Sentenza 20 settembre 2002
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, la volontà colpevole può assumere solo la forma del dolo intenzionale e non anche quella del dolo eventuale, giacché l'illecito si configura come reato di evento e l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di abusare dei poteri inerenti alle sue funzioni ed il danno altrui o l'ingiusto vantaggio devono essere, alternativamente o congiuntamente, presi di mira dall'agente e non semplicemente cagionati come risultato accessorio della sua condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2002, n. 34264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34264 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 20/09/02
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2038
3. Dott. PICCININNI RL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO IC - Consigliere - N. 1705/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
Avverso la sentenza in data 27.9.2000 della Corte di Appello di Napoli, emessa nei confronti di IC AD ed altri;
Udita la relazione del Consigliere Dott. RL Piccininni;
Letta la richiesta del Procuratore Generale, che ha sollecitato l'annullamento della sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli;
letta la memoria dell'avv. NT CI nell'interesse di UI NT AR, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con sentenza del 27.9.2000 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza, appellata dal P.M., con la quale il 15.11.1999 il G.I.P. del Tribunale di S. MA Capua Vetere aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di IC ZO, IO Di CO, RL US, NT ZO, MA AR UR, UI ED, RI MA, EN IE, VI Di TA, AS CA, SE RR, UR SI, FR SE, NT CI, FR CC, SC AL, LI EL, UI IE, HI EL, LU CI, RO ER, UI NT AR, quest'ultimo quale soggetto privato beneficiario, gli altri quali componenti del Consiglio Comunale di SE Aurunca, in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, 323 c.p. ad essi contestato. Più precisamente il detto reato era stato configurato con riferimento a due delibere consiliari con le quali il Comune di SE Aurunca aveva concesso, in perpetuo e gratuitamente, suolo del demanio cimiteriale a UI NT AR, in quanto discendente del Duca AR.
Il G.I.P. aveva tuttavia disatteso la richiesta del P.M. disponendo il proscioglimento degli imputati per carenza dell'elemento psicologico, e avverso la decisione era stata proposta impugnazione. La Corte di Appello, come detto, aveva confermato la sentenza censurata, sul presupposto che non fossero emersi elementi sufficienti per far ritenere che la concessione del suolo fosse stata data in perpetuo e che i consiglieri comunali avessero agito con l'intenzione di favorire il AR.
Promuoveva quindi ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, il quale deduceva: a) mancanza di motivazione sulla insussistenza degli elementi indiziari prospettati, che sarebbero consistiti nella macroscopicità della violazione di legge addebitata, nella reiterazione degli atti illegittimi compiuti, nella disparità di trattamento operato rispetto ad altre persone, pur interessate ad analoghe concessioni;
b) illogicità e contradditorietà della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta plausibile la giustificazione addotta dagli imputati per dare ragione della delibera, e ciò anche tenuto conto dell'asserita "originalità" delle modalità prescelte per onorare una famiglia illustre e della mancanza di prova in ordine al collegamento del beneficiario con la famiglia in questione;
c) violazione degli artt. 43 e 323 c.p. per la connotazione attribuita al dolo nel delitto in esame, prospettato come eventuale, la cui configurazione si assume non conforme a legge;
d) violazione degli artt. 56 e 323 c.p. poiché, contrariamente a quanto affermato dal giudicante, con l'adozione delle delibere in questione l'ingiusto profitto si sarebbe realizzato ed il reato addebitato sarebbe stato conseguentemente consumato;
comunque, anche a voler scendere alla tesi prospettata dalla Corte di Appello, il comportamento censurato sarebbe stato in ogni modo punibile sotto il profilo del tentativo. Conclusivamente il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza, con conseguente rinvio per il giudizio.
Il difensore del AR depositava infine memoria di replica ai sensi dell'art. 611 c.p.p. con la quale, riportandosi alle argomentazioni svolte nella sentenza, chiedeva il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nella sentenza è correttamente precisato che per il reato previsto dall'art. 323 c.p. non è più richiesto il dolo specifico, che l'abuso è semplicemente punito a titolo di dolo generico, che esso deve essere caratterizzato dal requisito dell'intenzionalità; ciò dunque comporta che ai fini della sussistenza del delitto in esame non è sufficiente che l'ingiusto vantaggio patrimoniale sia in qualche modo riconducibile alla condotta posta in essere dall'agente per fine diverso, ma occorre al contrario che questo sia conseguenza diretta ed immediata del suo comportamento, e quindi da costui voluto come obiettivo diretto del suo operato (in tal senso la giurisprudenza di questa Corte. Sul punto in particolare v. C. 16.11.98, n. 11847, C. 11.6.99, n. 7581).
Tanto premesso si osserva che il giudice del merito, con motivazione adeguata e immune da censure sul piano logico, ha ritenuto che i dati oggettivi emersi non fossero tali da far ipotizzare un comportamento malizioso dei componenti del consiglio comunale di SE Aurunca, intenzionalmente finalizzato a favorire il AR. Ed infatti, considerata non supportata dai riscontri la censura relativa alla perpetuità della concessione, atteso il silenzio della delibera al riguardo, la Corte ha soffermato la sua attenzione sulla ulteriore violazione contestata, vale a dire quella concernente la sua gratuità, rappresentata come espressione della volontà dei diversi componenti del consiglio comunale di rendere omaggio alla memoria storica della città, e, pur nell'affermata riconducibilità della decisione a criteri gestionali definiti "non del tutto ortodossi", interpretata come insufficiente di per sè, in mancanza di ulteriori significativi rilievi, a dare dimostrazione della diretta intenzione degli agenti di favorire il AR. Si tratta com'è evidente di valutazione in fatto che, pur se astrattamente opinabile nel merito, risulta correttamente ancorata ai dati processuali e compiutamente motivata, e in quanto tale non può dunque essere sottoposta all'esame di questa Corte. Nè può dedursi una illogicità e una contraddittorietà di motivazione nella sentenza nella parte in cui in essa è affermato che la modalità scelta dal Comune di SE Aurunca per onorare AR "non è del tutto ortodossa", poiché dalla censura avente ad oggetto l'atto amministrativo non può farsi discendere automaticamente la diretta intenzione da parte dei componenti dell'organo deliberante di favorire il beneficiario della concessione.
Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, relativo alla pretesa erronea affermazione circa il momento consumativo del delitto contestato, il rilievo, condivisibile nel merito, è nel concreto superato dalle considerazioni sopra svolte in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2002