Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 1
La sentenza della Corte di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità e inammissibilità, sicché queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti, ma neppure essere rilevate di ufficio dal giudice di rinvio. (Fattispecie in cui la Corte, giudicando a seguito di trasmissione degli atti da parte del Tribunale che, quale giudice di rinvio in grado di appello avverso sentenza assolutoria del giudice di pace, aveva rilevato la originaria non appellabilità della sentenza di primo grado, ha ritrasmesso gli atti al Tribunale per la celebrazione del nuovo giudizio di appello ritenendo, in applicazione del principio di cui sopra, tale questione non più rilevabile dal giudice del rinvio per effetto dell'intangibilità della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte).
Commentario • 1
- 1. Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2014, n. 4929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4929 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 27/11/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - ORDINANZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3410
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 18491/2014
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica;
nel procedimento nei confronti di:
TO DE, n. a Pisa il 13/08/1969;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Pisa in data 20/12/2011;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi F., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. Giovannelli A., che ha concluso per l'inammissibilità dell'atto di appello e comunque, nel merito, per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 17/10/2012 il Tribunale di Pisa ha, in riforma della sentenza di assoluzione del Giudice di Pace del 20/12/2011, e su appello del P.M., condannato TO DE per il reato di cui all'art. 590 c.p. per avere cagionato lesioni personali a ER TO dopo avere sfiorato lo stesso, alla guida di una bicicletta, con il proprio pullman, costringendolo, per evitare l'impatto, ad uscire dalla sede stradale indi cadendo. La sentenza del Tribunale è stata annullata con rinvio, in data 8/10/2013, dalla quarta sezione di questa Corte per grave carenza ed illogicità della motivazione, non avendo sottoposto al necessario vaglio di attendibilità le dichiarazioni della persona offesa. Il giudice del rinvio, in data 11/04/2014, dopo avere rilevato l'inammissibilità dell'appello del P.M., non consentito nei confronti di sentenza assolutoria del giudice di pace, inammissibilità il cui rilievo non sarebbe precluso dalla sentenza di annullamento sopra citata, ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va osservato che il Tribunale di Pisa ha trasmesso a questa Corte l'atto di appello in oggetto, riqualificato come ricorso per cassazione, sul presupposto del principio, correttamente enunciato, della non appellabilità, ex L. n. 274 del 2000, art. 36, della sentenza di proscioglimento del giudice di pace (cfr., Sez.5, n. 19331 del 30/04/2012, P.G. in proc. De Francesco e altro). Sennonché, ad un tale epilogo appare, nella specie, ostare la già intervenuta sentenza di annullamento della Quarta sezione della Corte di cassazione;
tale pronuncia, infatti, ha annullato per carenza ed illogicità della motivazione la sentenza del Tribunale di Pisa del 17/10/2012 rinviando allo stesso Tribunale "per nuovo esame", necessariamente da intendersi riferito unicamente al merito anche perché, ove la ragione dell'annullamento fosse stata quella della erronea mancata rilevazione dell'inammissibilità dell'atto di appello, ad esso non avrebbe dovuto seguire alcun rinvio (cfr. Sez.5, n. 43358 del 19/10/2010, Celico e altro, Rv. 248780). Sicché, comportando l'ordinanza del Tribunale di trasmissione degli atti nella presente sede la sostanziale vanificazione del dictum della sentenza della Quarta Sezione n. 44757 del 8/10/2013, in contrasto anche con il disposto dell'art. 627 c.p.p., comma 4, e con il principio (fatta salva l'impugnazione straordinaria ex art. 625 bis c.p.p.) di inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione, che coprono il dedotto e il deducibile (cfr., Sez. 1, n. 3774 del 24/06/1998, Signorelli, Rv. 211290), gli atti vanno nuovamente trasmessi al Tribunale di Pisa in conformità a quanto già disposto da questa Corte.
P.Q.M.
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2015