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Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14681 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN PA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Carlo Carmine Gervasi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/05/2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 09/06/2021 con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato PA AN alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata e porto illegale in luogo pubblico di arma da fuoco. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si Penale Sent. Sez. 2 Num. 14681 Anno 2026 Presidente: PE ND Relatore: RD FA Data Udienza: 20/03/2026 2 enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi L'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge (art. 599-bis cod. proc. pen.) in relazione alla richiesta di concordato in appello. Il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva sciolto la riserva formulata in ordine alla ammissibilità della richiesta di concordato (riserva formulata a seguito della eccezione del Procuratore generale), e, nonostante ciò, aveva invitato le parti a concludere nel merito. Il ricorrente rileva che, la normativa transitoria in tema di concordato in appello, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale, consentiva all'imputato il ricorso a tale istituto processuale e che i Giudici di appello, con contegno sopra descritto, avevano di fatto precluso l'accesso al concordato ledendo così il diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia difetto motivazione della sentenza in ordine alla questione posta col primo motivo. La Corte aveva infatti rilevato che la richiesta di concordato non era valutabile in quanto il difensore non ne aveva neppure illustrato il contenuto, dimenticando che ciò era accaduto solo perché il giudice si era riservato di decidere sulla ammissibilità della richiesta ma poi non aveva sciolto la riserva. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce, sempre in relazione alla richiesta di concordato, violazione di legge processuale. Il difensore rileva che, in relazione alla questione sopra illustrata, il verbale L'udienza era stato redatto in maniera riassuntiva e imprecisa (e dunque non descriveva l'esatto svolgimento della vicenda). La difesa aveva quindi chiesto di ottenere la trascrizione della registrazione L'udienza, ma non aveva ottenuto risposta. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione L'art. 601 cod. proc. pen. in relazione al termine di comparizione in appello. Il difensore rileva che, sebbene l'appello sia stato presentato nel 2022, il decreto di citazione in appello è stato emesso solo ad aprile 2025 allorquando era già in vigore la modifica introdotta dalla cd riforma Cartabia all'art. 601 cod. proc. pen. con elevazione del termine di comparizione da 20 a 40 giorni. Nel caso in esame, si è invece applicata la previgente normativa, con conseguente violazione dei diritti di difesa L'imputato. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione del diritto difesa. Il difensore rileva che, avendo ricevuto dall'imputato solo la procura speciale per fare il concordato in appello, non era legittimato a concludere nel merito e quindi si è rifiutato di farlo;
la Corte avrebbe dunque dovuto rinviare la discussione o nominare un difensore d'ufficio; non avendolo fatto ha leso il diritto L'imputato a difendersi. 3 2.6. Con il sesto motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione. Il difensore rileva che nel giudizio di appello aveva prodotto la sentenza con la quale, nel separato procedimento celebrato con rito abbreviato, il coimputato TI è stato assolto per il reato di porto L'arma da fuoco perché il fatto non sussiste, e, nonostante ciò, la Corte ha condannato l'AN anche per tale delitto. 2.7. Con il settimo motivo si deduce contraddittorietà delle prove e travisamento dei fatti in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di rapina. Secondo il difensore la Corte territoriale non ha tenuto conto della discrasia tra gli orari delle video riprese utilizzate per giungere alla identificazione dei rapinatori e l'ora di consumazione del reato (circa 20 minuti secondo quanto affermato dagli stessi investigatori). La difesa evidenzia poi che non è stata fatta una perizia per verificare se lo scooter asseritamente usato per rapina e ripreso nel video era marciante (dubbio che nasceva dalle dichiarazioni del proprietario del veicolo che aveva detto di averlo portato nell'officina L'AN proprio perché non era marciante). 2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia l'eccessiva pena inflitta anche perché l'imputato, per quanto detto nel sesto motivo, doveva essere assolto dal delitto in materia di armi di cui al capo B. 3. Il 17/03/2026 il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, riepilogando i motivi già articolati nel ricorso ed insistendo per il loro accoglimento. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente posto che con gli stessi si lamenta, sotto diversi profili, la lesione del diritto di difesa L'imputato, rappresentata dal fatto che gli sarebbe stato illegittimamente preclusa la possibilità di accedere al cd concordato in appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. In motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. 4 Ed invero, dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta: che all'udienza del 28/05/2025 il difensore L'imputato ha depositato la procura speciale conferita dall'AN e ha chiesto di poter raggiungere un accordo con il pubblico ministero sui motivi di appello;
