Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2002, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 17170/99 UD. 05.12.2001 0 2594/ 02 REPUB IN NOME DELI POLO ITALIANO CASSAZIONE CRON 6244 LA CORTE SUPREMA DI Nap. 707 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente Richiesta copia studio Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel-dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.
4.55 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere IL CANCELLIERE Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere ConsigliereDott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 17170/99 proposto Oggetto: Negatoria da servitutis. OM BE, elettivamente domiciliato in Roma, Viale €1,55 1.3000 CANCELLERIA Mazzini n. 146, presso lo studio dell'Avv. Ezio Spaziani Testa che unitamente all'Avv. Adriano Baroni lo rappresenta e difen- de come da procura in calce al ricorso. 0G720083 RICORRENTE ля
contro
AS IO e GO AO, elettivamente do- miciliati in Roma, Via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell' Avv. G. Sante Assennato che unitamente all'Avv. Fabio Borile 1646/01 1 li rappresenta e difende come da procura a margine del con- troricorso. CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1251/98 del 02.06.1998 / 09.07.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05.12.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito P'Avv. G. Sante Assennato. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Dome- nico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1251/98 del 02.06.1998 / 09.07.1998, la Corte d'appello di Venezia respinse il gravame proposto da Ro- berto OM nei confronti di SE SC e OL RO ay- verso la sentenza del Tribunale di Padova che aveva accolto la domanda di quest'ultimi ed aveva dichiarato l'inesistenza della servitù di passaggio rivendicata dallo OM, asserendo che tale servitù non era prevista negli invocati titoli (atto di divi- sione del 3.10.1908 e atto di compravendita 13.10.1927). Osservò la Corte d'appello che il giudice di primo grado ave- va accertato che il passaggio attualmente esercitato e rivendi- cato da OM per raggiungere i propri fondi (mapp. 77,73 e 67), come evidenziato nella planimetria allegata alla c.t.u., serviva a collegare i predetti beni esclusivamente con via Ci- 2 gnaroli, posta a sud dei suddetti beni;
e, pertanto, il relativo percorso non aveva nulla a che vedere con quello delle carreg- giate interpoderali che garantivano l'accesso ai fondi di parte convenuta dalla strada provinciale Padova-Cittadella, attuale via Po. In base a tali accertamenti il primo giudice aveva ne- gato l'esistenza della servitù di passaggio rivendicata da OM a carico dei fondi (mapp. 79, 80 e 82) di proprietà degli attori, in quanto non costituita con gli invocati atti di divisione del 3.10.1908 e compravendita del 13.10.1927. Tali argomenta- zioni erano sostanzialmente condivise da OM, il quale, col gravame, sosteneva che la servitù relativa a via Po (ex strada provinciale Padova-Cittadella) non era alternativa a quella re- lativa a via Cignerola, ma a questa aggiuntiva, e che tale ser- vitù era stata usucapita per averne esercitato l'uso da tempo immemoriale e comunque da oltre un ventennio. Sennonché OM dell'asserita usucapione non aveva fornito alcuna prova, che peraltro non era possibile desumere neppure dalla c.t.u., dato che il perito, pur avendo evidenziato che attualmente il passaggio avveniva non verso via Po, secondo quando previsto ckl nei suddetti atti pubblici, ma verso via Cignaroli, non aveva precisato da quanto tempo ciò si verificava. Pertanto, concluse la Corte d'appello, mancava la prova che il passaggio attual- mente esercitato verso via Cignaroli fosse stato praticato per 3 oltre un ventennio, per cui la domanda di usucapione della relativa servitù non poteva essere accolta. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione TO OM deducendo un solo motivo di annullamento. SE Di SC e OL RO hanno resistito con con- troricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione delle norme sulla motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Dopo aver proceduto ad una ricostruzione storica dei fatti, ponendo in evidenza l'errore in cui sarebbero caduti i giudici di merito nel ritenere che le servitù erano due, una verso via Po, legittimata dal rogito Bonato del 1908, e l'altra verso via Cignaroli, senza titolo, mentre in sostanza era un'unica ser- vitù, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver rite- nuto infondata la domanda di usucapione: 1) In primo luogo perché, senza motivazione di sorta, non avrebbe preso in considerazione alcuna il primo motivo dell' appello che era quello della ricomprensione della servitù di passaggio dalla casa a mapp. 67 nella previsione del rogito Bonato del 3.10.1908. 