Sentenza 31 maggio 1991
Massime • 1
Gli scarichi nuovi provenienti da insediamenti civili che non refluiscono in pubbliche fognature sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1976 n. 319. Tale obbligo non sussiste per gli scarichi provenienti da insediamento civile esistente all'atto dell'entrata in vigore della citata legge 319 del 1976 per i quali è prevista la sola denuncia all'Autorità comunale, salvo che le Regioni o i Comuni, nel definire la disciplina degli scarichi da insediamenti civili abbiano previsto l'obbligo di chiedere l'autorizzazione anche per quelli già esistenti, provenienti da detti insediamenti. L'inosservanza di quest'ultimo obbligo potrà essere penalmente sanzionata quale inottemperanza alle prescrizioni degli enti locali, ai sensi degli artt. 21 cpv. e 25 della detta legge 319 del 1976.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/05/1991, n. 7673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7673 |
| Data del deposito : | 31 maggio 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO BRANCACCIO Presidente del 31.5.1991
1. Dott. MARCO BOSCHI SENTENZA
2. " NO LO OC " N. 2
3. " RA EV " REGISTRO GENERALE
4. " AL BA " N. 28267/90
5. " RA DO "
6. " ER NO "
7. " PIETRO SABEONE Consigliere
8. " VINCENZO SIMONCELLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
contro
AN AN, n. a Pisciotta il 22.1.1935;
avverso la sentenza 9.8.90 della Corte d'Appello di Salerno, che assolveva il AN dal reato di cui all'art. 21,I comma legge 10.5.76 n. 319 perchè il fatto non sussiste.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vincenzo Simoncelli;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dr. Bartolomeo Lombardi che ha concluso per annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN AN - condannato dal Pretore di Vallo della Lucania, sezione distaccata di Pisciotta per avere effettuato scarichi dal proprio fabbricato ad uso abitazione senza aver richiesto la preventiva autorizzazione (in Pisciotta, dall'11.8.86), così incorrendo nel reato di cui all'art.21, 1 comma legge 10.5.76 n. 319 - è stato assolto dalla Corte di Appello di Salerno, con sentenza 9.8.90, perchè il fatto non sussiste, sul rilievo che per la categoria degli insediamenti civili - cui appartiene certamente il fabbricato del AN - non è imposta dalla legge alcuna istanza di autorizzazione per lo scarico.
Così decidendo, la Corte salernitana ha aderito a quell'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che giudica il reato ex art.21 legge cit. come reato proprio dei titolari degli insediamenti produttivi, mentre per quelli civili l'istanza di autorizzazione allo scarico deve ritenersi inclusa in quella generale di concessione edilizia rivolta allo stesso ente (Comune) cui compete l'autorizzazione allo scarico: v. massime nn. 159.833, 163975, 165438, 165832, 170559, 172737, 174317 e 180953.
In base ad un diverso orientamento questa Corte ha, invece, affermato il principio dell'applicabilità dell'art.21 1 comma all'apertura di scarico civile nuovo (tale sembra essere quello di cui al presente procedimento), cioè effettuato senza richiesta di autorizzazione dopo l'entrata in vigore della legge c.d. Merli (13.6.76): v. massime nn.160409, 181425, 183868 e 184788. È su questo diverso orientamento che il Procuratore generale di Salerno fa leva nel ricorso contro la predetta sentenza di assoluzione, argomentando dall'art.1 di detta legge - il quale dispone che questa ha per oggetto gli scarichi di qualsiasi tipo - e dall'ultimo comma dell'art.9 della stessa legge, il quale stabilisce che tutti gli scarichi debbono essere autorizzati, compresi, quindi, anche quelli civili. In ordine a questi ultimi è dettata una disciplina differenziata soltanto con riguardo alla distinzione tra scarichi preesistenti alla suindicata data di entrata in vigore della legge Merli e scarichi nuovi e tra scarichi che si Ammettono in pubbliche fognature e scarichi che non vi recapitano - sottocategoria alla quale appartiene lo scarico in questione - e la cui disciplina è demandata alle Regioni mediante i piani di risanamento delle acque ex art. 4, tenendosi conto delle direttive all'uopo fissate entro il 31.3.80 dal Comitato interministeriale ex art.3 (le cui funzioni sono ora esercitate dal Ministero dell'ambiente) nonchè dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge stessa e delle situazioni locali in funzione degli obbiettivi degli stessi piani di risanamento (art.14, 2 comma).