che il Procuratore generale si è rifiutato di valutare un eventuale concordato ritenendo l'istanza inammissibile in quanto intempestiva. E' quindi palese che alcun accordo è stato raggiunto dalle parti processuali stante il rifiuto opposto dalla parte pubblica. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione di norme processuali, atteso che non poteva che prendere atto della mancanza del consenso del pubblico ministero;
non vi era infatti alcun accordo sulla quale i Giudici di merito potevano o dovevano motivare. Del resto, come più volte ribadito da questa Corte, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi L'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, Di Lascio, Rv. 280806- 01). Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha altresì affermato che il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005-01). 2. Il quarto motivo di ricorso – avente ad oggetto il mancato rispetto del termine di comparizione in appello – è manifestamente infondato. Ed invero, ben prima della proposizione del ricorso, questa Corte, nel suo massimo consesso, ha chiarito che la disciplina L'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-01). Nel caso in esame, l'appello è stato presentato nel 2022 sicché è pacifico che non trovava applicazione il nuovo termine di comparizione invocato dal ricorrente. 3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Prima ancora di essere procuratore speciale l'avvocato era il difensore di fiducia nominato dall'imputato e come tale investito di tutti i poteri, le facoltà e i doveri che al difensore competono ai sensi degli artt. 96 ss cod. proc. pen. Il contestuale conferimento di una procura speciale per compiere un determinato atto processuale nell'interesse L'imputato non limita in alcun modo le prerogative 5 del difensore nominato, non essendo tale limitazione prevista da alcuna norma di legge. La decisione del difensore di non rassegnare oralmente le conclusioni nel merito (conclusioni peraltro già contenute nell'atto di appello) è quindi il frutto di una sua libera scelta processuale. Scelta di fronte alla quale, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di appello non era neppure tenuta a disporre il rinvio L'udienza e/o a nominare un difensore d'ufficio all'imputato. Ed infatti, nel vigente ordinamento processuale penale non è prevista la rinuncia tacita, o la revoca tacita, del mandato difensivo;
pertanto, sino a che non interviene un espresso atto contrario resta valido l'incarico al difensore di fiducia nominato (Sez. 3, n. 1346 del 19/11/1997, dep. 1998, Tomasello, Rv. 209816- 01); né nella mera scelta processuale di non discutere oralmente l'appello, si poteva, di per sé ravvisare, ravvisare un abbandono o rifiuto di difesa. 4. Il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto il contrasto tra la sentenza impugnata e quella con la quale in separato procedimento il coimputato TI è stato assolto per il capo B), è manifestamente infondato. In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza a carico di TI è stata allegata al ricorso per cassazione ma non consta che la stessa sia stata depositata nel giudizio di appello (nell’atto di appello tale pronuncia non viene neppure citata e il difensore aveva chiesto l'assoluzione L'AN solo perché sosteneva che il suo assistito non aveva detenuto la pistola posto che il coimputato TI aveva dichiarato che l'arma era sua e l'aveva utilizzata lui). In secondo luogo, va evidenziato che, come più volte affermato da questa Corte in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429-01; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240996-01). 5. Il settimo motivo è interamente versato in fatto. Va ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). 6 Nel caso in esame, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato – si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quello consentito dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Il motivo è poi aspecifico. La sentenza di appello (pag. 4-8) ricostruisce dettagliatamente i fatti e affronta puntualmente anche le questioni poste dalla difesa (aventi ad oggetto il funzionamento dello scooter e la discrasia tra l'orario della rapina e quello riportato nelle videoregistrazioni), con una motivazione del tutto congrua (e certamente non illogica né contraddittoria), con la quale il ricorrente non si confronta minimamente. Il motivo è quindi inammissibile, in quanto, da un lato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, non contenente specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata. 6. L'ottavo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è generico e aspecifico. L'invocata riduzione della pena si fonda infatti esclusivamente sull'accoglimento del sesto motivo di ricorso (che, come detto, è manifestamente infondato). Non vi è poi alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha adeguatamente motivato ritenendo congrua la pena (peraltro già quantificata dal giudice di primo grado in misura pari al minimo edittale per la rapina aggravata ex art. 628, terzo comma, cod. pen.), valorizzando sia la gravità del fatto (rapina a mano armata) sia la pericolosità L'AN (desunta dai precedenti penali a suo carico). 7. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità L'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto L'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA RD ND PE
