CASS
Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/11/2023, n. 32462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32462 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29274/2016, proposto da CIERI GIUSEPPE, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall’avv. AB AN (PEC: fabrizio.biancardi@legalmail.it) e dall’avv. Alberto Gallo, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del primo, alla Via Anastasio II, n. 274, giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- Oggetto: Accertamento IRPEF, litisconsorzio Civile Sent. Sez. 5 Num. 32462 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 22/11/2023 2 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo - sezione staccata di Pescara - n. 742/6/2016, pronunciata il 26 maggio 2016, depositata il 2 agosto 2016, non notificata Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 2023 dal Consigliere dott. Lucio Napolitano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, riportandosi alle conclusioni scritte già depositate dall’Ufficio; udita, per l’Avvocatura Generale dello Stato, l’avv. Paola De Nuntis. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Chieti, notificò a IU CI - sulla base di processo verbale di constatazione notificato, in data 6 aprile 2011, alla NGOF dei F.lli CI S.n.c., della quale il predetto IU CI era socio illimitatamente responsabile, per effetto delle riprese a carico della società - avviso di accertamento con il quale era richiesta una maggiore IRPEF per euro 20.871,00, oltre sanzioni ed interessi. Il contribuente impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Chieti, che respinse il ricorso. Avverso detta pronuncia il contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara - lamentando in primo luogo, per quanto in questa sede 3 rileva, la nullità del giudizio di primo grado, svoltosi senza che fosse rispettato il litisconsorzio necessario sostanziale tra società e soci. L’appello fu respinto dal giudice adito con sentenza n. 742/6/2016, depositata il 2 agosto 2016, non notificata. Avverso detta sentenza il contribuente ricorre per cassazione in forza di sei motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In prossimità dell’odierna udienza pubblica fissata per la discussione, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Ceniccola, ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, con assorbimento degli altri. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 29 del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento agli artt. 360, primo comma, n. e n. 4, cod. proc. civ., in relazione alla mancata riunione dei giudizi vertenti sull’accertamento nei confronti della società di persone di cui il CI è titolare di partecipazione nonché sull’accertamento nei confronti dell’altro socio EA CI, vertendosi in fattispecie di litisconsorzio originario sostanziale tra società e soci. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. nella parte in cui, disattendendo ancora specifica eccezione di esso appellante, non aveva rilevato l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto emesso in violazione del citato art. 40 del d.P.R. n. 600/1973. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e nullità dell’intero 4 procedimento, per essere l’avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di dirigente delegato. 4. Con il quarto motivo il ricorrente censura ancora la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l’ulteriore motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado, che non aveva rilevato l’inesistenza giuridica dell’avviso di accertamento stante il difetto di sottoscrizione della relata di notifica dell’atto medesimo. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n.546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., con riferimento al merito dell’accertamento, nella parte in cui la decisione impugnata ha privato di ogni valore probatorio le dichiarazioni di terzi allegate in atti, volte a contrastare la rideterminazione dei ricavi su base induttiva come operata dall’Amministrazione finanziaria. 6. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo coma, n. 1, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardante la specifica contestazione di quanto affermato dall’Ufficio riguardo al fatto che il reddito dichiarato dai due soci fosse ampiamente al di sotto di quello desumibile dall’applicazione del c.d. redditometro. 7. Il primo motivo è fondato e va accolto. 7.1. Questa Corte, con orientamento costante, ha affermato il principio secondo cui «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, 5 anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali» (Cass. SU 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme, tra cui, ex multis, Cass. sez. 6-5, ord. 11 giugno 2018, n. 15116; Cass. sez. 5, ord. 30 ottobre 2018, n. 27603). 7.2. L’Amministrazione finanziaria ha dedotto che, in realtà, le cause relative all’accertamento nei confronti della società e dei soci sarebbero state trattate, seppur tenute separate e decise con distinte sentenze, contestualmente (e quindi dinanzi allo stesso collegio), ciò comportando che le esigenze legate al rispetto del principio del contraddittorio avrebbero potuto essere soddisfatte anche da una successiva riunione, in ragione del rispetto del principio della ragionevole durata del processo. 7.3. Sennonché detto assunto risulta smentito, essendo nelle more già stato da questa Corte (Cass. sez. trib., ord. 12 maggio 2023, n. 13058) deciso, in ossequio al principio di diritto sopra trascritto, il separato ricorso proposto per la medesima annualità d’imposta proposto dell’altro socio EA CI, non risultando peraltro, allo stato, neppure la pendenza dinanzi a questa Corte di altro giudizio riferito all’impugnazione dell’accertamento nei confronti della società. 