L'orientamento di segno opposto nella giurisprudenza di questa Corte parte dalla ricerca della volontà storica del legislatore, che solo nella stesura originaria della legge aveva previsto una particolareggiata disciplina degli scarichi civili, stabilendo l'obbligo della loro autorizzazione, per far derivare dall'attuale testo normativo una volontà contraria a detto obbligo e una riserva della regolamentazione degli insediamenti civili nuovi alla competenza regionale, sicchè è alla luce di tale indirizzo legislativo che debbono essere interpretate le fondamentali norme giudicate dalla tendenza contraria di giurisprudenza indicative della generalità dell'obbligo in questione nonchè quelle particolari di cui agli artt.10, 14 e 15 della legge.
Stante il contrasto tra i suesposti orientamenti, la decisione del ricorso è stata destinata dalle Sezioni Penali Unite, le quali dovranno stabilire se per gli scarichi da insediamenti civili occorra l'autorizzazione dell'autorità competente ex art. 9 ultimo comma legge Merli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte a Sezioni Unite di dover adottare l'indirizzo giurisprudenziale, pur se minoritario, che reputa necessaria l'autorizzazione agli scarichi nuovi da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, siccome più aderente al sistema e alla "ratio" della c.d. legge Merli nonchè alle disposizioni fondamentali di essa, che ne costituiscono i cardini alla luce degli scopi della stessa, volta alla tutela delle acque dall'inquinamento, efficace soltanto evitandone di nuovi e risolvendo gli effetti di quelli preesistenti.
La prima di dette disposizioni è contenuta nell'art.1, che indica l'oggetto della legge, identificandolo, alla lett.a), negli "scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee..." e riservando alla legge medesima: alla lett.b), la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti, e alla lett.d), la redazione d'un piano generale di risanamento delle acque, anche se sulla base di piani regionali.
La seconda delle disposizioni fondamentali in parola la si rinviene nell'art. 2, esaminato in confronto con l'intero titolo II concernente i compiti degli enti territoriali e dei consorzi, confronto da cui emerge chiaramente come la ripartizione delle competenze tra Stato, da una parte, e Regioni e altri enti, dall'altra parte, è effettuata in modo da attribuire allo Stato il quadro generale di riferimento circa la compatibilità degli scarichi.
Ancor più significative nel senso qui illustrato sono le norme basilari in materia di regolamentazione degli scarichi, segnatamente quella dell'art. 9, 1 comma, ove si dispone che in tutto il territorio nazionale è stabilita un'unica disciplina degli scarichi, fondata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A e C allegate alla legge, e quella dell'ultimo comma dello stesso art.9, in cui si statuisce che tutti gli scarichi debbono essere autorizzati (dalle autorità competenti al controllo).
In tutte le norme dianzi citate non si diistingue tra scarichi da insediamenti civili e scarichi da insediamenti produttivi: la prima volta che nella legge si parla di insediamenti produttivi in contrapposizione a quelli civili è nel successivo art.10, e quindi dopo l'enunciazione dei suesposti criteri generali, sicchè per gli scarichi civili nuovi la mancanza della prescritta autorizzazione (rectius: l'omessa richiesta di autorizzazione, chè in tale omissione la legge ravvisa il reato ex art.21, I comma), oltre che priva di base testuale, non troverebbe una giustificazione coerente con l'insieme della normativa.
