Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2012, n. 7460
CASS
Sentenza 13 novembre 2012

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In tema di guida in stato di ebbrezza, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale concorre con le circostanze attenuanti generiche, deve procedersi al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. che, in caso di equivalenza, comporta l'applicazione della pena che sarebbe inflitta come se non ricorresse alcuna delle circostanze in comparazione. (Nella fattispecie, all'esito del giudizio di bilanciamento, sono state ritenute corrette l'irrogazione delle pene parametrate sull'art. 186, lett. c), cod. strada e l'esclusione dell'applicazione dell'art. 63 cod.pen.).

Commentari2

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    Incidente è qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività: per collegare l'evento alla condotta va, tuttavia, ulteriormente verificata la sussistenza del nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendo certamente giustificarsi l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di alterazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2012, n. 7460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7460
Data del deposito : 13 novembre 2012

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