7.4. Nella fattispecie in esame, non risultando essere state prospettate questioni personali da parte del socio IU CI, va, pertanto, rilevato il difetto del litisconsorzio originario sostanziale tra società di persone e soci, cassata la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio al giudice di primo grado, Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti, per la riassunzione del giudizio medesimo tra tutte le parti necessarie. 6 8. Resta rimessa al giudice del rinvio la disciplina delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, riportandosi alle conclusioni scritte già depositate dall’Ufficio; udita, per l’Avvocatura Generale dello Stato, l’avv. Paola De Nuntis. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Chieti, notificò a IU CI - sulla base di processo verbale di constatazione notificato, in data 6 aprile 2011, alla NGOF dei F.lli CI S.n.c., della quale il predetto IU CI era socio illimitatamente responsabile, per effetto delle riprese a carico della società - avviso di accertamento con il quale era richiesta una maggiore IRPEF per euro 20.871,00, oltre sanzioni ed interessi. Il contribuente impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Chieti, che respinse il ricorso. Avverso detta pronuncia il contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara - lamentando in primo luogo, per quanto in questa sede 3 rileva, la nullità del giudizio di primo grado, svoltosi senza che fosse rispettato il litisconsorzio necessario sostanziale tra società e soci. L’appello fu respinto dal giudice adito con sentenza n. 742/6/2016, depositata il 2 agosto 2016, non notificata. Avverso detta sentenza il contribuente ricorre per cassazione in forza di sei motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In prossimità dell’odierna udienza pubblica fissata per la discussione, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Ceniccola, ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, con assorbimento degli altri. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 29 del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento agli artt. 360, primo comma, n. e n. 4, cod. proc. civ., in relazione alla mancata riunione dei giudizi vertenti sull’accertamento nei confronti della società di persone di cui il CI è titolare di partecipazione nonché sull’accertamento nei confronti dell’altro socio EA CI, vertendosi in fattispecie di litisconsorzio originario sostanziale tra società e soci. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. nella parte in cui, disattendendo ancora specifica eccezione di esso appellante, non aveva rilevato l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto emesso in violazione del citato art. 40 del d.P.R. n. 600/1973. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e nullità dell’intero 4 procedimento, per essere l’avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di dirigente delegato. 4. Con il quarto motivo il ricorrente censura ancora la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l’ulteriore motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado, che non aveva rilevato l’inesistenza giuridica dell’avviso di accertamento stante il difetto di sottoscrizione della relata di notifica dell’atto medesimo. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n.546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., con riferimento al merito dell’accertamento, nella parte in cui la decisione impugnata ha privato di ogni valore probatorio le dichiarazioni di terzi allegate in atti, volte a contrastare la rideterminazione dei ricavi su base induttiva come operata dall’Amministrazione finanziaria. 6. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo coma, n. 1, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardante la specifica contestazione di quanto affermato dall’Ufficio riguardo al fatto che il reddito dichiarato dai due soci fosse ampiamente al di sotto di quello desumibile dall’applicazione del c.d. redditometro. 7. Il primo motivo è fondato e va accolto. 7.1. Questa Corte, con orientamento costante, ha affermato il principio secondo cui «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, 5 anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali» (Cass. SU 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme, tra cui, ex multis, Cass. sez. 6-5, ord. 11 giugno 2018, n. 15116; Cass. sez. 5, ord. 30 ottobre 2018, n. 27603). 7.2. L’Amministrazione finanziaria ha dedotto che, in realtà, le cause relative all’accertamento nei confronti della società e dei soci sarebbero state trattate, seppur tenute separate e decise con distinte sentenze, contestualmente (e quindi dinanzi allo stesso collegio), ciò comportando che le esigenze legate al rispetto del principio del contraddittorio avrebbero potuto essere soddisfatte anche da una successiva riunione, in ragione del rispetto del principio della ragionevole durata del processo. 7.3. Sennonché detto assunto risulta smentito, essendo nelle more già stato da questa Corte (Cass. sez. trib., ord. 12 maggio 2023, n. 13058) deciso, in ossequio al principio di diritto sopra trascritto, il separato ricorso proposto per la medesima annualità d’imposta proposto dell’altro socio EA CI, non risultando peraltro, allo stato, neppure la pendenza dinanzi a questa Corte di altro giudizio riferito all’impugnazione dell’accertamento nei confronti della società. 7.4. Nella fattispecie in esame, non risultando essere state prospettate questioni personali da parte del socio IU CI, va, pertanto, rilevato il difetto del litisconsorzio originario sostanziale tra società di persone e soci, cassata la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio al giudice di primo grado, Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti, per la riassunzione del giudizio medesimo tra tutte le parti necessarie. 6 8. Resta rimessa al giudice del rinvio la disciplina delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023