Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1589
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Sentenza 28 gennaio 2004

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Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5, quinto comma, D.L. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984 - introdotta per i contratti di lavoro "part - time", al fine di favorire i livelli occupazionali, e per effetto della quale si rapporta la contribuzione ai livelli retributivi per la prestazione di lavoro a tempo parziale, inferiori ai minimi di categoria previsti per le prestazioni a tempo pieno, - applicabile solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi dello stesso articolo, e condizionato dalla osservanza dei prescritti requisiti formali; deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione, prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la più recente disciplina di cui all'art. 1 D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, in tema di limite minimo di retribuzione imponibile, atteso che la contribuzione previdenziale deve essere calcolata in rapporto al minimale retributivo giornaliero stabilito dalla legge, e non già alla retribuzione effettivamente corrisposta in relazione alla quantità della prestazione. Ciò in quanto risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponga a soggetti rispettosi della legge la osservanza del principio minimale, con l'applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore, ed esenti invece da detti vincoli colui che si sottragga alle prescrizioni di legge nella stipulazione del contratto di lavoro "part - time", assicurandogli un trattamento di fatto privilegiato. In siffatte ipotesi di esecuzione di contratto di lavoro a tempo parziale nullo per difetto di forma, il ruolo dell'art. 2126 cod. civ. diventa residuale, limitandosi al solo profilo retributivo del rapporto, e rimanendo il rapporto contributivo assoggettato al regime ordinario e generale dei minimali giornalieri di retribuzione imponibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1589
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1589
    Data del deposito : 28 gennaio 2004

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