Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 1
Non sussiste incompatibilità tra la recidiva ed il vizio parziale di mente, in quanto quest'ultimo non impedisce di rinvenire nella condotta dell'agente l'elemento soggettivo del dolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2017, n. 27086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27086 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
27086-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 19/04/2017 Composta da: Sent. n. sez.609 Presidente - GIOVANNI CONTI REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.38758/2016 MAURIZIO GIANESINI EMILIA ANNA IO IO CORBO PI SILVESTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EV AR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/10/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI La dicdichiaratione di inammisritritită Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per del ricorso RITENUTO IN FATTO RI EV ha proposto ricorso per Cassazione 1. Il Difensore di con la quale la Corte di Appello di TRIESTE contro la sentenza ha sostanzialmente confermato, ad eccezione del riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di resistenza ex art. 337 cod. pen.. 2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per inosservanza o erronea applicazione di legge penale processuale e per vizi di motivazione, ex art. 606, lett. c ed e cod. proc.pen.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato che non fosse stato dato seguito alla richiesta di rinnovazione del dibattimento di appello per l'effettuazione di una perizia sulla capacità di intendere e volere della imputata e che la Corte avesse viceversa acquisito un accertamento peritale svolto in altro procedimento e in riferimento ad un periodo diverso, luglio 2011, rispetto a quello nel quale è stato consumato il reato e cioè il marzo 2011. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte, pur avendo riconosciuto la semi-infermità ex art. 89 cod. pen., non avesse diminuito la pena inflitta in primo grado in ragione della affermata, permanente sussistenza della recidiva specifica e reiterata in ordine alla quale non era stata data motivazione effettiva da parte della Corte che aveva trascurato di considerare le condizioni psicopatologiche della imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorso è infondato e va rigettato.
2. In merito al primo motivo di ricorso, va osservato che la Corte di Appello di TRIESTE ha correttamente dato atto che il Difensore della EV, alla udienza di appello, aveva chiesto, anche se in subordine rispetto alla richiesta principiale di effettuazione di perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere, l'acquisizione degli esiti di un accertamento psichiatrico condotto in altro procedimento penale.
2.1 La Corte ha poi sostenuto, con motivazione esauriente e priva di palesi illogicità e quindi non sindacabile in questa specifica sede, che l'accertamento acquisito, riferito al luglio 2011, era estensibile, nei suoi risultati, anche al fatto commesso nel marzo precedente in quanto relativo a fatti molto ravvicinati nel 1 tempo e quindi suscettibili di una valutazione unitaria sotto il profilo della capacità di intendere e volere.
2.2 Del resto, va ulteriormente osservato che le doglianze difensive, oltre a contenere un evidente errore materiale dove le stesse si riferiscono all'episodio del luglio 2011 quando in realtà quello oggi portato alla attenzione della Corte è del marzo 2011, non specificano con il necessario dettaglio le ragioni per le quali un accertamento di pochi mesi successivo sarebbe inidoneo a "coprire" anche i fatti del marzo precedente e, soprattutto, a chiarire perché un nuovo accertamento avrebbe potuto condurre al riconoscimento di una incapacità piena di intendere e volere ex art. 88 cod. pen, così che anche per questa via appare del tutto incensurabile sia la motivazione del rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento sia quella del riconoscimento alla imputata del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen.
3. In merito poi al secondo motivo di ricorso, va osservato che la motivazione della Corte si richiama a quella, del tutto esauriente, di cui alla sentenza di primo grado e ribadisce circostanze, quali i precedenti penali specifici della EV, del tutto idonei alla dimostrazione di quella maggiore pericolosità sociale che costituisce l'essenza e il fondamento della recidiva e del conseguente aumento della pena.
3.1 Del resto, e per rispondere ad una specifica doglianza sul punto, va sottolineato che la sussistenza della recidiva è pienamente compatibile con il vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. dato che quest'ultimo non impedisce di rinvenire, nella condotta dell'agente, l'elemento soggettivo del dolo (Cass. Sez. 2 del 9/6/2010 n. 35006, Pistola, Rv 248613).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni CONTI Maurizio GIANESINI Jomby DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAG 2017 IL M E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P Dott.ssa Silvana BPUCCHIO E T R N E O T O C