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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
ET ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5317/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190,ed.c1 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4737/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720230105179904000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3883/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: IL CONTRIBUENTE NON SI OPPONE ALLA CESSAZIONE DELLA MATERIA
DEL CONTENDERE MA INSISTE SULLA CONDANNA ALLE SPESE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.11.2023 il Caf Resistente_1 CISL S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento per € 438,78 in relazione all'annualità 2017. La violazione che si contestava al
AF riguardava le spese non riconosciute detraibili concernenti la dichiarazione dei redditi della Sig.ra
Nominativo_1 di Modena, che si era rivolta al Caf per essere assistita.
L'Ufficio non si costituiva
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere rilevato l'incompetenza territoriale dell'Ufficio emittente di
Modena, in quanto ciò che individuava la competenza era il domicilio fiscale del legale rappresentante del
AF (Roma) e non quello del soggetto che, per essere assistito, si era rivolto al AF (Modena) – accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Ufficio chiedendone la riforma. Successivamente, all'udienza del 10.12.2025 il medesimo Ufficio ha rinunciato all'appello con richiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
Il Caf non si oppone all'estinzione ma ha chiesto la condanna al pagamento delle spese da porre a carico dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato. Il Collegio osserva che alla luce della rinuncia formulata dall'Ufficio , la stessa deve essere accolta in mancanza di opposizione, tuttavia le spese , in mancanza di accordo, vengono poste a carico del rinunciante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara l' estinzione del giudizio per cessata materia materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese in favore del contribuente liquidate in euro 480,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 Il giudice est. Dott. Romeo Brunetti La Presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
ET ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5317/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190,ed.c1 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4737/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720230105179904000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3883/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: IL CONTRIBUENTE NON SI OPPONE ALLA CESSAZIONE DELLA MATERIA
DEL CONTENDERE MA INSISTE SULLA CONDANNA ALLE SPESE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.11.2023 il Caf Resistente_1 CISL S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento per € 438,78 in relazione all'annualità 2017. La violazione che si contestava al
AF riguardava le spese non riconosciute detraibili concernenti la dichiarazione dei redditi della Sig.ra
Nominativo_1 di Modena, che si era rivolta al Caf per essere assistita.
L'Ufficio non si costituiva
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere rilevato l'incompetenza territoriale dell'Ufficio emittente di
Modena, in quanto ciò che individuava la competenza era il domicilio fiscale del legale rappresentante del
AF (Roma) e non quello del soggetto che, per essere assistito, si era rivolto al AF (Modena) – accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Ufficio chiedendone la riforma. Successivamente, all'udienza del 10.12.2025 il medesimo Ufficio ha rinunciato all'appello con richiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
Il Caf non si oppone all'estinzione ma ha chiesto la condanna al pagamento delle spese da porre a carico dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato. Il Collegio osserva che alla luce della rinuncia formulata dall'Ufficio , la stessa deve essere accolta in mancanza di opposizione, tuttavia le spese , in mancanza di accordo, vengono poste a carico del rinunciante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara l' estinzione del giudizio per cessata materia materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese in favore del contribuente liquidate in euro 480,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 Il giudice est. Dott. Romeo Brunetti La Presidente Dott.ssa Giuliana Passero