Versione
2 novembre 2010
2 novembre 2010
Art. 5. Misure educative e didattiche di supporto 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita' didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche' misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita' dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche' misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita' dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari.
Commentari • 5
- 1. Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) ed implicazioni giuridicheSimona Vitale · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
La promulgazione della Legge 170/2010 ha introdotto, nella già corposa legislazione scolastica, la categoria degli allievi con DSA (disturbi specifici d'apprendimento ) e avviato un processo di ridefinizione delle tipologie di allievi “con modalità di apprendimento diverse” che è sfociato, nel 2012, con l'assunzione dell'acronimo BES – Bisogni Educativi Speciali, già in uso in Europa dalla fine del secolo scorso. Particolarmente, l'art. 5 della succitata L. n. 170/2010 prescrive : “gli alunni hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari” e, dunque, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 255
- 1. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 22/06/2023, n. 637Provvedimento: […] 2. il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e per difetto di istruttoria, oltre alla violazione dell'art. 5 legge 170/2010 e degli artt. 4 e 5 del D.M. 5669/2011, sotto il profilo della mancata e/o non corretta attuazione del percorso didattico personalizzato;Leggi di più...
- non ammissione all'esame di Stato·
- nulla dispensa sulle spese·
- mancata attuazione del PDP·
- orientamento giurisprudenziale·
- annullamento verbale di scrutinio finale·
- violazione art. 3 legge 241/90·
- valutazione degli apprendimenti·
- assenza ingiustificata·
- art. 4 e 5 D.M. 5669/2011·
- violazione art. 5 legge 170/2010·
- eccesso di potere·
- piano didattico personalizzato (PDP)