CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
Massime • 1
Nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2023, n. 20884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20884 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica della difesa, che ha insistito nei motivi di ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20884 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/4/2018 la Corte di Appello di Ancona riformava parzialmente la pronuncia di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Pesaro il 12/12/2016 assolvendo CH AN dal reato di truffa aggravata di cui al capo c) perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., riducendo la pena finale inflitta, riconoscendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, riducendo l'importo di denaro oggetto della confisca e revocando le statuizioni civili. Rigettati gli appelli proposti delle parti sugli altri capi, confermava nel resto la pronuncia con la quale il CH era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 314 comma 1 cod. pen. (capo a), 81 e 476 cod. pen. (capo b), 81 cpv. e 640 cpv. n. 1 cod. pen. (capi g ed I). 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona che l'imputato e questa Corte di legittimità, con sentenza del 20/3/2019, rigettava il ricorso proposto nell'interesse del CH ed accoglieva quello del Procuratore Generale in relazione alle statuizioni afferenti i capi c) ed h) della rubrica, annullando sul punto la sentenza della Corte territoriale, alla quale rinviava per nuovo esame. 3. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Ancona dichiarava il CH colpevole anche dei reati di cui ai capi c) ed h), limitatamente alle condotte del settembre 2003, ed aumentava la pena già inflitta al predetto dalla stessa Corte di appello, già operata la diminuzione per il rito abbreviato, ad anni due e mesi tre di reclusione. Dichiarava, invece, non doversi procedere in relazione alle precedenti condotte contestate ai capi c) ed h) per essere le stesse estinte per prescrizione, riquantificava la già disposta confisca, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonché le statuizioni civili, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello in sede di rinvio ha proposte nuovo ricorso per cassazione il CH, articolandolo in tre motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 25 Cost., 43 e 640 cod. pen. e 627 cod. proc. pen. per aver ritenuto la Corte territoriale che il giudizio di rinvio fosse devoluto solo sulla questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e non anche sulla questione dell'offensività o meno del danno patrimoniale arrecato dalla condotta ascritta al CH e sul tema della sussistenza dell'elemento psicologico. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto essersi formato il giudicato in ordine alla sussistenza del reato contestato, ritenendo da verificare solo la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., peraltro in contraddizione con la declaratoria di prescrizione di tutti i fatti contestati ad esclusione dei "tre episodi posti in essere nel settembre 2013". 4.2. Violazione di legge ed omessa motivazione in relazione all'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., per aver ritenuto la Corte territoriale di doversi attenere al principio secondo cui ogni omessa timbratura sarebbe sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 55 quinques del 1 d.lgs. 165/2001 contestata, e di non doversi quindi pronunciare in merito alle doglianze articolate sul punto dal ricorrente con i motivi di impugnazione. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla quantificazione della pena. 5. Con requisitoria scritta recante la data del 20/1/2023 il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Lidia Giorgio, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 6. Con memoria di replica del 31/1/2023, invece, la difesa del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso chiedendo l'accoglimento del gravame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 1.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato perché affronta questioni estranee al devolutum e sulle quali si è ormai formato il giudicato. Va premesso, infatti, che le censure inerenti il dolo del ricorrente ed anche l'offensività del fatto non risultano essere state sottoposte alla Corte di Cassazione con il precedente ricorso - se non con riferimento all'applicabilità dell'art. 131 bis cod- pen. - e, comunque, la sentenza rescindente ha rimesso alla cognizione della Corte territoriale solo la questione dell'apprezzamento della sussistenza o meno di un'offesa di particolare tenuità. Del resto, il giudizio sulla sussistenza di una causa di non punibilità, per sua natura, presuppone quello, già raffrontato e risolto, della sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto "presuppone l'integrazione del reato al completo di tutti i suoi elementi e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità e l'attribuibilità del fatto - reato all'autore, il quale rimane esentato, se la causa è applicata, solo dall'assoggettamento alla sanzione penale. L'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non esige, allora, un fatto conforme al tipo ma inoffensivo, anzi richiede la presenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo, seppure in maniera esigua e tenue secondo i due "indici-criteri" della tenuità del fatto (la «tenuità dell'offesa»e la «non abitualità del comportamento») in coincidenza necessaria con due ulteriori sotto-indici (o "indici-requisiti") della tenuità dell'offesa, rappresentati dalle «modalità della condotta» e dalla «esiguità del danno o del pericolo». (Cass. Sez. 3 n. 50215 del 08/10/2015, rv. 265434). Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione della declaratoria di estinzione per prescrizione dei fatti contestati come commessi prima del settembre 2013, trattandosi di pronuncia ormai definitiva, perché non impugnata in questa sede, ma in conflitto con il principio consolidato secondo cui "nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale 2 Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore 'dente (Cass. Sez. 3 n. 50215 del 08/10/2015, rv. 265434cit.; Cass. Sez. 3 n. 30383 del 30/03/2016, rv. 267590). 1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata risulta aver effettuato corretta applicazione del principio di diritto emergente con inequivocabile chiarezza dalla motivazione della sentenza rescindente secondo il quale, nell'interpretazione del termine "fraudolento" di cui all'art. 55 quinques d.lgs. 165/2001 occorre far riferimento a "qualsivoglia condotta che realizzi di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di apparenza", in perfetta coerenza, del resto, con la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui fra le «altre modalità fraudolente» che integrano il delitto di falsa attestazione della presenza in servizio di dipendenti di una pubblica amministrazione, previsto dall'art. 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra l'abusiva timbratura del proprio o dell'altrui "badge", ovvero la consegna del proprio "badge" a colleghi per risultare falsamente in servizio o l'utilizzo del tesserino elettronico di altri dipendenti pubblici per attestarne la presenza in ufficio (Sez. 2 n. 45196 del 12/09/2019, Rv. 277774). 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, lungi dall'irrogare una pena superiore a quella precedentemente irrogata, ha applicato a titolo di continuazione un aumento di pena di mesi due (inferiore a quello di mesi tre) a fronte della declaratoria di prescrizione di alcuni delitti da porre in continuazione, né l'entità di tale pena può ritenersi immotivata, laddove in altra parte della sentenza, relativa all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha comunque sottolineato la gravità della complessiva vicenda delittuosa. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica della difesa, che ha insistito nei motivi di ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20884 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/4/2018 la Corte di Appello di Ancona riformava parzialmente la pronuncia di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Pesaro il 12/12/2016 assolvendo CH AN dal reato di truffa aggravata di cui al capo c) perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., riducendo la pena finale inflitta, riconoscendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, riducendo l'importo di denaro oggetto della confisca e revocando le statuizioni civili. Rigettati gli appelli proposti delle parti sugli altri capi, confermava nel resto la pronuncia con la quale il CH era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 314 comma 1 cod. pen. (capo a), 81 e 476 cod. pen. (capo b), 81 cpv. e 640 cpv. n. 1 cod. pen. (capi g ed I). 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona che l'imputato e questa Corte di legittimità, con sentenza del 20/3/2019, rigettava il ricorso proposto nell'interesse del CH ed accoglieva quello del Procuratore Generale in relazione alle statuizioni afferenti i capi c) ed h) della rubrica, annullando sul punto la sentenza della Corte territoriale, alla quale rinviava per nuovo esame. 3. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Ancona dichiarava il CH colpevole anche dei reati di cui ai capi c) ed h), limitatamente alle condotte del settembre 2003, ed aumentava la pena già inflitta al predetto dalla stessa Corte di appello, già operata la diminuzione per il rito abbreviato, ad anni due e mesi tre di reclusione. Dichiarava, invece, non doversi procedere in relazione alle precedenti condotte contestate ai capi c) ed h) per essere le stesse estinte per prescrizione, riquantificava la già disposta confisca, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonché le statuizioni civili, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello in sede di rinvio ha proposte nuovo ricorso per cassazione il CH, articolandolo in tre motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 25 Cost., 43 e 640 cod. pen. e 627 cod. proc. pen. per aver ritenuto la Corte territoriale che il giudizio di rinvio fosse devoluto solo sulla questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e non anche sulla questione dell'offensività o meno del danno patrimoniale arrecato dalla condotta ascritta al CH e sul tema della sussistenza dell'elemento psicologico. