Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5243 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
I BLI05243/03 N D I I A N 6 V O E * O 8 D 1 B I - S 1 L O -1 EL 1 V 6 Z I 6 1 C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O N B 'N 8 4 IO * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T Oggetto O SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 21809/00 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere 11681 Cron. Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud. 03/12/02 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELE SCOTTO, GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ASTRO APPALTI SRL, SPISSU FRANCESCO;
- intimati avversO la sentenza n. 4423/00 del Giudice di pace di 2002 ROMA, depositata il 18/04/00; 2232 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Biagio Francesco Levato per delega dell'Avvocato Biasotti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTO E DIRITTO Ritenuto che il Comune di Roma ha impugnato per cassazione la sentenza in data 18 aprile 2001 del Giu- dice di pace della stessa Città, che lo ha condannato al risarcimento danni (per un importo di L. 1.580.000) provocato da una macchiarelativi ad un incidente d'olio presente (e non segnalata) sulla carreggiata stradale;
con contestuale accoglimento della sua doman- da di rivalsa nei confronti della società, appaltatrice della manutenzione della strada in questione, ASTRO APPALTI s.r.l., all'uopo chiamata in causa;
Che in questo giudizio nessuna delle parti intimate si è costituita. Rilevato che, con l'unico mezzo del riferito ricor- il Comune unicamente lamenta che il giudice a quo SO, abbia omesso di pronunciare sulla propria ulteriore do- manda di rifusione delle spese del giudizio nei con- 2 fronti della Astra Appalti, con ciò fincorrendo in vio- lazione dell'art. 112 c.p.c.. Considerato che il Giudice di pace, pur avendo in- tegralmente accolto la domanda di rivalsa del Comune nei confronti della società appaltatrice (per quanto dal primo dovuto all'attore in conseguenza dei danni cagionatigli dalla cattiva manutenzione del manto stra- dale) ha poi effettivamente, però, mancato di esaminare In commessa istanza del Comune di condanna della mede- la sima società alla rifusione, in suo favore, delle spese del giudizio di primo grado;
che, dunque, sussiste la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. e la sentenza impugnata, in acco- glimento del ricorso, va, sul punto, cassata, con il conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante per adottare la pronuncia omessa ed anche per provvedere, ex art. 385 c.p.c. in ordine alle spese questo giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pa- E R 3 E 0 I ce di Roma, in persona di diverso giudicante. 0 L L 2 E C Roma, 3 diicembre 2002. R P A Il Consigliere estensoreCate Il Presidente Хижино реше t s o p e 鏡 3 ILCANCE DIERE D Andrea Branchi