Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 7978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7978 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
07978-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità. gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte Ximposto della legge
composta da
SS EL
GE AP
NO TI
PI ES
IZ D'AN
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
Sent. n. sez. 130/2026
CC 05/02/2026
- relatore -
R.G.N. 42197/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NT IO, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 28/11/2025 del Tribunale di Ancona;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NO TI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. Candida Palmioli, che ha ribadito i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. IO NT, con atto del proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale di Ancona, che ha respinto l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto della sua istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicatagli per i delitti di lesioni personali in danno della ragazza cui sarebbe legato sentimentalmente nonché di
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per i quali è attualmente sottoposto a
processo.
2. Il suo ricorso consta di quattro motivi.
2.1. Il primo consiste nella violazione della disciplina di rito, in tema d'invalidità dell'interrogatorio dell'indagato e conseguente nullità dell'ordinanza di
custodia cautelare.
In sintesi: a) il Tribunale afferma che la questione dell'invalidità dell'interrogatorio non era stata proposta con l'istanza ex art. 299, cod. proc. pen., mentre era stata già sollevata dalla difesa all'udienza di convalida dell'arresto; b) il ricorrente, a quel momento, non era nelle condizioni psichiche per essere sottoposto ad interrogatorio, in quanto reduce da un ricovero in rianimazione e trasferito da poche ore in un reparto psichiatrico;
c) non si è proceduto ad interrogatorio preventivo, a norma dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., pur non versandosi in un'ipotesi per la quale tale incombente è escluso;
d) l'invalidità dell'interrogatorio, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non determina l'inefficacia della misura, bensì la nullità dell'ordinanza applicativa.
2.2. Il secondo motivo censura la valutazione delle condizioni di salute del ricorrente come compatibili con la custodia carceraria, nonostante l'ampia documentazione sanitaria in senso contrario prodotta dalla difesa. Rileva la difesa, in proposito, che il Tribunale ha qualificato quei documenti come non dedotti, quando invece sono stati prodotti con l'atto d'appello.
2.3. Il terzo motivo censura quella che definisce come una violazione del contraddittorio, per avere il Tribunale utilizzato, ai fini del giudizio di attualità della pericolosità dell'imputato, documenti che non sono stati prodotti nel processo principale di cognizione. Inoltre, l'ordinanza ha valorizzato le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'ambito di tale processo, ma, trattandosi di atto difensivo, esse non si sarebbero potute utilizzare contro di lui.
2.4. Da ultimo, si lamentano vizi della motivazione, poiché questa non affronta il tema dell'invalidità dell'interrogatorio né quello della necessità e proporzionalità della custodia carceraria.
3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Ha depositato memoria di replica con conclusioni scritte la difesa ricorrente, ribadendo i motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento.
2
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si tratta di censure tutte manifestamente destituite di fondamento od altrimenti inammissibili.
2. Si legge nell'ordinanza impugnata che quelle riguardanti l'invalidità dell'interrogatorio e l'incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con il regime carcerario non erano state proposte con l'istanza di revoca o sostituzione della misura, ed il dato finisce per essere confermato dallo stesso ricorrente: il quale replica che la prima era stata rassegnata all'udienza di convalida dell'arresto; mentre, riguardo alla seconda, afferma di aver prodotto la documentazione sanitaria soltanto con l'appello. Se così è, correttamente sono stati dichiarati inammissibili i relativi motivi di gravame: nel giudizio di appello cautelare, infatti, possono essere prodotti dalle parti elementi probatori nuovi, ma il thema decidendum non può essere ampliato rispetto a quello segnato dalla richiesta originaria (vds. Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155). Peraltro, il Tribunale si è ugualmente soffermato sul punto, escludendo che il ricorrente, all'atto di rendere l'interrogatorio, versasse in condizioni psichiche inadeguate, ed il ricorso si limita a dissentire da tale affermazione, senza spiegare perché la documentazione difensiva sarebbe tale da rendere quel giudizio il prodotto di un travisamento, così da poter essere censurato in questa sede.
3. Eccentrica è la doglianza riguardante il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.: il ricorrente, infatti, è stato arrestato nella flagranza dei reati contestatigli, perciò trovando applicazione la diversa sequenza procedimentale prevista dall'art. 391, cod. proc. pen. (secondo la quale, peraltro, l'interrogatorio precede sempre e comunque l'eventuale provvedimento cautelare).
4. Manifestamente inesistenti sono, poi, le "violazioni del contraddittorio" denunciate con il terzo motivo. Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'ambito del processo di cognizione che il Tribunale, peraltro, ha richiamato soltanto per escluderne ogni rilevanza agli effetti cautelari costituiscono atti ritualmente trasmessi dal giudice di quel giudizio, a norma dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.. Egualmente dicasi per la valutazione di elementi di prova formatisi al di fuori del processo di cognizione, ma comunque pertinenti al giudizio cautelare incidentale ed in questo acquisiti e valutati nel contraddittorio delle parti
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interessate: il procedimento cautelare, infatti, ancorché servente rispetto a quello principale, rimane pur sempre autonomo da questo, poiché avente un proprio oggetto specifico e differente, rispetto al quale, dunque, possono acquisire rilievo anche elementi insignificanti per il giudizio di colpevolezza, così che esso non è necessariamente vincolato alle risultanze probatorie dell'altro.
5. Generico, infine, poiché semplicemente riepilogativo dei precedenti, è l'ultimo motivo, in tema di vizi della motivazione sui punti oggetto di quelli.
6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore Marting TI
Il Presidente SS EL
Si dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 FEB 2026 IFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Done eppina Cirimele