Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10660 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
1 06 60/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTELA COR E SUPREM ASSAZIONE Oggetto Accertamento SEZIONE TERZA CIVILE obbligo retrocessione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 5357/99 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.28266 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 2196 Dott. TA RO Rel. Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sol sul ricorso proposto da: per diritti Зло 22.LUG.2002 EDILDUOMO DI SC DO LO & C, con sede ini IL CANCELLIERE Legnago, in persona dei soci amministratori AN NA e Giacomo LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA U BOCCIONI 4, presso lo studio ANCELLERIA dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato AMEDEO DE ΜΑΙΟ, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LL AN, elettivamente PA LO, 2002 domiciliati in ROMA VIA D BARONE 31, presso lo studio 273 dell'avvocato ENRICO BOTTAI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato NORBERTO TREGNAGHI, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
SA ED, SA ER, SA NO, PA UM, AZ IO, PA RO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1817/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione II Civile, emessa il 07/07/98 e depositata il 16/11/98 (R.G. 2079/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. TA RO;
udito l'Avvocato Enrico BOTTAI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione, notificato in data 6 giugno 1991, IA ET e AN LI espose- ro: a) che, con contratto preliminare del 20 aprile 1988, HE, NO e RA AT, nonché MA Z- zoli, ER ed NT LI si erano obbligati a cedere all'avv. Giacomo Coppolella la proprietà del lo- ro fabbricato, sito in Legnago, alla via Duomo, a con- 2 dizione che fosse riconosciuto, a favore loro o dei lo- ro parenti ed affini entro il terzo grado, il diritto al riacquisto, al prezzo di £ 1.600.000 al mq., del piano terreno dell'edificio; b) che il promissario ac- quirente, con atto 6 luglio 1988 n. 135917 rep. notaio Salvatore, aveva costituito la S. n. C. Edilduomo di NA dott. AN e C. con sede in Legnago ed il giorno successivo, con rogito 7 luglio 1988 n. 135935 rep. notaio Salvatore, aveva acquistato la proprietà del fabbricato in qualità di socio amministratore di detta società, la quale con scrittura privata in pari data si era accollata tutti gli impegni già assunti in precedenza dal Coppolella;
c) che, nel corso dei lavori ristrutturazione dell'immobile, essi istanti, ri-di spettivamente moglie e figlio di NT LI, avevano manifestato la volontà di riacquistare il piano terra e, con atti notificati il 2 luglio 1990 ed il 29 settembre 1990, gli originari proprietari avevano mani- festato il loro assenso, ma la società non aveva dato alcuna risposta. Tanto premesso, gli esponenti conven- nero, dinanzi al Tribunale di Verona, la s. n. c. Edil- duomo, chiedendo: che venisse dichiarato che essi of- frivano l'importo pari al 10% dell'intero prezzo e si dichiaravano pronti a versare il residuo a saldo;
- che avevano manifestato in termine la volontà di esercitare 3 il diritto di riacquistare il piano terreno dell'immo- bile;
che venisse dichiarato trasferito a loro favore detto piano e che l'Edilduomo fosse dichiarata tenuta a completare tutti i lavori di finitura dell'immobile, come previsti in progetto. La convenuta si costituì e, mentre rilevò la neces- sità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli originari proprietari dell'immobile, chiese il rigetto della domanda, asserendo che la scrittura privata 7 luglio 1988, con la quale essa si sarebbe im- pegnata a riconoscere ai venditori il diritto di riac- quistare parte dell'immobile, era invalida, perché sot- toscritta dal solo socio amministratore AN Sche- nato, mentre l'art.5 dell'atto costitutivo della socie- tà disponeva che gli atti di straordinaria amministra- zione dovevano essere sottoscritti da entrambi i soci. Intervennero volontariamente in causa HE, RA e NO AT, nonché ER LI e MA Z- zoli, i quali tutti aderirono alle richieste degli at- tori. L'adito tribunale, con sentenza depositata in data 2 settembre 1996, dichiarò