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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 15593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15593 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UG CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15593 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 10/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall'imputato CO UG avverso la sentenza emessa il 25 ottobre 2024 dal Tribunale di Marsala, ha confermato la decisione con la quale l'imputato è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto a mezzo del difensore, deduce con unico motivo violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. La Corte ha apoditticamente escluso la ricorrenza della causa di non punibilità, in quanto non ha considerato la dedotta minima durata dell'allontanamento, essendosi l'allarme del braccialetto elettronico attivato alle ore 00.43 del 19.11.2023 ed essendo stato constatato il rientro spontaneo nell'abitazione alle ore 1.18 dello stesso giorno. Non ha considerato, inoltre, la natura isolata del fatto, apprezzabile in termini di speciale tenuità. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità considerando le concrete modalità del fatto individuate nel mancato rinvenimento dell'imputato in occasione del controllo delle forze di polizia alle ore 00.43 del 19.11.2023 e che, all'atto del suo rientro, l'imputato non ha giustificato nulla circa le ragioni e la durata dell'allontanamento, assumendo la durata «potenzialmente anche molto estesa» del frangente temporale dello stesso allontanamento e considerando la condotta susseguente al reato, priva di indici di resipiscenza. 3. Ritiene questa Corte che il giudizio così espresso dalla sentenza impugnata si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, che lambiscono l'inammissibilità quando involgono genericamente questioni di fatto, rispetto alla corretta esclusione della minima offensività del fatto sulla base della centrale considerazione delle circostanze della condotta, tenuta nel cuore della notte e senza alcuna giustificazione. 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 APR 21,26 IO IO GTI:DIZIAR 014 eppina Crrimele 4. Invero, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311 - 01), nella specie, quindi, correttamente esclusa. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15593 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 10/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall'imputato CO UG avverso la sentenza emessa il 25 ottobre 2024 dal Tribunale di Marsala, ha confermato la decisione con la quale l'imputato è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto a mezzo del difensore, deduce con unico motivo violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. La Corte ha apoditticamente escluso la ricorrenza della causa di non punibilità, in quanto non ha considerato la dedotta minima durata dell'allontanamento, essendosi l'allarme del braccialetto elettronico attivato alle ore 00.43 del 19.11.2023 ed essendo stato constatato il rientro spontaneo nell'abitazione alle ore 1.18 dello stesso giorno. Non ha considerato, inoltre, la natura isolata del fatto, apprezzabile in termini di speciale tenuità. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità considerando le concrete modalità del fatto individuate nel mancato rinvenimento dell'imputato in occasione del controllo delle forze di polizia alle ore 00.43 del 19.11.2023 e che, all'atto del suo rientro, l'imputato non ha giustificato nulla circa le ragioni e la durata dell'allontanamento, assumendo la durata «potenzialmente anche molto estesa» del frangente temporale dello stesso allontanamento e considerando la condotta susseguente al reato, priva di indici di resipiscenza. 3. Ritiene questa Corte che il giudizio così espresso dalla sentenza impugnata si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, che lambiscono l'inammissibilità quando involgono genericamente questioni di fatto, rispetto alla corretta esclusione della minima offensività del fatto sulla base della centrale considerazione delle circostanze della condotta, tenuta nel cuore della notte e senza alcuna giustificazione. 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 APR 21,26 IO IO GTI:DIZIAR 014 eppina Crrimele 4. Invero, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311 - 01), nella specie, quindi, correttamente esclusa. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/04/2026.