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Carlo Carmine Gervasi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/05/2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 09/06/2021 con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato PA AN alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata e porto illegale in luogo pubblico di arma da fuoco. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si Penale Sent. Sez. 2 Num. 14681 Anno 2026 Presidente: PE ND Relatore: RD FA Data Udienza: 20/03/2026 2 enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi L'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge (art. 599-bis cod. proc. pen.) in relazione alla richiesta di concordato in appello. Il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva sciolto la riserva formulata in ordine alla ammissibilità della richiesta di concordato (riserva formulata a seguito della eccezione del Procuratore generale), e, nonostante ciò, aveva invitato le parti a concludere nel merito. Il ricorrente rileva che, la normativa transitoria in tema di concordato in appello, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale, consentiva all'imputato il ricorso a tale istituto processuale e che i Giudici di appello, con contegno sopra descritto, avevano di fatto precluso l'accesso al concordato ledendo così il diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia difetto motivazione della sentenza in ordine alla questione posta col primo motivo. La Corte aveva infatti rilevato che la richiesta di concordato non era valutabile in quanto il difensore non ne aveva neppure illustrato il contenuto, dimenticando che ciò era accaduto solo perché il giudice si era riservato di decidere sulla ammissibilità della richiesta ma poi non aveva sciolto la riserva. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce, sempre in relazione alla richiesta di concordato, violazione di legge processuale. Il difensore rileva che, in relazione alla questione sopra illustrata, il verbale L'udienza era stato redatto in maniera riassuntiva e imprecisa (e dunque non descriveva l'esatto svolgimento della vicenda). La difesa aveva quindi chiesto di ottenere la trascrizione della registrazione L'udienza, ma non aveva ottenuto risposta. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione L'art. 601 cod. proc. pen. in relazione al termine di comparizione in appello. Il difensore rileva che, sebbene l'appello sia stato presentato nel 2022, il decreto di citazione in appello è stato emesso solo ad aprile 2025 allorquando era già in vigore la modifica introdotta dalla cd riforma Cartabia all'art. 601 cod. proc. pen. con elevazione del termine di comparizione da 20 a 40 giorni. Nel caso in esame, si è invece applicata la previgente normativa, con conseguente violazione dei diritti di difesa L'imputato. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione del diritto difesa. Il difensore rileva che, avendo ricevuto dall'imputato solo la procura speciale per fare il concordato in appello, non era legittimato a concludere nel merito e quindi si è rifiutato di farlo;
la Corte avrebbe dunque dovuto rinviare la discussione o nominare un difensore d'ufficio; non avendolo fatto ha leso il diritto L'imputato a difendersi. 3 2.6. Con il sesto motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione. Il difensore rileva che nel giudizio di appello aveva prodotto la sentenza con la quale, nel separato procedimento celebrato con rito abbreviato, il coimputato TI è stato assolto per il reato di porto L'arma da fuoco perché il fatto non sussiste, e, nonostante ciò, la Corte ha condannato l'AN anche per tale delitto. 2.7. Con il settimo motivo si deduce contraddittorietà delle prove e travisamento dei fatti in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di rapina. Secondo il difensore la Corte territoriale non ha tenuto conto della discrasia tra gli orari delle video riprese utilizzate per giungere alla identificazione dei rapinatori e l'ora di consumazione del reato (circa 20 minuti secondo quanto affermato dagli stessi investigatori). La difesa evidenzia poi che non è stata fatta una perizia per verificare se lo scooter asseritamente usato per rapina e ripreso nel video era marciante (dubbio che nasceva dalle dichiarazioni del proprietario del veicolo che aveva detto di averlo portato nell'officina L'AN proprio perché non era marciante). 2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia l'eccessiva pena inflitta anche perché l'imputato, per quanto detto nel sesto motivo, doveva essere assolto dal delitto in materia di armi di cui al capo B. 3. Il 17/03/2026 il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, riepilogando i motivi già articolati nel ricorso ed insistendo per il loro accoglimento. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente posto che con gli stessi si lamenta, sotto diversi profili, la lesione del diritto di difesa L'imputato, rappresentata dal fatto che gli sarebbe stato illegittimamente preclusa la possibilità di accedere al cd concordato in appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. In motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. 4 Ed invero, dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta: che all'udienza del 28/05/2025 il difensore L'imputato ha depositato la procura speciale conferita dall'AN e ha chiesto di poter raggiungere un accordo con il pubblico ministero sui motivi di appello;