valido l'obbligo assunto dalla convenuta Edilduomo S.n.c. nella convenzione 7 luglio 1988, accertò la rituale manifestazione da parte degli attori della volontà di acquistare il piano terra 4 del fabbricato in questione, accertò che questo era esteso mq. 156,11 e condannò la convenuta alla rifusio- ne delle spese di causa. Su gravame della soccombente, la Corte di Appello Venezia, con sentenza depositata in data 16 novembre 1998, respinse l'appello, rilevando in parte motiva: che effettivamente i consorti ET Pa- squalin con l'atto di citazione avevano chiesto la pro- nuncia di una sentenza, che ex art.2932 c.c. trasferis- se loro la proprietà dell'immobile di cui trattasi, mentre, all'udienza del 20 aprile 1995, avendo appreso che l'immobile era già stato venduto, avevano chiesto di accertare la validità e l'efficacia dell'obbligo as- sunto dalla società Edilduomo di trasferire ad essi detto immobile. In tal modo, tuttavia, i predetti non avevano introdotto in causa una domanda nuova, in quan- to l'istanza di accertare la validità ed efficacia del- l'obbligo contrattuale di trasferire la proprietà del- l'immobile ovviamente era già contenuta nella domanda di emettere sentenza ex art.2932 C.C., la quale poteva essere emessa, soltanto dopo che il fosse stata accer- tata l'esistenza dell'obbligo a contrarre ed il relati- vo inadempimento;
che del pari infondato era il se- condo motivo, con il quale l'appellante lamentava che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto valida ed ef- 5 ficace anche la convenzione 7 luglio 1988, con la quale la società Edilduomo si era obbligata a rivendere a fa- vore di tutti i venditori, o soltanto ad alcuni di essi che ne avessero fatto richiesta, una parte dell'immobi- le in questione, benché questa fosse stata sottoscritta solo dal socio AN NA e non anche dall'al- socio amministratore Giacomo Coppolella, asserendo tro norma dell'art.2298 c.c. le limitazioni del pote- che a rappresentativo del socio non sono opponibili ai re terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese se non si prova che i terzi ne abbiano avuto cono- scenza. Infatti, dalla specificazione contenuta nel contratto di compravendita, secondo cui lo stesso veni- va sottoscritto dai due soci "muniti dei poteri di or- dinaria e straordinaria amministrazione ai sensi dei vigenti patti sociali" non si ricavava il convincimento che gli atti di straordinaria amministrazione dovevano recare la firma congiunta di entrambi i soci, ben po- tendo essa significare semplicemente che detto contrat- to nel caso specifico era stato sottoscritto dai due soci, i quali disgiuntamente erano muniti dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi dei vigenti patti sociali, conformemente alle vigenti di- sposizioni di legge. Ne derivava che dalla suddetta specificazione i venditori non potevano ragionevolmente 6 desumere che la società Edilduomo nel proprio atto CO- straordinaria stitutivo aveva previsto che gli atti di amministrazione dovevano essere stipulati congiuntamen- te dai suoi due soci;
- che, con riferimento al terzo motivo, dalla trascrizione di un contratto di compra- vendita non derivava la presunzione di conoscenza del contratto stesso, ma solo il principio della sua oppo- nibilità a chiunque avesse acquistato diritti sul mede- simo bene successivamente alla trascrizione;
che, in- fine, era infondata la doglianza dell'appellante, rela- tiva all'estensione dell'immobile oggetto dell'obbligo di retrovendita. Per la cassazione della suindicata sentenza la SO- cietà Edilduomo ha proposto ricorso, sulla base di set- te motivi, cui hanno resistito con controricorso Adria- na ET e AN LI. Gli altri intimati non hanno svolto attività difen- siva. Entrambe le parti costituite hanno depositato memo- rie. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazio- ne e/o falsa applicazione delle norme in tema di legi- timatio ad causam (art.2932 C.C., in relazione al- l'art.101 C. p. c.). Assume che il presente giudizio è 7 stato instaurato da IA ET e AN Pa- squalin al fine di sentire dichiarare trasferita, ex art.2932 C.C., dalla Edilduomo in loro favore la pro- prietà di parte dell'immobile sito in Legnago via Duomo n.