2) In secondo luogo, perché non avrebbe fornito adeguata motivazione allorché ha ritenuto non comprovata un' usuca- pione di servitù che, invece, si asserisce dimostrata dalla coin- 4 cidenza fra la sua formale costituzione per atto pubblico, la sua presa d'atto negli atti successivi e il quasi secolare eserci- zio del passaggio. Il motivo è infondato sotto tutti i profili. Va innanzitutto rilevato che quanto prospettato nella pre- messa del motivo è inammissibile perché suggerisce una sog- gettiva ricostruzione storica dei fatti diversa da quella effet- tuata dai giudici di merito previo esame e valutazione degli elementi di causa, adducendo una diversa valutazione degli stessi elementi esaminati dalla Corte d'appello e proponendo- ne una diversa interpretazione sulla base di ipotetiche consi- derazioni. Mentre l'eventuale travisamento del fatto, che la sentenza impugnata, secondo il ricorrente, avrebbe commesso (per non aver rilevato che le servitù non erano due), non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché l'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte co- me sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, è denunciabile col diverso mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass. 11.5.1997 n. 4310; 2.5.1996 n. 4018). Al Va poi osservato, quanto alla doglianza sub 1), che il ricor- rente, sotto la veste di una labile e poco convincente carenza motivazionale, assume che la Corte d'appello non avrebbe pre- so in considerazione che la servitù di passaggio dalla casa a 5 mapp. 67 verso via Cignaroli sarebbe stata prevista nell'atto di divisione del 1908. In realtà nessuna omissione del primo mo- tivo d'appello vi è stata, perché la Corte veneta ha tenuto conto della questione sostanziale che con tale motivo OM aveva dedotto, dato che egli dopo aver succintamente affer- mato che "la servitù relativa a via Po non è alternativa a quella relativa a via Cignaroli, sibbene ad essa aggiuntiva", aveva so- stenuto che “lo stesso c.t.u. dà atto dell'esistenza di quest' ul- tima” servitù verso via Cignaroli;
strada che all'epoca dell'atto di divisione del 1908 certamente non esisteva. Poiché il giudi- ce di prime cure, basandosi su tale dato, aveva escluso che la servitù di passaggio verso via Cignaroli era contemplata nel suddetto atto di divisione del 1908, senza che al riguardo OM avesse dedotto specifico motivo di doglianza, giusta- mente la Corte d'appello ha concentrato la sua attenzione sull'unica questione sostanziale che era stata proposta relativa all'acquisto di tale servitù per intervenuta usucapione. Va, infine, rilevato che anche l'ultimo profilo di doglianza (su 2) è infondato, atteso che la Corte d'appello ha spiegato perché la domanda di usucapione non poteva trovare accogli- mento, dato che OM al riguardo non aveva fornito alcun elemento probatorio, che peraltro non era possibile desumere dalla consulenza tecnica, in quanto il c.t.u., pur avendo evi- denziato che attualmente il passaggio non avveniva confor- 6 memente agli atti pubblici verso via Po bensì verso via Cigna- roli, non aveva precisato da quanto tempo ciò avveniva. Man- cava, quindi, la prova che il passaggio verso via Cignaroli era stato esercitato per un ventennio, per cui la domanda di usu- capione della relativa servitù non poteva essere accolta. Una motivazione, quindi, ampia, articolata, esaustiva, luci- damente esposta, affatto incensurabile oltre che, all'evidenza, sotto il profilo dell'omissione, anche per insufficienza o con- traddittorietà. Pertanto, avendo dato ampia giustificazione del suo convin- cimento, la sentenza impugnata si sottrae alla critiche che le vengono mosse, anche perché tali critiche, apparentemente denunciando vizi motivazionali, si risolvono in sostanza nella contrapposizione di una diversa lettura del quadro probatorio e degli atti negoziali, prospettando una soggettiva e personale interpretazione degli stessi, ma non nella dimostrazione dei denunciati vizi. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, ri- gettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro. 100,20, oltre Euro 1.032,00 per onora 7 2 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 5 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Slipsive M IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CANCELLERIA 2.2. FEB. 2002 ONATO 1097 129,11 D IL CANCELLIERE C1 Roma 4EST 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Registrato in cat 2.1 MAG. 2002 Serie ... 1 alm 21811 vencio €. 149.77 n (euro „CENTOQUARANTANOVE/77.) p. Uligente Atza Servizi za D: FILIPPO) Responsabile Atti Giudiziari Dr. M. BACCICHIN!) 8