Sentenza 21 marzo 2002
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Il giudice del divorzio, nell'emettere la sentenza che dispone la somministrazione dell'assegno di divorzio, può disporre, ai sensi dell'art. 4, comma decimo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che l'assegno decorra dalla data di notifica della domanda introduttiva anziché dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio, ma non può fissare la decorrenza dell'assegno da un momento diverso, intermedio tra le suddette due date, sempre che le parti non abbiano dedotto e dimostrato specifiche sopravvenienze.
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- 1. Avvocato Francesca Romanellihttps://www.studiocataldi.it/
Avvocato Civilista e mediatore familiare. Laureata con 110 e lode presso l'università di Bologna, collabora nel sito pubblicando news di interesse giuridico. E' coautrice del manuale "La responsabilità professionale del medico" e del volume "Il consenso informato" editi da Maggioli. Le News dell'Avv. Francesca Romanelli Dequalificazione dipendente: il danno va provato La Corte di Cassazione (sentenza 14 maggio 2002 n. 6992) ha stabilito che il lavoratore che richieda la condanna del suo datore di... 13/06/02 Immigrazione clandestina: conversione del d.l. 51/2002 E' stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 51 del 4 aprile scorso contenente misure sull'immigrazione …
Leggi di più… - 2. Decorrenza dell'assegno all'ex dalla notifica della domandaFrancesca Romanelli · https://www.studiocataldi.it/ · 24 aprile 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2002, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI CO AL, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Saverio Nitti n. 11, presso l'avv. Paolo Napoletano, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico di Martino giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA MA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32, presso l'avv. Carlo Martuccelli, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Grassi del foro di Napoli giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
e contro
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Napoli
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 23 del 22.11.00/10.01.01. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Domenico Di Martino;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, previa riunione degli stessi;
Svolgimento del processo
Il tribunale di Napoli, dopo aver pronunciato, con sentenza 24.02.93, lo scioglimento del matrimonio tra NI OR LB e IA ON, disponeva, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di assegno proposta dalla ON, domanda che, all'esito dell'istruttoria svolta, accoglieva, determinando con sentenza 3/17.02.00 l'assegno divorzile in lire un milione, con rivalutazione istat annuale. Spese compensate. Con sentenza in data 22.11.00/10.01.01 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello incidentale della ON, volto ad ottenere l'aumento dell'assegno a lire 3 milioni mensili;
in parziale accoglimento dell'appello principale del OR LB, riduceva l'assegno a lire 500.000 mensili, a decorrere dalla data della sentenza d'appello, con rivalutazione istat dal gennaio 2002. Spese compensate.
Dopo aver enunciato i criteri di diritto ai quali intendeva ispirarsi (inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a mantenere il tenore di vita potenzialmente fruibile in costanza di matrimonio;
sufficienza di una ricostruzione sintetica, anziché analitica, delle condizioni economiche degli ex. coniugi) la Corte partenopea ricostruiva in lire 2.600.000 mensili il reddito della ON, derivante quanto a lire 1.800.000 circa dal canone di locazione di un negozio e quanto a lire 800.000 da ratei di pensione, escludendo la sussistenza di ulteriori fonti di reddito (da attività lavorativa e da maggior canone di locazione). Considerava, inoltre, l'assenza di spese d'alloggio, per il diritto di usufrutto vantato dalla ON su un appartamento, e la proprietà del negozio locato, concludendo che la situazione economica della donna era inidonea alla conservazione del tenore di vita matrimoniale, quando il suo reddito si cumulava con quello, di professore universitario, dell'exconiuge.
A fronte di uno stipendio netto di circa lire 8.500.000 mensili, l'exmarito era gravato da spese di alloggio e di cure mediche, date le sue precarie condizioni di salute: risultava perciò eccessivo l'assegno fissato dal tribunale che, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 10 l.s. n. 74/1987, era equo ridurre a lire 500.000 mensili, a decorrere dalla data della sentenza d'appello. NI OR LB notificava lo stesso giorno 06.03.01 sia la sentenza d'appello sia il ricorso per cassazione, avanzando quattro motivi di censura.