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto essersi formato il giudicato in ordine alla sussistenza del reato contestato, ritenendo da verificare solo la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., peraltro in contraddizione con la declaratoria di prescrizione di tutti i fatti contestati ad esclusione dei "tre episodi posti in essere nel settembre 2013". 4.2. Violazione di legge ed omessa motivazione in relazione all'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., per aver ritenuto la Corte territoriale di doversi attenere al principio secondo cui ogni omessa timbratura sarebbe sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 55 quinques del 1 d.lgs. 165/2001 contestata, e di non doversi quindi pronunciare in merito alle doglianze articolate sul punto dal ricorrente con i motivi di impugnazione. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla quantificazione della pena. 5. Con requisitoria scritta recante la data del 20/1/2023 il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Lidia Giorgio, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 6. Con memoria di replica del 31/1/2023, invece, la difesa del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso chiedendo l'accoglimento del gravame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 1.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato perché affronta questioni estranee al devolutum e sulle quali si è ormai formato il giudicato. Va premesso, infatti, che le censure inerenti il dolo del ricorrente ed anche l'offensività del fatto non risultano essere state sottoposte alla Corte di Cassazione con il precedente ricorso - se non con riferimento all'applicabilità dell'art. 131 bis cod- pen. - e, comunque, la sentenza rescindente ha rimesso alla cognizione della Corte territoriale solo la questione dell'apprezzamento della sussistenza o meno di un'offesa di particolare tenuità. Del resto, il giudizio sulla sussistenza di una causa di non punibilità, per sua natura, presuppone quello, già raffrontato e risolto, della sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto "presuppone l'integrazione del reato al completo di tutti i suoi elementi e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità e l'attribuibilità del fatto - reato all'autore, il quale rimane esentato, se la causa è applicata, solo dall'assoggettamento alla sanzione penale. L'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non esige, allora, un fatto conforme al tipo ma inoffensivo, anzi richiede la presenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo, seppure in maniera esigua e tenue secondo i due "indici-criteri" della tenuità del fatto (la «tenuità dell'offesa»e la «non abitualità del comportamento») in coincidenza necessaria con due ulteriori sotto-indici (o "indici-requisiti") della tenuità dell'offesa, rappresentati dalle «modalità della condotta» e dalla «esiguità del danno o del pericolo». (Cass. Sez. 3 n. 50215 del 08/10/2015, rv. 265434). Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione della declaratoria di estinzione per prescrizione dei fatti contestati come commessi prima del settembre 2013, trattandosi di pronuncia ormai definitiva, perché non impugnata in questa sede, ma in conflitto con il principio consolidato secondo cui "nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale 2 Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore 'dente (Cass. Sez. 3 n. 50215 del 08/10/2015, rv. 265434cit.; Cass. Sez. 3 n. 30383 del 30/03/2016, rv. 267590). 1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata risulta aver effettuato corretta applicazione del principio di diritto emergente con inequivocabile chiarezza dalla motivazione della sentenza rescindente secondo il quale, nell'interpretazione del termine "fraudolento" di cui all'art. 55 quinques d.lgs. 165/2001 occorre far riferimento a "qualsivoglia condotta che realizzi di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di apparenza", in perfetta coerenza, del resto, con la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui fra le «altre modalità fraudolente» che integrano il delitto di falsa attestazione della presenza in servizio di dipendenti di una pubblica amministrazione, previsto dall'art. 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra l'abusiva timbratura del proprio o dell'altrui "badge", ovvero la consegna del proprio "badge" a colleghi per risultare falsamente in servizio o l'utilizzo del tesserino elettronico di altri dipendenti pubblici per attestarne la presenza in ufficio (Sez. 2 n. 45196 del 12/09/2019, Rv. 277774). 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, lungi dall'irrogare una pena superiore a quella precedentemente irrogata, ha applicato a titolo di continuazione un aumento di pena di mesi due (inferiore a quello di mesi tre) a fronte della declaratoria di prescrizione di alcuni delitti da porre in continuazione, né l'entità di tale pena può ritenersi immotivata, laddove in altra parte della sentenza, relativa all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha comunque sottolineato la gravità della complessiva vicenda delittuosa. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.