile è la sentenza in esame laddove, con argomentazioni non condivisibili per quanto sopraesposto, ha escluso la responsabilità del Banco di Sicilia. Infondate sono, invece, le doglianze di cui al primo e secondo motivo del ricorso principale. Quanto al primo motivo deve solo evidenziarsi come le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 3986/02 in data 11-7-2002, pronunciando nel contenzioso in esame, in tema di rapporto tra il SA e il Comune di Petratta, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue l'assoluta irrilevanza di quanto sostenuto con detta censura.
Del pari non meritevole di accoglimento è il secondo motivo: a parte la considerazione che, come già sostenuto da questa Corte con indirizzo consolidato, le questioni di legittimazione non sono sollevabili in sede di legittimità in quanto attinenti all'individuazione, in base a circostanze "sostanziali", del rapporto giuridico controverso, e che, comunque, risulta pacifica l'esistenza, così come attestato nell'impugnata decisione, di "uno specifico rapporto obbligatorio tra il SA e l'Assessorato alla Sanità", preliminarmente deve dichiararsi inammissibile, come, tra l'altro, dedotto dalla parte resistente, la doglianza in esame in quanto prospetta questione non eccepita nella fase di merito e, come tale, "nuova". Assorbito, infine, è il quarto motivo del ricorso incidentale.
P.Q.M.
La Corte, preliminarmente riuniti i ricorsi, accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso principale, nonché, per quanto di ragione, i primi tre motivi dell'incidentale. Rigetta il primo e secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il quarto motivo dell'incidentale. Cassa l'impugnata decisione in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003