Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2002, n. 4038
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Sentenza 21 marzo 2002

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Il giudice del divorzio, nell'emettere la sentenza che dispone la somministrazione dell'assegno di divorzio, può disporre, ai sensi dell'art. 4, comma decimo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che l'assegno decorra dalla data di notifica della domanda introduttiva anziché dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio, ma non può fissare la decorrenza dell'assegno da un momento diverso, intermedio tra le suddette due date, sempre che le parti non abbiano dedotto e dimostrato specifiche sopravvenienze.

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  • 1Avvocato Francesca Romanelli
    https://www.studiocataldi.it/

    Avvocato Civilista e mediatore familiare. Laureata con 110 e lode presso l'università di Bologna, collabora nel sito pubblicando news di interesse giuridico. E' coautrice del manuale "La responsabilità professionale del medico" e del volume "Il consenso informato" editi da Maggioli. Le News dell'Avv. Francesca Romanelli Dequalificazione dipendente: il danno va provato La Corte di Cassazione (sentenza 14 maggio 2002 n. 6992) ha stabilito che il lavoratore che richieda la condanna del suo datore di... 13/06/02 Immigrazione clandestina: conversione del d.l. 51/2002 E' stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 51 del 4 aprile scorso contenente misure sull'immigrazione …

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  • 2Decorrenza dell'assegno all'ex dalla notifica della domanda
    Francesca Romanelli · https://www.studiocataldi.it/ · 24 aprile 2002

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2002, n. 4038
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4038
Data del deposito : 21 marzo 2002

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