Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15480 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 3609/011 54 80 03 Dott. Angelo Presidente Dott. Ugo Riccardo PA BIAN D 7011/01 31522 ton. 4081 Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI SALVAGO Consigliere Ud. 08/04/03 Dott. Salvatore Dott. Stefano BENINI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FORNASIER REGINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRIMO MICHIELAN, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI CHIARANO;
intimato e sul 2° ricorso n° 01/01/7011 proposto da: COMUNE DI CHIARANO, in persona del Sindaco pro tempore 2003 elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA 915 . -1- BORGHESE 72, presso 1'Avvocato FRANCO VOLTAGGIO LUCCHESI che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ALBERTO STECCANELLA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
FORNASIER REGINA;
intimata avverso la sentenza n. 1787/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 22/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Albini per delega Manzi che ha chiesto l'accoglimento del dell'Avvocato principale e il rigetto del ricorso ricorso incidentale;
udito per il resistente l'Avvocato Voltaggio Lucchesi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale ° in subordine il rigetto;
Rigetto del ricorso incidentale;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 18.1.1988 RI, RE e AL OR convenivano in giudizio avanti alla Corte d'Appello di Venezia il Comune di CH e l'Amministrazione Provinciale di Treviso, assumendo che, a seguito di delibera consiliare con cui era stata approvata la realizzazione di nuovi impianti con provvedimento delsportivi, il Sindaco 29.7.1985 aveva disposto l'occupazione d'urgenza 6 del terreno di mq. 26376, distinto alla Sez. A, fg. VIII, mappale 158 (contiguo al mappale 195 con casa di abitazione), di cui erano comproprietari insieme al fratello FO e che, successivamente, con decreto del 17.7.1986 il Presidente della Provincia di Treviso ne aveva disposto la definitiva espropriazione, cui era seguita da parte della competente Commissione la determinazione della relativa indennità in £ 119.903.000. Chiedevano quindi che venisse accertata la giusta indennità di esproprio, tenuto conto della natura edificatoria del suolo. Si costituiva il Comune il quale, dopo aver sostenuto che il terreno espropriato risultava classificato come agricolo dal vigente Piano di 19 1 3 Fabbricazione, ad eccezione di una modesta porzione compresa in zona di "verde attrezzato", e che detta destinazione era stata confermata dal successivo P.R.G. adottato dal Comune ma non ancora approvato dalla Regione, osservava che la Commissione aveva determinato l'indennità in misura superiore rispetto a quella risultante in base all'art. 16 della Legge 865/71, commisurandola erroneamente al valore di mercato. Chiedeva pertanto l'accertamento della giusta indennità, riservandosi di domandare la restituzione delle somme depositate in eccedenza. Analogo giudizio veniva promosso da FO OR con atto di citazione notificato in data 13.1.1988 e la relativa causa veniva riunita alla precedente. Disposta consulenza tecnica d'ufficio e preso atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte del procuratore di FO OR, la Corte d'Appello, dopo l'espletamento di un nuovo accertamento tecnico, determinava con sentenza del 23.11-22.12.1999 in £ 87.583.400 l'indennità di esproprio ed in £ 6.690.398 quella di occupazione, oltre agli interessi legali dal 17.7.1986 alla data di effettivo deposito della maggior somma presso la 4 Ch Cassa DD.PP., compensando interamente fra le parti le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio. Dopo aver escluso la legittimazione "ad causam" dell'Amministrazione Provinciale che aveva emesso il decreto di esproprio, dovendosi ritenere legittimato il soggetto in favore del quale è stata rilevava la Cortepronunciata l'espropriazione, d'Appello che alla data del decreto di esproprio (17.7.1986) il terreno in questione ricadeva, secondo il Piano di Fabbricazione allora vigente, in zona omogenea di tipo E e cioè agricola, tranne che per una modesta porzione compresa in zona destinata a servizi scolastici e che solo in base al P.R.G. adottato dal consiglio comunale il 15.3.1985 ma approvato dalla Regione il 9.11.1987, vale а dire successivamente all'emissione del decreto di esproprio, era stato per intero ricompresso in "area attrezzata a parco giochi e sport". Pertanto, accertata la natura agricola del terreno in base al criterio legale richiesto dall'art. 5 bis della Legge 359/92 e tenuto conto del tipo di coltivazione praticato (parte destinato a vigneto, parte а seminativo e parte a prato) 5 nonché delle valutazioni operate dalla competente Commissione in relazione all'anno 1985, la Corte di indennità nelle merito determinava le richieste misure sopra indicate. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione solo RE OR, deducendo un unico motivo di censura. Resiste con controricorso il Comune di CH che propone pure ricorso incidentale affidato anch'esso ad un unico motivo di censura. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. e 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. Con l'unico motivo di ricorso RE OR denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 5 bis della Legge 359/92. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia ritenuto edificabile il suolo espropriato nonostante con il decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneta n.881 del 19.9.1985, contenente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, Si fosse conclusa la fase di adozione e di approvazione della variante urbanistica al vigente Programma di Fabbricazione, 6 iniziata ai sensi dell'art. 1 della Legge n.1/78 con la delibera comunale n.6 del 25.1.1983 ed integrata da quella successiva del 25.1.1985 n.20, variante che aveva classificato il suolo in 11 attrezzata a parco giochi e questione come 'area sport" e che tale era da considerarsi alla data del decreto di esproprio (17.7.1986). Deduce pertanto che non già per effetto del nuovo P.R.G., approvato successiva all'esproprio (9.11.1987), siin data la destinazione edificatoria era verificata dell'area in quanto se così fosse gli atti - espropriativi sarebbero manifestamente illegittimi e l'opera pubblica abusiva perchè in contrasto con incompatibile destinazione agricola ma perla effetto dell'approvata variante regionale del 19.9.1985, precedente all'apposizione del vincolo espropriativo ed integrante il presupposto di validità e di legittimità della dichiarazione di pubblica utilità. La censura è inammissibile. La Corte d'Appello ha attribuito natura agricola al terreno espropriato sulla base della documentazione versata in atti e dei rilievi che erano stati mossi ed, in particolare, del Piano di Fabbricazione vigente all'epoca dell'emissione del 7 са : decreto di espropriazione (17.7.1986) e sostituito Regolatore solo successivamente dal nuovo Piano approvato dalla Regione il 9.11.1987. che in detto Piano di На accertato¡ infatti1 t Fabbricazione il terreno ricadeva in zona agricola, tranne che per una piccola porzione destinata a servizi scolastici, uniformando così la propria decisione al principio introdotto dall'art. 5 bis della Legge 395/92 che impone, ai fini in esame della valutazione della natura del terreno, di far riferimento unicamente agli strumenti urbanistici, ove esistenti, e disattendendo ogni questione ancorata alla vocazione edificatoria e cioè alla edificabilità di fatto del terreno, da considerarsi ormai, di regola, irrilevante. Con il presente motivo la ricorrente fa riferimento, invece, per la prima volta al decreto del Presidente della Giunta Regionale n.881 del 19.9.1985 con cui sarebbe stata definitivamente approvata la variante urbanistica adottata ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge n.1/78 e dichiarata la pubblica utilità dell'opera pubblica realizzata (stadio comunale). Trattasi all'evidenza di questione nuova, non sede, 4 proponibile, come tale, in questa 8 prospettandosi non solo delle valutazioni giuridiche che sono rimaste estranee al giudizio di merito ma anche la presenza di provvedimenti regionali mai prodotti avanti alla Corte d'Appello t e di cui non v'è nemmeno cenno nelle difese di quel grado dell'odierna ricorrente. E' appena il caso comunque, di rilevare che l'approvazione di una tale variante nei termini di esposti, vale а dire per la realizzazione un'opera pubblica ai sensi del richiamato art. 1 в comma 5 della Legge n.1/78, avrebbe comportato, pur l'imposizione di un vincolo finalizzato sempre, all'esproprio e quindi di natura ablatoria, mancando del carattere di generalità proprio degli strumenti urbanistici ed incidendo, invece, su beni determinati in funzione della localizzazione dell'opera pubblica. Ciò è tanto vero che successivamente, in data 9.11.1987, è stato approvato dalla Regione il nuovo Piano Regolatore con cui il terreno è stato ricompresso per intero "in area attrezzata a parco, giochi e sport". Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Comune di CH denuncia omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, lamentando che la на Corte d'Appello lo abbia condannato al pagamento degli interessi dalla data di esproprio a quella di deposito dei maggiori importi presso la Cassa DD.PP., nonostante avesse riconosciuto un importo - complessivamente inferiore non solo all'indennità definitiva ma anche a quella provvisoria determinata dal Presidente della Provincia di Treviso. La censura è fondata. Risulta dalla sentenza impugnata che presso la Cassa Depositi e Prestiti furono depositati dal Comune, a titolo di indennità provvisoria, degli importi superiori a quelli riconosciuti e liquidati all'esito del giudizio dalla stessa sentenza. Orbene, se si consideri, in linea di che gli interessi decorrono, principio, all'indennità di espropriazione, relativamente dalla data del decreto di esproprio e, per quanto riguarda l'indennità di occupazione, dalla scadenza di ciascun anno di occupazione, evidente che nulla è dovuto a tale titolo qualora, come nel caso in esame, gli importi siano stati depositati in data anteriore alle sopra citate decorrenze e risultino di ammontare superiore a quello accertato G con la sentenza. 10 L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata sul punto. Non essendo però necessari ulteriori accertamenti e ricorrendo quindi,, le condizioni per una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., gli interessi vanno dichiarati non dovuti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il principale. Accoglie l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto t e, pronunciando nel merito, dichiara non dovuti gli interessi. Condanna la ricorrente principale al pagamento dell'onorario che liquida in euro 2.500,00 nonché alle spese in euro 100,00 ed alle spese generali ed agli accessori, come per legge. Roma, 8.4.2003 Il Presidente Il Consigliers est. Mg. Rice ba sИдо CORTE SUPREM A Prima Sezione Civile Depoeltato Cancelleria il 16 OTT. 2003 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 11