Sentenza 20 giugno 2007
Massime • 1
È affetta da nullità l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 666 commi terzo e quarto cod. proc. pen., si pronunci, al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo, "de plano". (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato "de plano" inammissibile, per ritenuta incompetenza funzionale, la richiesta del P.M. di revoca dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2007, n. 35500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35500 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/06/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 00729
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 031823/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di COSENZA;
nei confronti di:
1) AN OR N. IL 03/12/1976;
avverso ORDINANZA del 26/07/2006 TRIBUNALE di COSENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso: annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 26/7/2006 il Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice dell'Esecuzione, pronunciandosi sulla richiesta in data 1/6/2006 con la quale il Pubblico Ministero, nell'ambito della procedura a carico di NZ IO, (condannata dal Pretore di Cosenza con sentenza irrevocabile il 20/3/1998 alla pena di giorni 20 di arresto - ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata - in relazione al reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20) aveva sollecitato "la revoca del provvedimento emesso a suo tempo e l'adozione di una decisione che dia atto che, ormai l'immobile da demolire deve considerarsi di proprietà dell'Ente Pubblico Comunale, del cui patrimonio è entrato a far parte ope legis nel momento in cui - con l'inutile decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune - si è determinata di pieno diritto l'acquisizione del bene", dichiarava la propria incompetenza funzionale a predeterminare le modalità di esecuzione dell'ordine di demolizione e/o pronunziarsi preliminarmente sulla ineseguibilità del titolo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Cosenza, deducendo;
1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4 in quanto l'istanza del Pubblico Ministero era preordinata ad un incidente di esecuzione di natura sostanziale, che non poteva essere deciso "de plano" come fatto dal Tribunale di Cosenza, ma richiedeva la procedura camerale, come prescritto dall'art. 666 c.p.p.; 2) erronea applicazione della legge penale laddove il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, interpretando la richiesta del P.M. come volta ad ottenere la determinazione delle modalità di attuazione dell'ordine di demolizione, mentre, con l'istanza avanzata, il P.M. chiedeva al Giudice dell'Esecuzione di stabilire se era legittimo e giuridicamente corretto che il P.M. procedesse alla demolizione, in danno del condannato, di un immobile che non era più nella sua disponibilità, ma che doveva ritenersi entrato da tempo, a seguito dell'ordinanza di demolizione rimasta ineseguita, a far parte del patrimonio del Comune. Con la conseguenza che l'esecuzione non sarebbe più stata contro il condannato, bensì contro un terzo, peraltro soggetto pubblico. Chiedeva, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.
Il Procuratore Generale depositava requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il gravame è fondato in relazione al primo motivo, con il quale si è eccepita la nullità del provvedimento adottato dal Tribunale di Cosenza, per essere stato lo stesso emesso senza l'osservanza delle forme del rito camerale di cui all'art. 666 c.p.p.. Invero, la questione sollevata dal Procuratore della Repubblica era una questione tipicamente esecutiva, dipendendo dalla sua risoluzione in un senso o nell'altro l'eseguibilità della misura ripristinatoria disposta dal Giudice della cognizione ed essa, pertanto, meritava di essere discussa nel contraddittorio camerale e decisa con l'osservanza delle formalità previste dall'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4. Per contro, il Tribunale di Cosenza si è pronunciato su di essa con provvedimento de plano, dichiarando la richiesta inammissibile, mentre la questione giuridica sollevata era stata fondatamente rimessa alla sua cognizione ed avrebbe dovuto essere trattata con le garanzie del contraddittorio.
Il fatto che la NZ IO sia deceduta nelle more della procedura (come attestato dal certificato di morte in atti) non rileva se non limitatamente al fatto che di ciò dovrà tenersi conto nella nuova procedura. Per il resto, va riaffermata la natura pubblicistica dell'ordine impartito, la sua validità erga omnes e la conseguente impossibilità di perenzione dell'ordine stesso con la morte del soggetto esecutato.
L'ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio. L'accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori doglianze.
Gli atti vanno trasmessi per quanto di competenza al Tribunale di Cosenza, che, nella nuova procedura, si atterrà ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2007