Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5, quinto comma, D.L. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984 - introdotta per i contratti di lavoro "part - time", al fine di favorire i livelli occupazionali, e per effetto della quale si rapporta la contribuzione ai livelli retributivi per la prestazione di lavoro a tempo parziale, inferiori ai minimi di categoria previsti per le prestazioni a tempo pieno, - applicabile solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi dello stesso articolo, e condizionato dalla osservanza dei prescritti requisiti formali; deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione, prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la più recente disciplina di cui all'art. 1 D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, in tema di limite minimo di retribuzione imponibile, atteso che la contribuzione previdenziale deve essere calcolata in rapporto al minimale retributivo giornaliero stabilito dalla legge, e non già alla retribuzione effettivamente corrisposta in relazione alla quantità della prestazione. Ciò in quanto risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponga a soggetti rispettosi della legge la osservanza del principio minimale, con l'applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore, ed esenti invece da detti vincoli colui che si sottragga alle prescrizioni di legge nella stipulazione del contratto di lavoro "part - time", assicurandogli un trattamento di fatto privilegiato. In siffatte ipotesi di esecuzione di contratto di lavoro a tempo parziale nullo per difetto di forma, il ruolo dell'art. 2126 cod. civ. diventa residuale, limitandosi al solo profilo retributivo del rapporto, e rimanendo il rapporto contributivo assoggettato al regime ordinario e generale dei minimali giornalieri di retribuzione imponibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Camillo - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA GI, elettivamente domiciliato in ROMA via CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CURINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 853/00 del Tribunale di TREVISO, depositata il 04/07/00 - R.G.N. 1797/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/03 dal Consigliere Dott. VIDIRI Guido;
udito l'Avvocato CURINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza del 30 settembre 1998, il Pretore di Treviso, nelle cause riunite promosse dall'avv. UI AL per l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione n. 309 dell'INPS e per la revoca del decreto ingiuntivo n. 2438/1996 del Pretore della stessa città - atti fondati sul verbale di accertamento di mancato versamento dei contributi previdenziali relativi a AR AN, ritenuta lavoratrice dipendente del AL dal gennaio 1991 al maggio 1995 - riteneva che il rapporto di lavoro instaurato tra la AN ed il AL, dedotto in causa, fosse di lavoro subordinato ma a tempo parziale, con orario ridotto al 50%. La nullità del contratto a tempo parziale per mancanza di forma scritta non comportando la conversione in rapporto a tempo pieno ed il conseguente diritto del lavoratore alla corrispondente retribuzione non determinava nel caso di specie l'obbligo contributivo per una retribuzione superiore a quella dovuta. Su tale premessa il primo giudice dato atto che l'avv. AL aveva proceduto al condono previdenziale, versando il 50% dei contributi richiesti dall'INPS con riferimento al rapporto a tempo pieno, annullava l'ordinanza-ingiunzione e revocava il decreto ingiuntivo.
Dopo che l'INPS aveva proposto contro tale decisione gravame, lamentando una errata interpretazione dell'art. 5 del d.l. 726 del 1984, si costituiva il AL. Esaurita l'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata consulenza per accertare l'ammontare dei contributi e delle sanzioni in relazione ad un rapporto di lavoro con orario pari al 50% del tempo pieno e l'ammontare della somma dovuta a tale titolo per il condono, il Tribunale di Treviso in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, respingeva l'opposizione contro l'impugnata ordinanza - ingiunzione e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannava UI AL al pagamento in favore dell'INPS di lire 12.200.600, oltre alle spese del doppio grado di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che una corretta interpretazione dell'art. 5 della legge 863 del 1984 o meglio dell'art. 1 del d.l. 338/1989,
convertito nella legge 389/1989, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, portava a ritenere che i contributi da corrispondere all'INPS andavano calcolati sulla base dei minimali giornalieri stabiliti per legge in quanto il legislatore aveva previsto il versamento dei suddetti contributi in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate per favorire, attraverso i contratti di lavoro a tempo parziale, l'incremento dell'occupazione, non del lavoro irregolare. Ne conseguiva che il versamento a titolo di condono, effettuato per somma pari alla metà del dovuto, non sanava l'illecito e non faceva venire meno i presupposti della sanzione amministrativa. Doveva però essere ugualmente revocato il decreto ingiuntivo poiché dalla somma in esso riportata doveva essere detratto quanto già versato con il c.d. condono, sicché a seguito di detta detrazione il AL andava condannato al pagamento del residuo.
Avverso tale sentenza UI AL propone ricorso per Cassazione, affidato ad un duplice motivo.
Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà, mancanza o insufficienza della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Lamenta in particolare che il Tribunale nella fattispecie in esame ha applicato il normale minimale giornaliero per 26 giorni al mese pur essendo emerso dalle risultanze istruttorie, e principalmente dalle deposizioni testimoniali, che si era in presenza non di un part-time orizzontale (ovvero di una prestazione resa tutti i giorni ad orario parziale) ma di un part-time verticale (in cui la prestazione viene resa soltanto in alcuni giorni della settimana ad orario pieno, ovvero soltanto in alcune settimane al mese o solo in alcuni mesi dell'anno pur in presenza di un rapporto di lavoro determinato). Nel caso di specie non si potevano corrispondere i contributi per tutti quei giorni della settimana in cui - attesa appunto l'esistenza di un part-time verticale - la AN per non avere prestato alcuna attività lavorativa non aveva diritto ad alcuna retribuzione. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2126 c.c. ed all'art. 1 l. n. 389 del 1989. Sostiene più specificamente il ricorrente che il primo giudice, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, ha correttamente sottolineato la congruità del condono al debito contributivo derivante dalla prestazione lavorativa in concreto accertata, per essere stato il suddetto debito calcolato sulla base dei minimali giornalieri del rapporto di lavoro normale e non a part- time. Rammentava ancora il AL che se la soluzione del problema andava individuata nei principi fissati dalla sentenza del 29 dicembre 1999 n. 14692 - e non invece in quelli enunciati dalla decisione della stessa Corte del 2 dicembre 1999 n. 13445, seguita invece dal Tribunale - ne derivava che esso ricorrente aveva pagato più di quanto dovuto.
2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perché privi di fondamento.
2.1. In relazione alla problematica (la cui soluzione non è correlata alla natura verticale o orizzontale del lavoro a tempo parziale) relativa all'entità dei contributivi che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di stipula di un contratto part- time nullo per difetto di forma per violazione dell'art. 5, comma 2, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito in l. 19 dicembre 1984 n. 863) - che la giurisprudenza di legittimità ritiene avere imposto la forma scritta ab substantiam (cfr. ex plurimis: Cass. 24 giugno 1998 n. 6265; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1584; Cass. 14 giugno 1995 n. 6713) - si riscontra all'interno di questa Sezione Lavoro una diversità di opinioni.
2.1. Una primo orientamento ritiene che nel contratto di lavoro a tempo parziale la mancanza di forma scritta, per comportare la nullità per difetto di forma non anche per illiceità della causa o dell'oggetto, non produce effetto per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione con la conseguenza che il datore di lavoro è obbligato alla retribuzione ed alla contribuzione secondo le previsioni del contratto part-time (cfr. Cass. 29 dicembre 1999 n. 14692). Un altro orientamento perviene invece ad opposte conclusioni affermando al riguardo che al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5, comma quinto, d.l. n. 726 del 1984, convertito in l. n. 863 del 1984, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione, che prevede anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi e, così, anche la più recente disciplina di cui all'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989 n. 389 (disposizioni tutte poi confermate dall'art. 6, comma 8, del d. lgs. 2 settembre 1997 n. 314) in tema di limite minimo di retribuzione imponibile,
atteso che la contribuzione previdenziale deve essere calcolata in rapporto alla retribuzione dovuta rappresentata nella specie dal minimale retributivo giornaliero stabilito dalla legge, e non già dalla retribuzione effettivamente corrisposta in relazione alla quantità della prestazione effettuata, in quanto la decurtazione prevista in caso di rapporto a part-time regolarmente stipulato e formalizzato, siccome norma eccezionale, non può trovare applicazione al di fuori del casi tassativamente previsti e non può essere estesa al ben diverso caso di una prestazione di fatto (così Cass. 26 aprile 2002 n. 6097 cui adde Cass. 2 dicembre 1999 n. 13445).
2.2. Una interpretazione letterale del dato normativo e ragioni logico - sistematiche inducono questa Corte di Cassazione a condividere la soluzione accolta dal secondo indirizzo anche se appaiono necessarie alcune puntualizzazioni in relazione alle ragioni giustificatrici di detta soluzione.
2.3. È stato osservato dai giudici di legittimità che in materia di contribuzione previdenziale opera il principio del cosiddetto minimale, nel senso che l'esigenza di garantire agli istituti operanti nel settore un livello minimo di entrate (tale da consentire la disponibilità di risorse sufficienti per l'erogazione delle prestazioni dovute agli assicurati ed anche di attribuire ai lavoratori di un unico settore economico, attraverso la parità della contribuzione, una pensione di pari ammontare) viene soddisfatta mediante la determinazione dei contributi ad un livello minimo retributivo, pur se in concreto è stata corrisposta al lavoratore una somma inferiore (cfr. in tali sensi Cass. 26 aprile 2002 n. 6097 cit. cui adde Cass. 9 gennaio 1999 n. 140). In questo ottica l'art. 1, comma primo del d.l. n. 338 del 1989 stabilisce che i contratti individuali o gli altri accordi collettivi diversi dai contratti nazionali possono essere presi a parametro ai fini della suddetta determinazione soltanto se la retribuzione è di superiore importo.
