Versione
6 aprile 2014
6 aprile 2014
Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis , 600-ter , 600-quater , 600-quinquies e 609-undecies del codice penale , ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
«Art. 25-bis
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis , 600-ter , 600-quater , 600-quinquies e 609-undecies del codice penale , ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Commentari • 12
- 1. Il certificato antipedofilia per i lavoratori sportivihttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 15.80658
[…] L'art. 25-bis del DPR 14.11.2002, n. 313, introdotto dall'art. 2 del D.lgs 39/2014, prevede che il certificato del casellario giudiziale debba essere richiesto da chi intenda impiegare una persona per attività professionali o di volontariato che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 609-undecies cp e per verificare l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 39
- 1. Trib. Teramo, sentenza 24/01/2023, n. 602Provvedimento: […] Ciò posto, l'obbligatorietà del certificato penale è sancita dall'art. 2 del D.Lgs. 39/2014, a norma del quale “ […]Leggi di più...
- D.Lgs. 39/2014·
- certificato penale obbligatorio·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- contatti diretti con minori·
- compensazione spese di lite