che il Procuratore generale si è rifiutato di valutare un eventuale concordato ritenendo l'istanza inammissibile in quanto intempestiva. E' quindi palese che alcun accordo è stato raggiunto dalle parti processuali stante il rifiuto opposto dalla parte pubblica. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione di norme processuali, atteso che non poteva che prendere atto della mancanza del consenso del pubblico ministero;
non vi era infatti alcun accordo sulla quale i Giudici di merito potevano o dovevano motivare. Del resto, come più volte ribadito da questa Corte, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi L'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, Di Lascio, Rv. 280806- 01). Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha altresì affermato che il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005-01). 2. Il quarto motivo di ricorso – avente ad oggetto il mancato rispetto del termine di comparizione in appello – è manifestamente infondato. Ed invero, ben prima della proposizione del ricorso, questa Corte, nel suo massimo consesso, ha chiarito che la disciplina L'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-01). Nel caso in esame, l'appello è stato presentato nel 2022 sicché è pacifico che non trovava applicazione il nuovo termine di comparizione invocato dal ricorrente. 3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Prima ancora di essere procuratore speciale l'avvocato era il difensore di fiducia nominato dall'imputato e come tale investito di tutti i poteri, le facoltà e i doveri che al difensore competono ai sensi degli artt. 96 ss cod. proc. pen. Il contestuale conferimento di una procura speciale per compiere un determinato atto processuale nell'interesse L'imputato non limita in alcun modo le prerogative 5 del difensore nominato, non essendo tale limitazione prevista da alcuna norma di legge. La decisione del difensore di non rassegnare oralmente le conclusioni nel merito (conclusioni peraltro già contenute nell'atto di appello) è quindi il frutto di una sua libera scelta processuale. Scelta di fronte alla quale, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di appello non era neppure tenuta a disporre il rinvio L'udienza e/o a nominare un difensore d'ufficio all'imputato. Ed infatti, nel vigente ordinamento processuale penale non è prevista la rinuncia tacita, o la revoca tacita, del mandato difensivo;
pertanto, sino a che non interviene un espresso atto contrario resta valido l'incarico al difensore di fiducia nominato (Sez. 3, n. 1346 del 19/11/1997, dep. 1998, Tomasello, Rv. 209816- 01); né nella mera scelta processuale di non discutere oralmente l'appello, si poteva, di per sé ravvisare, ravvisare un abbandono o rifiuto di difesa. 4. Il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto il contrasto tra la sentenza impugnata e quella con la quale in separato procedimento il coimputato TI è stato assolto per il capo B), è manifestamente infondato. In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza a carico di TI è stata allegata al ricorso per cassazione ma non consta che la stessa sia stata depositata nel giudizio di appello (nell’atto di appello tale pronuncia non viene neppure citata e il difensore aveva chiesto l'assoluzione L'AN solo perché sosteneva che il suo assistito non aveva detenuto la pistola posto che il coimputato TI aveva dichiarato che l'arma era sua e l'aveva utilizzata lui). In secondo luogo, va evidenziato che, come più volte affermato da questa Corte in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429-01; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240996-01). 5. Il settimo motivo è interamente versato in fatto. Va ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). 6 Nel caso in esame, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato – si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quello consentito dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Il motivo è poi aspecifico. La sentenza di appello (pag. 4-8) ricostruisce dettagliatamente i fatti e affronta puntualmente anche le questioni poste dalla difesa (aventi ad oggetto il funzionamento dello scooter e la discrasia tra l'orario della rapina e quello riportato nelle videoregistrazioni), con una motivazione del tutto congrua (e certamente non illogica né contraddittoria), con la quale il ricorrente non si confronta minimamente. Il motivo è quindi inammissibile, in quanto, da un lato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, non contenente specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata. 6. L'ottavo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è generico e aspecifico. L'invocata riduzione della pena si fonda infatti esclusivamente sull'accoglimento del sesto motivo di ricorso (che, come detto, è manifestamente infondato). Non vi è poi alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha adeguatamente motivato ritenendo congrua la pena (peraltro già quantificata dal giudice di primo grado in misura pari al minimo edittale per la rapina aggravata ex art. 628, terzo comma, cod. pen.), valorizzando sia la gravità del fatto (rapina a mano armata) sia la pericolosità L'AN (desunta dai precedenti penali a suo carico). 7. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità L'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto L'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA RD ND PE