4. Nel corso del giudizio di primo grado era, inve- ce, emerso che la convenuta non era proprietaria del suddetto immobile per averlo ceduto a terzi anterior- mente alla notifica della citazione. La domanda, per- tanto, era stata proposta nei confronti di un soggetto non legittimato a contraddire, in quanto non proprie- tario dell'immobile. Pertanto, la domanda doveva esse- re dichiarata inammissibile, difettando uno dei requi- siti costitutivi dell'azione, cioè la legittimazione passiva, difetto rilevabile anche di ufficio, in qua- lunque grado del processo. Sempre con il motivo in esame, si deduce che, es- sendo stato l'immobile ceduto dalla convenuta anterior- mente alla notifica della citazione, unica azione espe- ribile dagli attori nei confronti di essa resistente era eventualmente quella di risarcimento del danno. Il motivo non merita accoglimento. In ordine alla prima parte della censura, rileva la Corte che la contestazione della titolarità passiva del rapporto è questione che attiene all'effettiva ti- tolarità passiva del rapporto controverso, cioè del- 8 l'identificabilità 0 meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore, non di una condizione per la trattazione del merito della cau- sa, quale è la "legitimatio ad causam", nel duplice aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire. Consegue che, a differenza del difetto di "legitimatio ad causam", attinente alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell'ef- fettiva titolarità (attiva о passiva del rapporto), rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, per cui non solo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma non può nemmeno essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Nella specie, poiché la suindicata eccezione non risulta proposta nel giudizio di merito, la relativa doglianza va dichiarata inammissibile in questa sede. La seconda parte del motivo è del pari inammissibi- le, in quanto trattasi di questione nuova e comunque infondata con riferimento a quanto verrà rilevato con riferimento al motivo che segue. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 C. p. C., in relazione agli artt.2932 c.c. 9 )e 189 c. p. c.), deduce che erroneamente la corte ter- (1 ritoriale aveva ritenuto che, avendo le resistenti ori- ginariamente chiesto una pronuncia ai sensi del- l'art.2932 c.c., non avevano modificato la domanda ori- ginaria allorché avevano chiesto in seguito l'accerta- mento della validità dell'obbligo assunto da parte del- 1'Edilduomo nella convenzione in data 7 luglio 1988, in quanto tale richiesta doveva ritenersi in concreto contenuta nella domanda precedente. Poiché, peraltro, le controparti davano già per presupposta la validità dell'obbligo suindicato nel momento in cui avevano chiesto l'emanazione di una sentenza ex art.2932 C.C., appariva del tutto incontestabile che nella specie vi era stata un'inammissibile modificazione della domanda proposta originariamente in giudizio. La censura è infondata. Da lungo tempo, invero, la giurisprudenza afferma che non costituisce mutamento del petitum, ancor meno domanda nuova improponibile nelle fasi di gravame, la riduzione della domanda originaria in limiti più ri- stretti. Correttamente, pertanto, la corte di appello ha ri- tenuto che fosse ammissibile l'istanza, proposta dagli attori nel corso del giudizio di primo grado, tendente ad ottenere la declaratoria di validità ed efficacia 10 dell'obbligo assunto dall'odierna ricorrente di trasfe- rire l'immobile per cui è causa, trattandosi, chiara- mente, di un minus rispetto all'originaria domanda ex art.2932 C.C., come tale ammissibile anche in sede di appello. Con il terzo motivo, lamentando violazione e/o fal- sa applicazione dell'art.24 Cost., sostiene la ricor- rente che, pur volendo aderire all'interpretazione data dal giudice di merito, secondo cui la controparte non avrebbe introdotto una domanda nuova, in ogni caso do- veva porsi in luce che, nella fattispecie, con la "mo- difica" della domanda, controparte aveva evitato la soccombenza. La domanda, infatti, originariamente pro- posta, sarebbe stata respinta. Inoltre, andava sottoli- neato che la "modifica" della domanda non era dipesa dal sopravvenire di nuove circostanze, bensì dalla sco- perta fatta dai convenuti di un proprio errore. Il motivo non merita accoglimento. Invero, posto che, come si è sottolineato in prece- denza, sussisteva il diritto degli odierni resistenti di proporre una domanda più ristretta, rispetto a quel- la proposta con l'atto introduttivo della lite e che tale domanda è stata ritualmente proposta, sì da con- sentire il diritto di difesa alla controparte, appare evidente che non sussiste la dedotta violazione dei 11 precetti costituzionali e delle norme ordinarie che tu- telano il diritto alla difesa e al contraddittorio. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la vio- lazione e falsa applicazione dell'art.92 C. p. C., in quanto il giudice di merito, in virtù del principio della soccombenza potenziale o virtuale, avrebbe almeno dovuto compensare le spese, poste invece integralmente a carico di essa Edilduomo. Il motivo è inammissibile. In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel- l'ipotesi di concorso di altri giusti motivi. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c. p. C., in relazione all'art.2298 c.C.), assume che, erroneamente, la Corte di appello di Vene- zia aveva ritenuto valida ed efficace la convenzione in data 7 luglio 1988, anche se sottoscritta soltanto da 12 uno dei soci amministratori della S.n.c. Edilduomo. In proposito, andava invece ribadito che le resistenti non potevano non essere a conoscenza che detta convenzione avrebbe dovuto essere sottoscritta da entrambi i soci amministratori di parte ricorrente, cosi come era stato dagli stessi sottoscritto il contratto di compravendita stipulato il giorno stesso. In tale atto veniva preci- sata la posizione dell'Avv. Coppolella, quale legale rappresentante, "socio ed amministratore della socie- tà... munito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al sensi dei vigenti patti sociali". Doveva ritenersi pertanto, in concreto, che nella pre- sente fattispecie le controparti non potessero non es- sere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del- l'art.2298, 1 comma C.C., delle limitazioni alla rap- ° presentanza della società ricorrente, che erano state previste per ciascuno dei due soci. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Sotto il primo profilo, va, infatti, rilevato che la ricorrente, pur lamentando l'erronea interpretazione di alcune clausole contrattuali ad opera del giudice di merito, ha omesso di trascrivere, nel ricorso, il con- tenuto delle stesse, così da porre in grado la Corte di valutare se sussista, meno, la dedotta violazione delle norme di ermeneutica richiamate. In proposito, 13 non può che ribadirsi che, in virtù del principio del- l'autosufficienza del ricorso per cassazione, parte ri- corrente non poteva limitarsi a censurare la sentenza gravata, per avere malamente interpretato una clausola contrattuale, ma doveva puntualmente provvedere a tra- scrivere la suindicata clausola del contratto, sì da consentire l'esame in concreto della medesima. Sotto il secondo profilo, può dirsi pacifico, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Su- premo Collegio, che l'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, essendo diretta a determinare una realtà sto- rica ed oggettiva qual la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento di fatto, come tale istituzionalmente riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattua- le di cui agli artt.1362 e segg. C. C. nella specie nemmeno indicati - e per vizi di motivazione, che cer- tamente non sussistono nella specie, poiché quanto de- dotto dalla ricorrente con la censura in esame mira, nella sostanza, solo a pervenire ad un'interpretazione del contratto diversa da quella fornita dal giudice del merito, il che non è consentito nell'ambito del giudi- zio di legittimità. 14 Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta viola- zione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.2643 e(art. 360 n. 3 c.p. C. I segg. c.c.). Deduce, in particolare che la corte di- strettuale aveva ritenuto che la trascrizione di un contratto di compravendita non comporta di per sé una presunzione di conoscenza dello stesso da parte di tut- ti gli altri soggetti di diritto, ma soltanto l'opponi- bilità a coloro che hanno acquistato diritti sullo stesso bene successivamente alla trascrizione. La tesi, peraltro, non era afferente alla fattispecie in esame, in quanto le parti resistenti, prima di iniziare il giudizio, tendente ad ottenere l'adempimento in forma specifica, erano tenute ad accertare se lo stesso fosse ancora di proprietà della convenuta: ciò non avendo fatto, la relativa domanda doveva in ogni caso essere respinta. Il motivo non può