Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale concorre con le circostanze attenuanti generiche, deve procedersi al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. che, in caso di equivalenza, comporta l'applicazione della pena che sarebbe inflitta come se non ricorresse alcuna delle circostanze in comparazione. (Nella fattispecie, all'esito del giudizio di bilanciamento, sono state ritenute corrette l'irrogazione delle pene parametrate sull'art. 186, lett. c), cod. strada e l'esclusione dell'applicazione dell'art. 63 cod.pen.).
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Incidente è qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività: per collegare l'evento alla condotta va, tuttavia, ulteriormente verificata la sussistenza del nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendo certamente giustificarsi l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di alterazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2012, n. 7460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7460 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 13/11/2012
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1594
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 3374/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia;
nei confronti di:
LO RI, n. a Vicenza il 9/9/1982;
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Vicenza 21/12/2010 (n. 4755/10);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/12/2010 il G.I.P. del Tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava a RI RI la pena di mesi 2 di arresto ed Euro 1.000 di ammenda, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., lett. c), per guida in stato di ebbrezza di un'auto, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,90, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale.
Nel ratificare l'accordo tra le parti, il G.I.P. riteneva le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Venezia, lamentando:
2.1. la violazione di legge nella determinazione della pena. Invero, premesso che l'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, prevedendo il raddoppio delle pene, costituisce una circostanza ad effetto speciale, andava valutato se era possibile un giudizio di equivalenza con le attenuanti, tale da far applicare, come ritenuto dal G.I.P., le sanzioni previste dalla cornice edittale base dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 63 e 69 c.p., ciò non era possibile, in quanto la pena base doveva necessariamente essere quella prevista per la ipotesi aggravata (art. 63 c.p., comma 3).
2.2. Il vizio di motivazione in relazione alle riconosciute attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. In ordine alla prima doglianza formulata, la lettura che il P.G. fornisce dell'art. 63 c.p., comma 3, in ipotesi in cui un reato è aggravato da una circostanza ad effetto speciale, si risolverebbe in una implicita abrogazione dell'art. 69 c.p., comma 3. Invece, la corretta interpretazione della disposizione deve partire dalla analisi della rubrica dell'art. 63 il quale è destinato a disciplinare la "Applicazione degli aumenti o delle diminuzione di pena"; la presenza nella rubrica della lettera "o" utilizzata in chiaro senso disgiuntivo, segnala che le regole dettate sono destinate a regolare la determinazione della pena nei casi di presenza di una sola circostanza o di più circostanze omogenee. In tal senso, in un caso analogo, si è pronunciata questa Corte di legittimità, laddove ha statuito che "In tema di stupefacenti, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, concorre con le circostanze attenuanti generiche, si applica la previsione dell'art. 69, c.p., ossia l'obbligatorio giudizio di comparazione, e non la disposizione dell'art. 63, comma 3, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2134 del 16/12/2008 Ud. (dep. 20/01/2009), Rv. 242178; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2282 del 23/01/1998 Ud. (dep. 23/02/1998), Rv. 210580). Pertanto, in presenza di circostanze non omogenee, dovrà farsi luogo al giudizio di comparazione, che in caso di equivalenza, comporta la applicazione della pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Consegue da quanto detto, la infondatezza delle censure mosse sul punto alla sentenza, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione delle disposizioni richiamate.
3.2. Quanto alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, va ricordato che nella giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente affermato che in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale (cfr. Cass. 6, 14/10/2003, n. 38943. rv.227718). In sostanza la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso, sicché è inammissibile l'impugnazione del Procuratore Generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti (ex plurimis, Cass. 2, 30/1/2006, n. 3622, rv. 233369). Nel caso di specie, peraltro, nel concordare la pena, le attenuanti generiche sono state riconosciute equivalenti e non prevalenti (rispetto alla contestata aggravante dell'avere provocato un incidente).
Ne consegue, che non essendo stata applicata una pena illegale, il ricorso del P.G. è infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013