Si costituiva IA ON con atto notificato a mezzo posta il 13.04.01 al ricorrente principale (a mani del portiere) ed al Procuratore Generale, resistendo con controricorso e proponendo un motivo di ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Dopo una dettagliata narrativa in fatto, che evidenzia l'ampia conflittualità, involgente anche profili penali, esistente tra i due coniugi - privi di prole e separatisi dopo sette anni di matrimonio - il ricorrente principale propone quattro censure. Con la prima, si sostiene che la sentenza d'appello, in quanto motivata, acriticamente, per relationem alla sentenza di primo grado, trascurando le ragioni di doglianza esposte dal OR LB in relazione alla necessità di un supplemento di indagini di polizia tributaria, alla illegittimità della audizione della teste Avitabile, alla prova che la ON svolgeva ancora attività lavorativa due anni dopo il matrimonio, era incorsa nel vizio di difetto di motivazione.
Con la seconda, si assume, per le medesime ragioni, l'illogicità della sentenza d'appello, non consentendo le rilevate lacune la ricostruzione del ragionamento logico giuridico seguito dal giudice. Col terzo motivo, si assume la violazione dell'art. 10 l.s. 74/1987 in relazione al criterio del mantenimento del tenore di vita coniugale, considerato opinabile" rispetto al criterio del tenore di vita dignitosa, "arbitrario" sino ai limiti della incostituzionalità per l'incontrollabile potere di scelta che consente al giudice e, comunque privo di sostegno normativo.
Col quarto motivo, si censura la sentenza per aver disposto la decorrenza dell'assegno di lire 500.000 dalla data della sentenza d'appello, in contrasto con l'effetto sostitutivo del gravame e la retroattività della sentenza di riforma. Secondo il ricorrente, infatti, la nuova misura doveva "ipso iure decorrere... dal giorno di inizio della corresponsione dell'assegno mensile di lire 1.000.000 da parte del OR LB (vale a dire dall'agosto 1993) in esecuzione forzata della sentenza del tribunale di Napoli del 17.2.2000 la quale - con riferimento alla precedente sentenza dichiarativa del divorzio del 13.5.1993, passata in giudicato nel luglio 1993 - stabiliva che l'assegno mensile, oltre le rivalutazioni istat, a favore della ON fosse di lire 1.000.000". Aggiungeva il ricorrente che la situazione delle parti era rimasta invariata, nel corso del giudizio di appello, rispetto a quella che già esisteva al momento della sentenza dei primi giudici, non essendovi fatti sopravvenuti.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale IA ON lamentava che la quantificazione dell'assegno fosse stata effettuata senza alcun riferimento al tenore di vita condotto dalle parti in costanza di matrimonio, ma solo alle spese, definite rilevanti, sopportate dal coniuge obbligato;
che, inoltre, fossero stati trascurati dati salienti della motivazione della sentenza di primo grado relativa al tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio (intensa vita sociale, cene nei più noti ristoranti cittadini, viaggi nelle più rinomate località di mare e di montagna ed anche all'estero) nonché la circostanza che, in sede di separazione consensuale, intervenuta il 15 maggio 1989, il prof. OR LB si era impegnato a corrispondere alla moglie un contributo al mantenimento di lire 1.200.000 mensili. Ravvisava quindi sia il vizio di violazione dell'art.
5.6 l.s. 898/70 come modif. dalla l.s. 74/1987, sia vizio di motivazione.
Le censure di carenza ed illogicità della motivazione (primo e secondo motivo del ricorso principale) devono essere, esaminate unitariamente, o respinte. Spetta al giudice del merito valutare le risultanze probatorie raccolte ed individuare le fonti del proprio convincimento;
il vizio di motivazione sussiste nei limiti in cui le ragioni esposte non siano idonee e sufficienti a giustificare le conclusioni raggiunte (Cass. 14858/00). Non costituisce, perciò) vizio la mancata menzione di elementi probatori dedotti dalle parti, ove non si dimostri che, sulla base di tali elementi, le conclusioni raggiunte sarebbero state necessariamente diverse. Le censure, di non aver disposto ulteriori indagini di polizia tributaria, di non aver dichiarato illegittima la deposizione testimoniale Avitabile, di non aver menzionato il frontespizio del registro iva prodotto dal ricorrente sono inammissibili perché non si indica quale influenza modificatrice della decisione assunta avrebbero "necessariamente" comportato tali elementi probatori, basandosi la richiesta di ulteriori indagini di p.t. sull'assunto, del tutto apodittico, che le precedenti erano compiacenti;
non risultando le ragioni di illegittimità della deposizione testimoniale e gli effetti della declaratoria di invalidità di una deposizione che la motivazione della sentenza impugnata non menziona e non emergendo, infine, la rilevanza di un dato relativo al secondo anno di matrimonio e non all'epoca (successiva di almeno cinque anni) del processo di divorzio.