trovare accoglimento. Invero, la trascrizione, disciplinata dagli artt.2643 e segg. c.c., è solo strumentale al fine del- l'opponibilità ai terzi della vicenda circolatoria che all'atto si ricollega: la funzione essenziale della stessa, infatti, non è quella di rendere edotti i terzi delle modificazioni in ordine alla titolarità dei pa- trimoni immobiliari, ma di consentire la risoluzione 15 di eventuali controversie tra più aventi causa da uno stesso soggetto (art.2644 c.c.). Essa, pertanto, come esattamente posto in luce dal giudice di merito, non fa sorgere alcuna presunzione legale di conoscenza degli atti con essa resi pubblici, in quanto è intesa esclu- sivamente a regolare l'eventuale conflitto tra suc- cessivi acquirenti dello stesso diritto da un unico dante causa. Irrilevante, inoltre, appare la deduzione della ricorrente, secondo cui, nella specie, gli atto- ri, prima di iniziare il giudizio, tendente ad ottenere una sentenza ex art.2932 C.C., erano tenuti ad accer- tarsi sulla titolarità della proprietà dell'immobile in capo alla società convenuta, posto che, come si è già detto in precedenza, gli odierni resistenti hanno rinunziato, nel corso del giudizio di primo grado, al- l'iniziale domanda proposta, limitando le loro richie- ste alla declaratoria di accertamento dell'esistenza e della validità dell'obbligo di trasferimento di cui al- la scrittura di cui sopra. Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta omes- contraddittoria motivazione su un insufficiente e sa, punto decisivo della controversia e chiede l'annulla- mento della sentenza impugnata nel punto in cui estende i propri effetti anche al garage di cui al mapp.447/1. La promessa di rivendita datata 7 luglio 1988 aveva 16 ad oggetto la sola "parte di immobile ubicata al piano terra (o porzione di essa), adibita a negozio". In tale atto si precisava, altresì, che: "L'immobile dovrà es- sere ultimato secondo quanto previsto dal progetto re- datto dall'arch. Scodellari, ben noto alle parti". La tesi della corte di appello, secondo cui, al momento della firma della suddetta convenzione, anche il mapp.n.447/1 era destinato a negozio, unitamente ai mappali nn. 447/2 e 447/3, non era condivisibile ed era in contrasto con la documentazione prodotta, posto che nella domanda di concessione e nel progetto redatto dall'arch. Scodellari, presentati in Comune anterior- mente alla promessa di vendita, il mapp.447/1 era già configurato come garage. La censura è inammissibile. Come noto, il vizio di omessa, insufficiente o con- traddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art.360 n. 5 c. p. C., si con- figura solo quando nel ragionamento del giudice di me- rito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti о rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non avendo la 17 Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice del me- rito. La sentenza impugnata, pertanto, non è suscetti- bile di cassazione ex art.360 n. 5 c .p. c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di meri- to siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta, al di fuori delle dimostrazione che la valutazione fattane da quel giudice è illogica contraddittoria. Pacifico quanto sopra si Osserva che nella specie la ricorrente, lungi dall'evidenziare la presenza, nel- la motivazione della sentenza gravata, di alcuno dei vizi indicati sopraindicati, unici rilevanti al fine di una censura sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c. si limita a denunciare una difformità, rispetto p. C., alle proprie e deduzioni, sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi deliba- ti, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle cir- costanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento, in favo- 18 re degli intimati costituiti, delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento, in favore dei resistenti IA Pet- tenella e AN LI, delle spese del giudi- zio di cassazione € 165,51 oltre onorari, liquidati ' in 4.000,00 Euro. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la III sezione civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 21 marzo 2002. Consi liere relato;
relatore ed estensore Geven Fiduccion Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello FOOT 129.11 100 51,65 Depositata in Cancelleria Oggi, 22.07.02 TOT/ 80,76 IL CANCELLI Dott.ss AGENZIA DI ROMA 2 Registrato in 2-5 SEI.200 4 al 180.76 (eurs ne Area Sery.zi. De b S AGAzari 5UPMUTO E 2 L 19 L E D