Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14681
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Sentenza 22 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione alla richiesta di concordato in appello

    La Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione di norme processuali, atteso che non poteva che prendere atto della mancanza del consenso del pubblico ministero. Non vi era alcun accordo su cui i giudici di merito potevano o dovevano motivare. È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile. Il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è suscettibile di ricorso per cassazione.

  • Inammissibile
    Violazione art. 601 cod. proc. pen. in relazione al termine di comparizione in appello

    La disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. Nel caso in esame, l'appello è stato presentato nel 2022, sicché non trovava applicazione il nuovo termine di comparizione.

  • Inammissibile
    Violazione del diritto di difesa

    Prima ancora di essere procuratore speciale, l'avvocato era il difensore di fiducia nominato dall'imputato e come tale investito di tutti i poteri. Il contestuale conferimento di una procura speciale non limita le prerogative del difensore. La decisione di non discutere oralmente l'appello è una libera scelta processuale, di fronte alla quale la Corte non era tenuta a disporre il rinvio o a nominare un difensore d'ufficio. Non è prevista la rinuncia tacita al mandato difensivo.

  • Inammissibile
    Contraddittorietà della motivazione

    Occorre rilevare che la sentenza a carico di TI è stata allegata al ricorso per cassazione ma non risulta essere stata depositata nel giudizio di appello. Il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale.

  • Inammissibile
    Contraddittorietà delle prove e travisamento dei fatti

    È preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. Le censure della difesa prospettano una lettura alternativa delle prove e ne sollecitano un diverso apprezzamento, ponendosi al di fuori di quanto consentito dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Il motivo è poi aspecifico, in quanto la sentenza di appello ricostruisce dettagliatamente i fatti e affronta le questioni poste dalla difesa con motivazione congrua, con la quale il ricorrente non si confronta.

  • Rigettato
    Eccessività della pena

    Il motivo è generico e aspecifico. L'invocata riduzione della pena si fonda esclusivamente sull'accoglimento del sesto motivo di ricorso, che è stato ritenuto infondato. Non vi è confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente motivato ritenendo congrua la pena, valorizzando la gravità del fatto e la pericolosità dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14681
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14681
    Data del deposito : 22 aprile 2026

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