Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari reali, l'intervenuta restituzione del bene in favore di soggetto diverso da quello che ha subito il provvedimento restrittivo determina l'inammissibilità del gravame proposto per sopravvenuta carenza d'interesse. (Nella specie, la S.C. ha affermato che permane a tutela della persona che ha subito il sequestro la facoltà di impugnare il provvedimento di restituzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2012, n. 47520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47520 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/09/2012
Dott. SAVANI Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 986
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 17963/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI QU N. IL 17/09/1963;
avverso l'ordinanza n. 354/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 28/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DICASSAZIONE, dr. Giuseppe Volpe, ha concluso per il rigetto del ricorso.
- L'avv. Cicatiello Ernesto, per il ricorrente, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28-2-2012 il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame presentate in data 16 e 17 febbraio 2012 da LD TA e IN AL avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il locale Tribunale in data 31-1-2012, con cui erano state sequestrate somme di denaro rinvenute presso i due in sede di esecuzione di ordinanza custodiale per bancarotta fraudolenta.
Il Tribunale, rilevato che le somme erano state dissequestrate dal Giudice delle indagini preliminari in data 7-12-2011 (quindi, ben prima della presentazione dell'istanza di riesame), ha ritenuto che la caducazione del vincolo determini il venir meno dell'interesse all'impugnazione.
2. Contro l'ordinanza suddetta ha presentato ricorso per Cassazione il difensore di IN AL deducendo la violazione dell'art.324 cod. proc. pen.. Rileva il ricorrente che il provvedimento di dissequestro non è stato emesso a favore del ricorrente o dei suoi figli (cui, asserisce, apparteneva parte del denaro), ma a favore di un terzo, in assenza di qualsiasi accertamento sull'appartenenza del denaro. Rileva, inoltre, che il provvedimento di dissequestro è stato emesso in data 7-2-2012: vale a dire, nello stesso giorno in cui IN riceveva la notifica del decreto di convalida dell'intervenuto sequestro e, quindi, ancor prima che fossero spirati i termini per l'impugnazione del decreto di convalida suddetto. Deduce, infine, in ordine alle spese cui è stato condannato dal giudice del riesame, che il provvedimento di dissequestro non gli era stato notificato e che dello stesso venne a conoscenza solo in sede di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Il ricorrente pone una questione già risolta dalle sezioni unite di questa Corte, nel senso che la restituzione, da parte del Pubblico Ministero o del giudice, nelle more del procedimento di impugnazione, delle cose sequestrate, determina l'inammissibilità, per carenza sopravvenuta d'interesse, del gravame proposto (Cassazione penale, sez. un., 24/04/2008, n. 18253; Cass. Pen., SU, 20 dicembre 2007, n. 230, Normanno, rv.237861)). Tale principio, affermato in casi in cui la restituzione del bene era avvenuta a favore dello stesso soggetto che aveva subito il provvedimento restrittivo, va applicato anche all'ipotesi che la restituzione sia stata disposta favore di soggetto diverso, giacché non muta la ratio che lo sorregge: il giudizio di riesame (e l'eventuale ricorso in Cassazione) sono funzionali a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge. Se questa è la funzione del controllo incidentale, ne discende che la restituzione dei beni sequestrati fa cessare l'interesse all'impugnazione. Il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito e l'interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare, a seconda del momento della restituzione, la procedura incidentale. È ben vero che il sequestrato mantiene l'interesse ad ottenere la restituzione del bene, ma tale interesse può essere perseguito, peraltro molto più proficuamente, con l'impugnazione del provvedimento di dissequestro e restituzione, che non a caso può essere opposto da qualunque interessato (art. 263 cod. proc. pen. per il sequestro probatorio) ed appellato da chi ha diritto alla restituzione (art. 322-bis cod. proc. penale per il sequestro preventivo. L'art. art. 321 c.p.p., comma 3 prescrive anche che il provvedimento di dissequestro deve essere notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione).
È fondata, tuttavia, la doglianza relativa alla condanna alle spese della procedura incidentale, giacché non vi è prova che il provvedimento di restituzione fosse stato notificato al ricorrente prima dell'impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna di IN AL alle spese processuali, condanna che elimina;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2012