Sentenza 9 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, il giudice non può disporre, facendo ricorso ai poteri di integrazione probatoria previsti dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen, la testimonianza della persona offesa per integrare o sanare una querela non ritualmente proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2014, n. 22901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22901 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2014 |
Testo completo
229 0 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/12/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GENNARO MARASCA Presidente N. 3776/2014- - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO BEVERE - N. 14137/2014- Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA nei confronti di: AN GE N. IL 01/06/1981 PR AN N. IL 19/12/1980 avverso la sentenza n. 200/2013 TRIBUNALE di LUCCA, del 05/02/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2014 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Demeure fuilios Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE che ha concluso per l'a-c.^. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. : FATTO E DIRITTO La procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca ha proposto ricorso avverso la sentenza 5.2.2013 del tribunale di Lucca, emessa a conclusione di rito abbreviato ex art. 438 c.p.p, con la quale,esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., è stato dichiarato non doversi procedere per mancanza di valida querela, nei confronti di AN GE e PR AN in ordine al reato di furto di quattro tombini di ghisa, sottratti da un opificio dismesso. Il tribunale ha rilevato che a. i tombini si trovavano in un capannone, avente i cancelli aperti, ma posto in un'area di proprietà della società Profili srl, delimitata da una recinzione, avente un cancello chiuso, entrambi perfettamente integri e funzionanti;
b. l'atto con il quel è stata chiesta la punizione degli autori del furto è stato presentato da LI ND, che afferma di essere stato delegato da padre LI Alfiero, legale rappresentante della società senza però produrre una rituale procura speciale avente i requisiti previsti , dall'art. 122 c.p.p. Secondo il ricorrente la sentenza è censurabile per i seguenti motivi .
1. la motivazione è contraddittoria e illogica: il giudice, dopo aver rilevato che il capannone , in cui erano i tombini era accessibile a tutti, avendo i cancelli aperti, ha affermato l'insussistenza dell'aggravante. 2. è stato violato l'art. 625 n. 7 c.p. : il giudice dà rilevanza alla circostanza che il fatto sia stato commesso in uno stabilimento di proprietà privata, sebbene il legislatore abbia previsto l'aggravante a prescindere della natura pubblica o privata del luogo in cui si trovi la cosa;
3. violazione di legge in riferimento agli artt. 124 c.p. e 441 c.p.p. : a seguito della instaurazione del giudizio abbreviato, il tribunale, a fronte della non rituale querela,era legittimato ad esercitare di ufficio il potere previsto dall'art. 441 co. 5 c.p.p. per l'ipotesi in cui il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti, nel senso che era legittimato ad assumere la testimonianza della persona titolare del diritto di presentare querela, tanto più che non era ancora trascorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 c.p. Il ricorso non merita accoglimento. La ritenuta assenza, da parte del tribunale, dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. è pienamente conforme alla ricostruzione delle caratteristiche del luogo in cui si sono svolti i fatti, luogo costituito da un terreno di proprietà privata, delimitato da una recinzione integra e da un cancello chiuso, con conseguente esclusione della facilità di raggiungere la "res" oggetto di sottrazione.( sez. 5,n. 14022 dell'08/01/2014 Rv. 259870). Quanto alla censura di carattere procedurale,va rilevata la sua infondatezza, anche seguendo un orientamento interpretativo in tema di giudizio abbreviato, favorevole a un ampliamento della nozione dell'integrazione probatoria che può essere disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. (sez. 3,n. 20237 del 07/02/2014 Rv. 259644). Deve infatti ritenersi che in tale nozione non possa essere compresa finanche l'indagine preliminare mirante all' accertamento della sussistenza delle condizioni di procedibilità,accertamento da realizzare mediante l'assunzione della testimonianza della persona offesa. La ratio della previsione di questo rito alternativo, di cui il legislatore ha previsto un più sollecito svolgimento, comporta che la sua instaurazione avvenga a seguito di verifica, da parte del soggetto interessato sul piano pubblico e sul piano privato, dell'assenza di ostacoli o di incertezze sulla procedibilità dell'azione penale. Non è quindi razionale pretendere che il giudice adito dalle parti per lo svolgimento del rito abbreviato svolga un'indagine mirante alla integrazione e/o alla sanatoria di carenze formali e sostanziali dell'atto processuale di natura negoziale, ex artt. 120 c.p. e 336 c.p.p., contenente la manifestazione della volontà punitiva della persona offesa, quale condizione di procedibilità dell'azione penale.
PQM
B Il ricorso va quindi rigettato. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Roma 9.12 2014 Il presidente Il consigliere estensore Antonio BevereBet Gennaro Marasca DEPORTATA IN CANCELLERIA addì 28 MAG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmel Lanzuise