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5 aprile 2008
5 aprile 2008
Art. 12. (Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet
e per la protezione delle infrastrutture informatiche
di interesse nazionale) 1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all' articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269 , e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all' articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
e per la protezione delle infrastrutture informatiche
di interesse nazionale) 1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all' articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269 , e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all' articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commentario • 1
- 1. Il fenomeno del cyberbullismo nell’ordinamento italianoGiulia Cavallari · https://www.iusinitinere.it/ · 1
Introduzione Solo in tempi recenti sono stati riconosciuti ai minori diritti inerenti la sfera della privacy. Questo ritardo va legato “alla lentezza con cui il diritto alla riservatezza, inteso nella sua originaria accezione, di matrice liberale, come diritto alla conoscenza esclusiva si è affermato nel nostro ordinamento”.[1] Già da alcuni anni il fenomeno è oggetto di analisi e studi come dimostrato dalla “Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo” dell'Istat. I ragazzi, nativi digitali, trascorrono la maggior parte del loro tempo online, davanti allo schermo di un computer o dello smartphone.[2] La Rete è quindi parte della loro quotidianità ed è il ‘luogo' virtuale nel quale …
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