2.4. Ai fini della migliore comprensione della problematica in esame è opportuno ricordare che il principio del minimo retributivo imponibile da osservarsi, come si è visto, in ogni Ipotesi (cioè aia nei casi in cui la retribuzione corrisposta sia inferiore al minimale perché il datore di lavoro non osserva, nel rapporto ad orario pieno, i minimi contrattuali, sia nei casi in cui detti limiti non siano osservati in ragione di una durata lavorativa inferiore a quella normale), è stata dalla Corte di Cassazione reputato non irrazionale e non in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza atteso che il sistema della previdenza, essendo improntato ad esigenze di socialità, non è fondato necessariamente su di una rigida sinallagmaticità tra contributi e prestazioni;
ed invero, il summenzionato sistema deve rispondere, in linea con i dettati costituzionali, anche a principi solidaristici, che valgano a legittimare il legislatore ordinario ad imporre ad enti, comunità e categorie di lavoratori il versamento di contributi, volti a beneficio non degli stessi destinatari dell'obbligo contributivo ma di altri soggetti, e, quindi, diretti ad avvantaggiare la collettività o altre categorie di lavoratori o di altri cittadini (cfr. sul punto Cass. 3 agosto 1995 n. 8511; Cass. 7 luglio 1987 n. 5910; Cass. 27 gennaio 1986 n. 1251). E sempre ai fini decisori risulta utile rimarcare che opportunamente la dottrina ha evidenziato come, in base alle suddette considerazioni, anche la Corte Costituzionale abbia dichiarato non fondate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost., le questioni di costituzionalità sollevate in relazione a normative comportanti obblighi ed effetti analoghi (cfr.: Corte Cost. 20 luglio 1992 n. 342; Corte Cost., ord., 5 luglio 1988 n. 835).
2.5. Al fine di favorire i livelli occupazionali con l'art. 5, quinto comma, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726(convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 l. 19 dicembre 1984 n. 863) è stato introdotto per i contratti di lavoro part-time un diverso e specifico sistema di calcolo dei contributi (modificato successivamente con il d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. n. 389 del 1989), rapportandosi la contribuzione ai livelli retributivi per la prestazione di lavoro a tempo parziale che - proprio per le suddette finalità di incremento occupazionale e per l'esigenze di incentivare una forma contrattuale destinata a servire fasce ampie di lavoratori - non possono che risultare inferiori ai minimi di categoria previsti per le prestazioni a tempo pieno.
2.6. Orbene, una attenta e ragionata lettura dell'intera norma dell'art. 5 del citato d.l. 726 del 1984 - che prescrive tra l'altro precisi adempimenti (quali la forma scritta e l'indicazione delle mansioni e della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all'anno) e l'invio di copia del contratto(entro trenta giorni) al competente Ispettorato provinciale del lavoro (all'evidente scopo di garantire il lavoratore anche attraverso controlli funzionalizzati ad impedire sempre possibili abusi) - induce a ritenere che il sistema contributivo regolato dal comma quinto dello stesso articolo risulti applicabile solo in presenza di tutti quei presupposti previsti dai precedenti commi della stessa norma e risulti condizionato in particolare dall'osservanza dei prescritti requisiti formali.
2.7. Come si è detto, confortano tale conclusione anche evidenti ragioni logico - sistematiche. Non può dubitarsi, infatti, che risulterebbe privo di qualsiasi razionalità un sistema che imponesse, in ragione di finalità solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l'osservanza del "principio minimale" con l'applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrarsi su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore, e nello stesso tempo esentasse da detti vincoli assicurando loro un trattamento di fatto privilegiato quanti, nello stipulare il contratto part-time, mostrano, con il sottrarsi alle prescrizioni di leggi, di ricorrere al part-time per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare.
2.8, Per andare in contrario avviso non vale, infine, l'assunto giurisprudenziale secondo cui la mancanza della forma scritta del contratto part-time comporta l'applicazione dell'art. 2126 c.c. (cfr. in particolare: Cass. 29 dicembre 1999 n. 14692 cit.). Al riguardo va osservato come per escludere l'applicabilità alla fattispecie in esame della citata norma codicistica appare decisiva, come si è visto, la sola interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 5 d.l. n. n. 7256 del 1984. Va al riguardo rimarcato come il ruolo del disposto dell'art. 2126 c.c. possa divenire residuale (limitato cioè soltanto al profilo retributivo del rapporto lavorativo) in tutti quei casi in cui il legislatore ordinario - per impedire che dalla nullità del contratto di lavoro scaturiscano effetti censurabili sul piano sociale - assoggetta ulteriori aspetti del rapporto lavorativo a specifiche discipline, evitando in tal modo che il citato art. 2126 c.c., operando contro la sua ratio, finisca, per l'appunto, per legittimare condotte dannose per i lavoratori e per l'intera collettività (per l'assoggettabilità del rapporto contributivo alla regola dettata dal comma 5 del d. lgs. 7,comma 5, d.l. 726/1984, seppure sulla base di diverse argomentazioni vedi:
Cass. 26 aprile 2002 n. 6097 cit.). E quanto è avvenuto proprio nella materia in oggetto in cui il legislatore ha mostrato di volere assoggettare i profili contributivi del part-time irregolare al regime ordinarlo e generale dei minimali giornalieri di retribuzione imponibile disegnato dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 (conv. in l. n. 389/1989).
3. Alla stregua delle argomentazioni sinora svolte il ricorso va, dunque, rigettato.
4. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004