Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 1
Il reato di falsità in titolo di credito come quello di falsità di qualsiasi altra scrittura privata, è divenuto, per effetto dell'art. 493 bis cod. pen., punibile a querela della persona offesa, come si evince dal capoverso della citata disposizione, la quale mantiene la procedibilità di ufficio per le sole falsità concernenti un testamento olografo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2005, n. 34685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34685 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/03/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 630
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 009804/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT GI N. IL 06/01/1967;
avverso SENTENZA del 03/10/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza emessa in data 11 dicembre 2002, condannava IO TR alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di falso in cambiali - violazione degli articoli 485 e 491 c.p.. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 3 ottobre 2003, confermava la decisione di primo grado, osservando, tra l'altro, in merito ad uno specifico motivo di impugnazione del TR, che il reato di cui agli articoli 485 e 491 c.p. era pacificamente perseguibile di ufficio.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il TR che deduceva i seguenti due motivi di impugnazione:
1) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla questione della improcedibilità dell'azione per mancanza di querela sollevata dall'appellante;
2) Mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello all'imputato.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal TR non sono fondati.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, anche a volere prescindere dalla evidente genericità del motivo, va detto che lo stesso è infondato.
Dagli atti risulta, infatti, che l'avviso di udienza di secondo grado è stato notificato al difensore dell'imputato ai sensi dell'articolo 161 comma 4^ c.p.p., essendo divenuta impossibile la notificazione nel domicilio dichiarato dall'imputato e non avendo quest'ultimo comunicato all'Autorità procedente eventuali mutamenti del domicilio.
La procedura adottata è, pertanto, del tutto legittima e non è dato comprendere, tenuto conto della genericità del motivo, per quali effettive ragioni il ricorrente abbia ritenuto non rituale la notifica dell'avviso di udienza.
È infondato anche il primo motivo di impugnazione.
Certamente la motivazione del giudice di appello sul punto non è soddisfacente, ed anzi è errata in base alla giurisprudenza nettamente prevalente.
Non è, infatti, vero che i fatti di cui agli articoli 485 e 491 c.p. siano pacificamente perseguibili di ufficio, come erroneamente sostenuto dalla Corte di merito;
sul punto ha ragione il ricorrente. La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, sin dai primi anni di applicazione dell'articolo 493 bis c.p., introdotto dall'articolo 89 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha stabilito che il reato di falsità in scrittura privata di documenti equiparati agli atti pubblici dall'articolo 491 c.p. è punibile a querela della persona offesa a norma dell'articolo 493 bis c.p. in tutti i casi in cui la falsità non riguarda un testamento olografo (così SS.UU. 17 aprile 1982, Corapi, in Cass. Pen. 1982, 1494). Sentenze successive hanno ribadito che, nonostante la infelice formulazione dell'articolo 493 bis c.p., che non fa nessun esplicito riferimento all'articolo 491 c.p., la equiparazione prevista da tale norma di alcuni documenti agli atti pubblici è soltanto agli effetti della pena, mentre non vi può essere dubbio che ai fini della perseguibilità tali documenti siano vere e proprie scritture private (vedi ad esempio Cass. 9 marzo 1984, Avalle, in CED, Cass. N. 164984).
Nonostante ciò il motivo non può però trovare applicazione. Quando, infatti, la Corte venga investita da un problema di procedibilità e, quindi, da una questione processuale, la stessa, essendo sul punto anche giudice del fatto, deve esaminare gli atti processuali e valutarli e non fermarsi alle affermazioni più o meno errate dei giudici di merito.
Dall'esame degli atti risulta, invero, che la parte offesa abbia presentato una denuncia - querela con una precisa e tempestiva istanza punitiva degli autori o dell'autore del falso nelle due cambiali di cui al capo di imputazione. Correttamente è stata, quindi, ritenuta dai giudici di merito la procedibilità dell'azione penale contro il TR, anche se per ragioni diverse da quelle indicate dalla Corte di Appello.
Per le indicate ragioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2005