Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2002, n. 8000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8000 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
I A D 0 S 1 , S , O A Y L T L R O A ' B R L I E L P UBBLICA ITALIANA D E 08 0 00/ 02 S D I A I N T S S 1 G O N 1 NOME DEL POPOLO ITALIAN O E P S A P M D I I O E A A G TE , O D Oggetto O T E R T T I T S A R N I Cementione affitto I SEZIONE TERZA CIVILE L E G L S D E E E R погачіо O D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2611/00 Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron.22017 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Rep. Ud.07/12/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LUCA SPINGARDI, difeso dall'avvocato LORENZO SORO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SATTA DELIA;
- intimata avversO la sentenza n. 111/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, emessa il 29/06/99 e 2001 depositata il 05/07/99 (R.G. 131/98); 2125 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 13.3.1997 alla Sezione specializza- ta agraria del Tribunale di Sassari TT Delia, pro- prietaria di alcuni appezzamenti di terreno in agro di Sassari, descritti in relazione alla loro identifica- zione catastale, assumendo che gli stessi erano condot- ti in affitto da SU LA e che il contratto per alcuni era scaduto fin dal 5.5.1993 e per gli altri sa- rebbe andato a scadere il 5.5.1997, chiedeva l'accertamento della cess ione del rapporto e la conse- guente condanna del conduttore all'immediato rilascio. Costituitosi in giudizio, il SU contestava la domanda e chiedeva, in riconvenzionale, il riconosci- mento di tutta una serie di migliorie apportate ai fon- di, oltre che il riconoscimento del rinnovo tacito del rapporto in relazione ad uno dei fondi in controversia. Con sentenza parziale del 27.5.1998 l'adita Sezione dichiarava cessato al 10.11.1997 il contratto relativo al fondo "Cugulaggiu", con condanna dell'affittuario al rilascio dello stesso entro il 10.11.1998; dichiarava 2 improcedibile la domanda riconvenzionale relativa ai miglioramenti, in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione ex art. 46 1. n. 203/1982; disponeva la prosecuzione del giudizio per la restante parte della domanda. Proposto appello dal SU, la Sezione specializza- - Sez. dist. di ta della Corte d'appello di Cagliari Sassari con sentenza del 29.6.1999, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ritenuta la procedibili- tà della domanda riconvenzionale, dichiarava la TT tenuta а rifondere al SU la somma di L. 27.000.000 per le migliorie eseguite sul predetto terreno "Cugulaggiu", subordinandone il rilascio al pagamento di tale somma. Confermava la decisione impugnata in punto di cessazione del contratto di affitto del men- zionato fondo. Per la cassazione di tale sentenza SU LA ha proposto ricorso per due motivi. L'intimata TT Delia non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la vio- lazione dell'art. 277 c.p.c., deducendo che i giudici di appello hanno omesso qualsivoglia decisione in rela- zione all'eccezione di incostituzionalità da lui solle- vata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 3 24, 25 Cost., degli artt. 353 e 354 c.p.c., nella parte in cui non prevedono il rinvio al primo giudice quale conseguenza dell'applicazione di una norma -nella spe- cie l'art. 412 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 80/1998 non vigente al momento del radicarsi del giu- dizio ma in vigore al momento della pronunzia che defi- nisce il medesimo. La censura va disattesa. Emerge dalla sentenza impugnata che il giudice di prime cure ritenne che la domanda riconvenzionale dell'odierno ricorrente, diretta ad ottenere l'indennità per i miglioramenti eseguiti, fosse impro- cedibile, sul rilievo che la stessa non era stata pre- R₂ ceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 1. n. 203/1982, e che il SU gravò la decisione su tale punto, deducendo sia che non si era tenuto conto dello ius superveniens costituito dall'art. 412 bis, introdotto dal d.lgs. n. 80/1998, sia che in realtà da- vanti all'IPA era stato svolto il tentativo di conci- liazione in ordine a quelle migliorie, e chiese, per- ciò, che, ove il giudice d'appello "non ritenesse di sollevare la questione costituzionale [con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dato che l'errore del primo giudice aveva determinato per esso appellante