Sentenza 4 maggio 2007
Massime • 1
Non integrano il delitto di minaccia le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata quando siano dirette, non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un'azione illecita o inopportuna e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall'eventuale realizzazione di dette azioni. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso che l'espressione "se vedi Attilio digli che se si appoggia alla mia macchina in modo provocatorio io l'ammazzo" integri il delitto di minaccia, avuto riguardo al contesto in cui era stata proferita concernente soggetti adusi ad utilizzare messaggi convenzionali, tali da escludere la serietà della frase minatoria, costituente una sorta di avvertimento condizionato alla ostentazione di un comportamento provocatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2007, n. 29390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29390 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 04/05/2007
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1139
Dott. SANDRELLI Gian IA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 39672/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO TI, nato il [...];
avverso la Sentenza del 22.6.2006 resa dal Giudice di Pace di Vignola;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian IA;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. FRATICELLI Mario, ha concluso per il rigetto del ricorso. IN FATTO
Il Giudice di Pace di Vignola ha assolto, con sentenza 22.6.2006, ZI IA dal reato di diffamazione e di minaccia in danno di TO TI: l'accusa formulata verso l'imputato era di avere scritto sul muro dell'edificio in cui ha sede la società gestita dal predetto TO (ma anche su altre 7/8 differenti pareti di disparati stabili) la frase "Casa Cabibbo" e di avere - per il tramite di tal RA, conoscente di entrambe le parti - minacciato male ingiusto, nei confronti dell'attuale ricorrente mediante la frase "se vedi TI, digli che se si appoggia alla mia macchina in modo provocatorio io l'ammazzo".
Ricorre avverso la decisione la Parte Civile TO lamentando:
- la contraddittorietà e la illogicità della motivazione nel ritenere che -in astratto - il termine "Cabibbo" sia privo di portata offensiva della altrui reputazione, erroneamente accreditandogli il nobile ruolo di difensore dei più deboli, in linea con le gesta della creazione televisivo;
infatti si tratta è di un pupazzo goffo e fastidioso, dotato di fattezze fisiche assai simili, in realtà, a quelle della vittima, allusione, pertanto, foriera di implicita, ma oggettivo, connotato denigratorio;
- (con rilievo meramente circoscritto all'effetto civile ex art. 576 c.p.p.,) l'erronea lettura della legge penale, art. 612 c.p.,
mancando serio sviluppo logico dell'argomentazione che vorrebbe assente la prova dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, trascurando la possibile rappresentazione eventuale che il RA riferisse al TO, e censurando ancora il convincimento del giudice ritiene che non valutò seria la minaccia.
IN DIRITTO
Il primo mezzo di impugnazione è inammissibile riguardando la valutazione in fatto dell'epiteto "Gabibbo" ed avendo il giudice fornito giustificazione adeguata al proprio convincimento di irrilevanza denigratoria alla parola. Non spetta al giudice di legittimità entrare nel merito delle ragioni di siffatta giustificazione, aderendo esse a plausibile logica, sia in termini astratti sia anche, per l'intrinseca assenza di connotato offensivo, se rapportata alle asserite fattezze della persona offesa (la cui tipologia, peraltro, non essendo nota alla Corte, non consente in alcun modo verifica al fondamento della censura). Nello sviluppo argomentativo non è dato ravvisare effettiva contraddizione motivazionale del provvedimento.
Infondato è il secondo motivo. È insegnamento di questa Corte che le frasi intimidatrici espresse in forma condizionata non integrano gli estremi del reato di minaccia, quando siano dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, bensì a prevenirne un'azione illecita o inopportuna, e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall'eventuale suo comportamento. Nel caso di specie l'avvertimento indirettamente, indirizzato al ZI, risulta in sè condizionato alla ipotesi che costui ostenti un comportamento provocatorio nei confronti del primo, appoggiandosi all'automobile del ZI stesso. Tutto ciò per tacere della esauriente spiegazione fornita dal giudice al riguardo, nel sottolineare la convenzionalità e cripticità dei messaggi che i due contendenti erano soliti rendersi, sì che la prova della serietà della frase minatoria risulta priva di convincente sostegno istruttorio.
Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007