La motivazione "per relationem" si concreta nell'enunciazione delle ragioni della propria decisione, rinviando a quelle enunciate da una fonte esterna. La sentenza impugnata ha, invece, compiuto un autonomo esame delle risultanze probatorie nonché delle ragioni di fatto e di diritto esposte dalla sentenza appellata in relazione ai motivi d'appello proposti (Cass. 9497, 4485/00), dando di volta in volta atto della congruenza delle conclusioni raggiunte con quelle espresse dalla sentenza di primo grado, rispetto alla quale ha, quindi, effettuato un confronto e riscontro e non un mero rinvio recettizio. Non vengono proposti argomenti idonei a porre in discussione il meditato indirizzo del giudice di legittimità che, chiamato a determinare il parametro dell'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge divorziato ed a quantificare, in conseguenza, l'obbligo assistenziale dell'altro coniuge, lo ha individuato nel tenore di vita matrimoniale anziché in un generico ed astratto tenore di vita dignitoso dell'uomo medio. Il terzo motivo del ricorso principale va quindi respinto.
Non merita accoglimento neppure il quarto motivo. Per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, i coniugi acquistano lo status di divorziati ed è quindi dal conseguimento di tale status che sorge il diritto all'assegno divorzile (Cass. 8288/94; 6049/93; 11978/92) salva la facoltà, concessa al giudice dall'art. 8 l.s. 74/1987 in deroga al principio generale, di fissare la decorrenza degli effetti dalla data della domanda (Cass. 1331/95). Il carattere derogatorio della retrodatazione implica (Cass. 6737/95) che non è consentito al giudice di fissare come dies a quo una qualsiasi data tra quella della domanda e quella del passaggio in giudicato della sentenza, sempre che le parti non abbiano dedotto e dimostrato specifiche sopravvivenze, delle quali occorre tener conto anche in sede di determinazione e non soltanto in sede di revisione dell'assegno divorzile (Cass. 3676/97), come ovvie ragioni di giustizia sostanziale e di economia processuale impongono. Conseguente a tale impostazione è il rilievo che occorre far riferimento, per determinare la situazione patrimoniale delle parti, al momento in cui fu pronunciata la sentenza di divorzio (S.U. 11490/00), salva sempre la sussistenza, invocata e provata, di sopravvenienze. Nel caso, contrariamente a quanto assume il ricorrente principale, la sentenza d'appello ha valutato la situazione patrimoniale del OR LB (così come quella della ON) all'attualità, come dimostra il ricorso all'avverbio attualmente (c. 7, 8, 9 della sentenza) nella quantificazione dei rispettivi redditi, tenendo quindi conto delle variazioni sopravvenute secondo un criterio forse opinabile ai sensi della richiamata giurisprudenza, ma che non viene censurato da nessuna delle parti ricorrenti, limitandosi il ricorrente principale a lamentare la decorrenza del minor assegno, ma non le ragioni che giustificano il riferimento, come dies a quo, alla data della sentenza d'appello.
Non merita accoglimento neppure il ricorso incidentale. Dopo avere stabilito che le possibilità economiche della ON non le consentivano di mantenere, nello status di divorziata, un tenore di vita corrispondente a quello di cui aveva goduto - o avrebbe potuto godere - in costanza di matrimonio, la sentenza impugnata ha preso in esame la posizione economica del prof. OR LB, per determinare quale assegno divorzile poteva corrispondere in proporzione alle sue possibilità economiche (Cass. 412/00). Il richiamo alla sentenza del tribunale da cui la Corte territoriale si sarebbe immotivatamente discostata non si giustifica in relazione al diverso referente temporale delle due decisioni. Mentre, infatti, il tribunale si è riferito alla situazione economica dei due coniugi all'epoca del divorzio, la Corte partenopea ha ritenuto di valutare le rispettive posizioni all'attualità - termine, come già rilevato, ricorrente nella motivazione impugnata - e tale criterio non risulta censurato dal ricorrente incidentale (così come non è stato censurato dal ricorrente principale). La violazione dell'art.
5.6 della l.s. 898/70, come modificato dall'art. 10 l.s. 74/1987, non sussiste perché i criteri indicati dal richiamato art. 10 risultano, sia pur sinteticamente, richiamati, mentre l'assunto che il riferimento sintetico si risolve in omessa motivazione costituisce una critica alla valutazione delle singole ragioni di quantificazione dell'assegno effettuata dal giudice di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità.
Spese compensate, data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2002