la rinunzia ad un grado di giudizio], 4 decidesse nel merito". Risulta quindi- dalla medesima sentenza che la Corte territoriale, rilevato in base al verbale in data 27.5.1992, prodotto in appello dal SU, che esso atte- neva al tentativo di conciliazione anche con riguardo alle migliorie eseguite sul terreno "Cugulaggiu" ogget- to della presente controversia, ha ritenuto procedibile la domanda riconvenzionale in questione, provvedendo alla determinazione della misura dell'indennità, e, pertanto, avendo il giudice d'appello accolto la censu- ra del SU svolta in via principale, ne deriva pale- semente il venir meno di interesse del proposto motivo ter di ricorso. Con il secondo motivo, per falsa applicazione e violazione di norma di diritto, il ricorrente lamenta che la Corte di merito, al fine di determinare il valo- re venale delle migliorie riconosciute come effettuate da esso SU, abbia preteso di applicare una legge inesistente (n. 46/52 della Regione Sardegna [anziché 46/50]); che in nessun caso è prevista una contribuzio- ne a fondo perduto nella misura del 50% né la decurta- zione degli importi ricevuti dal conduttore a fondo perduto;
di non avere ricevuto una tale contribuzione in forza della legge indicata dalla Corte. Deduce, costruzione numerica effettuata quindi, che "l'intera dalla Corte d'appello risulta, così, gravemente viziata nel suo iter logico, giacchè, sul presupposto dell'applicazione di una legge inesistente (la 46/52) si determina una percentuale di contribuzione presunti- vamente percepita dall'affittuario che non corrisponde neanche a quella di altra legge presumibilmente, nelle intenzioni della controparte e dei giudici, da applica- re al caso in esame". Il motivo non può trovare accoglimento. Trattasi di censura che attiene al merito della va- lutazione compiuta dalla valutazione compiuta dalla territoriale con motivazione adeguata sul piano Corte formale e coerente su quello logico e non inficiata da errori di diritto, tale infatti non potendosi ritenere la indicazione della legge della Regione Sardegna n. 46/1952 -anziché, esattamente, n. 46/1950- ciò costi- tuendo un evidente errore materiale, di indicazione nu- merica circa l'anno, atteso che non esiste la legge n. dul 1952 mentre esiste la legge n. 46 46 -sicchè l'identità dei numeri della legge depone si- gnificativamente per la mera materialità dell'errore di indicazione- del 1950. E' certo, d'altronde, che l'art. 1 della L. R. 26.10.1950 n. 46 prescrive che "allo scopo di realizza- re un migliore ordinamento produttivo delle aziende agrarie, basato sull'incremento della produzione e del 6 lavoro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella spesa di opere di migliora- mento fondiario da eseguirsi, in Sardegna, sia nei com- prensori di bonifica, sia fuori di essi" e che l'art. 2 della legge di modifica n. 22/1962 prevede, al comma 2, che il contributo concedibile può "raggiungere il 50% della spesa ammessa", come è altresì certo che il giu- per la determinazione dice di merito, utilizzando dell'importo dovuto al SU per miglioramenti le di- chiarazioni della controparte e le indagini compiute dal perito della stessa, ha fatto uso del proprio di- screzionale potere di valutazione delle prove esisten- cals ti. Il SU, dal canto suo, benchè si trattasse di di- chiarazioni e di indagini acquisite agli atti e cono- scibili, quindi, da lui, non risulta le abbia contra- state o vanificate con propri mezzi di prova, limitan- dosi in questa sede a dedurre come sopra. ' di tutta evidenza, che la Corte territoriale E sarda, avendo ritenuto che per la spesa di miglioramen- to il SU aveva ricevuto parziale rimborso, con in- sindacabile valutazione di merito ha conseguentemente ritenuto che di esso doveva tenersi conto nella liqui- dazione della relativa indennità. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, non avendo 7 l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso, il 7 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. вбаси Шида Jonari Calation NCELLIERE IL CANCELLIERE CT Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Canceller Oggi, る 86-02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello I A 0 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T R L , A N O A ' B L S E 3 L I P 7 E D S - D I 8 A - I N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I G D I A G E A , E O D O L T R E T I T T A S R I N L I E G L D S E E E R O D 8