Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
Il verbale di arresto contenente le spontanee dichiarazioni rese senza l'assistenza del difensore alla polizia giudiziaria dall'indagato, che poi abbia falsamente negato di averle rilasciate - in tal maniera accusando i verbalizzanti di falso - costituisce un documento, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., acquisibile ed utilizzabile come prova nel successivo processo per calunnia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2016, n. 15966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15966 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
こ 1 59 66 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Carlo Citterio Presidente Sen. Sez. n. 383 Emilia Anna Giordano U. P. 8/3/2016 Relatore Ersilia Calvanese R.G.N. 14453/2015 Gaetano De Amicis Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RC Gianfranco, n. a Desio il 19/9/1974 13/1/2015 dalla Corte di appello di avverso la sentenza emessa il Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna del RC alla pena di anni due di reclusione per il reato di calunnia commesso il g. 31 maggio 2010 allorquando il il RC, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto a suo carico per il reato di furto, sosteneva di avere agito da solo, negando di avere agito con altri complici, come dichiarato га ai verbalizzanti al momento dell'arresto e, quindi, accusava i predetti del reato di falso.
2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente deduce plurimi vizi di violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata. Eccepisce, in particolare, 2.1 la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi in conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio avendo dedotto, fin dal dibattimento di primo grado, di non avere ricevuto l'avviso di conclusioni delle indagini, sebbene fosse stato difensore del RC nel procedimento penale n. 234/2010, dal quale era stata occasionato il presente procedimento a seguito di trasmissione al Pubblico Ministero del verbale delle dichiarazioni rese dal RC in sede di udienza di convalida;
2.2 la nullità della sentenza di primo grado poiché nella motivazione sono riportati riferimenti a fatti diversi che denotano la natura meramente apparente, e, pertanto, inesistente, dell'iter motivazionale, erroneamente "integrato" dal giudice di appello;
2.3 la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal RC al momento dell'arresto, perché acquisite in assenza di garanzie difensive e degli avvisi di legge nonché delle dichiarazioni rese in proposito dai verbalizzanti. Rileva, infine, che quanto dichiarato in sede di udienza di convalida dal RC costituisce menzogna non punita dalla legge avendo il ricorrente mentito sul suo stesso atteggiamento;
2.4 violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato.
2. Con riguardo al primo motivo di ricorso da leggersi nel senso che al difensore del ricorrente era dovuto l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. perché difensore del RC nel procedimento nel quale venivano rese le dichiarazioni calunniose, rileva il Collegio che pacifico è l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nei giudizi successivi, anche qualora abbiano ad oggetto il medesimo fatto, la nomina di difensore di fiducia è inefficace avendo questa effetto solo nel procedimento al quale si riferisce (Sez. 3, n. 48977 del 25/09/2014, Mircea, Rv. 261158). Il principio di immanenza della nomina, richiamato nei motivi di ricorso, ha, infatti, rilievo solo nell'ambito del medesimo procedimento potendo una soluzione diversa, cioè la sua efficacia anche in procedimento diverso, contrastare con il principio fondamentale in materia che è quello della natura di atto fiduciario e personale della nomina di difensore. Altrettanto evidente è la rilevata tardività dell'eccezione (sollevata solo in sede di conclusioni all'udienza 2 del 26 settembre 2013) poiché la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso avviso al difensore di fiducia costituisce nullità relativa che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 3, n. 25233 del 17/4/2008, Giglio, n.m.).
3. Le deduzioni difensive sono infondate anche con riguardo al dedotto vizio di nullità della sentenza di primo grado, tenuto conto che neppure la mancanza assoluta di motivazione della sentenza rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo il giudice di appello provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 6, Sentenza n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513). Del resto nei motivi di ricorso la difesa allega, piuttosto che la inesistenza della motivazione, la sua incongruenza per i richiami compiuti dal giudice di primo grado alle fonti di prova di procedimento diverso - frutto, si aggiunge, di un non pertinente copia-incolla dando atto della motivazione - specifica sviluppata sul punto dell'elemento psicologico del reato ascritto al RC. Del tutto legittimo, quindi, risulta l'intervento correttivo della Corte di appello che si è fatta carico di esaminare le incongruenze denunciate dalla difesa procedendo alla individuazione delle fonti di prova a carico del RC in ordine al reato ascrittogli ed alla correzione degli erronei e non pertinenti richiami contenuti nella sentenza di primo grado, in aggiunta a quelli univocamente riferibili alla specifica posizione del RC.
4. Infondate sono le censure che deducono la inutilizzabilità del verbale di arresto contenente le spontanee dichiarazioni rese dal RC che, viceversa, costituisce atto pienamente utilizzabile in quanto cosa pertinente al reato di calunnia, commesso nel corso dell'udienza di convalida ove il RC negava non solo la veridicità della chiamata in correità a carico dei presunti complici del reato di furto ma, per quanto è di interesse in questa sede, anche di avere reso dichiarazioni, così, implicitamente, accusando i verbalizzanti del reato di falso nella redazione del verbale di arresto nel quale erano, viceversa, riportate le sue dichiarazioni spontanee a carico dei (presunti) complici. Si è infatti precisato, con riguardo alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, che l'inutilizzabilità dibattimentale delle spontanee dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria riguarda le sole affermazioni inerenti al fatto già costituente oggetto delle indagini e non si estende alle dichiarazioni il cui compimento potrebbe dar luogo ad un reato diverso da quello oggetto dell'indagine già avviata (Sez. 6, n. 22456 del 08/05/2009, Ricciardi, Rv. 243846) e nel caso di specie, per l'appunto 3 inerente alla calunnia commessa nel corso dell'udienza di convalida. Detto verbale costituisce, dunque, documento a norma dell'art. 234 cod. proc. pen. e, come tale, può essere acquisito ex art. 190 cod. proc. pen.- e utilizzato come prova nel processo per calunnia. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alle dichiarazioni rese dai verbalizzanti nel dibattimento a carico del RC per il reato di calunnia nel corso del quale hanno riferito il comportamento del RC al momento dell'arresto e le dichiarazioni da questi rese con riguardo ad un autonomo reato, appunto la calunnia, dichiarazioni che non incorrono nel divieto di utilizzabilità che concerne le sole dichiarazioni inerenti al fatto costituente oggetto di indagini.
5. Con argomentazioni tutt'altro che illogiche la Corte è, infine, pervenuta all'affermazione del giudizio di colpevolezza del RC dopo avere sottolineato che il mendacio del RC non aveva alcuna congruenza con le esigenze della propria tutela processuale e conteneva affermazioni (che i verbalizzanti avessero riportato nel verbale dichiarazioni mai pronunciate) e quindi una precisa e ulteriore indicazione di un reato commesso da costoro, indicazione suscettibile di far iniziare un procedimento penale per il reato di falso in atto pubblico a loro carico.
6. Meramente assertive, a fronte della specifica argomentazione della Corte che ha valutato i precedenti penali a carico del RC quale indice della personalità del ricorrente idoneo ad escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che il comportamento processuale del RC non presentava alcun profilo meritevole di particolare apprezzamento, sono le censure difensive sul punto. Infatti la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).
7. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il g. 8 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Emilia Anna GiordanoCauley Quine gissar Carlo Citterio Cart citer's Depositato in Cancelleria 18 APR. 2016 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIA O Piera ESPOSITO