Di pari ampiezza, nella sua indiscriminata latitudine di applicazione, è il sistema sanzionatorio di cui al cennato art. 21, rivolto contro chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi abusivamente. Esso non opera distinzione alcuna nè oggettiva nè soggettiva: l'unico elemento specializzante è costituito dalla novità dello scarico, non dalla provenienza di quest'ultimo o dalle qualità del soggetto operante, sicchè è da escludere che il reato in esame sia proprio dei titolari degli insediamenti produttivi. Non vale osservare in contrario che il 2 comma dell'art.9 dispone che i limiti di accettabilità degli scarichi si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli del titolo IV e che l'art.14 aggiunge che la disciplina degli scarichi delle reti fognanti e degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature è definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque. Come perspicuamente notato nella sentenza 20.2.90 n. 436 della III Sez. di questa Corte, ambedue le norme testè citate non si riferiscono all'autorizzazione, ma ai limiti di accettabilità, dei quali le regioni devono tener conto (art.14, 2 comma): quest'ultima previsione va interpretata nel senso che le regioni, nel redigere i piani di risanamento delle acque (art.4 lett.a) e nel predisporre (art.4 lett. e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui al punti d) ed e) dell'art.2, devono necessariamente adeguarsi ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate. Tale conclusione trova una conferma letterale nello uso del pronome "essi" nel 2 comma dell'art.9: "essi", sono i limiti di accettabilità, sicchè questi soltanto si applicano con le modalità e nei termini ..., non anche l'autorizzazione, della cui necessità vi è, invece, sempre un puntuale richiamo non soltanto nei già citati artt.1 e 9, ma anche in ulteriori norme che più avanti saranno esaminate. In altre parole, vanno tenuti distinti non tanto gli istituti dell'autorizzazione e del suo contenuto, come una parte della dottrina sostiene con una contrapposizione scarsamente aderente, in astratto e in concreto, ai principi generali del diritto amministrativo in tema di atti autorizzativi, quanto gli istituti dell'autorizzazione e dei limiti di accettabilità, senza confondere problemi teorici e aspetti pratici e accorpare nozioni e concetti disparati per inferirne argomentazioni e affermazioni che finiscono con lo svuotare di sostanza i lineamenti generali e l'architettura portante dell'intera legge, consentendo un diverso trattamento del cittadino a seconda che venga a trovarsi nell'una o nella altra regione.
Invero, far dipendere dalla volontà degli organi regionali la necessità dell'autorizzazione significa porre gravi problemi - anche di rilievo costituzionale - di applicazione della legge penale su tutto il territorio nazionale. Come è soltanto lo Stato che può stabilire il sistema sanzionatorio, così le eccezioni a tale sistema possono essere stabilite soltanto dallo Stato e non rimesse a variabili considerazioni di natura locale circa la necessità o meno di rispondere, mediante la valutazione preventiva dell'organo competente che si attua per mezzo dell'autorizzazione, ad una delle finalità fondamentali della legge Merli qual è quella di stabilire il grado di tollerabilità da parte dell'intera comunità nazionale di fronte agli ulteriori inquinamenti conseguenti all'apertura o all'effettuazione di nuovi scarichi da insediamenti di qualunque tipo.
Anche la stessa nozione di nuovo scarico, ai fini penali, non può che essere quella definita dalla legge statale (sono nuovi gli scarichi attivati dopo l'entrata in vigore della legge Merli), proprio perchè non è consentito alle regioni di interferire in campo penale. Le disposizioni regionali avranno certamente effetto per quanto concerne la disciplina amministrativa dello scarico civile, in ispecie - giova ripetere - la determinazione dei tempi e dei modi di applicazione dei limiti di accettabilità, ma nessun effetto possono avere in campo penale quando, come nell'ipotesi in esame, la fattispecie criminosa sia direttamente ed integralmente prevista dalla legge statale senza alcun rinvio a leggi regionali. L'art.14 cpv., infatti, non contiene un rinvio in bianco alla disciplina regionale, ma rimanda alle regioni solo per la definizione di tale disciplina, di cui, al 3 comma, indica i presupposti, che sono gli stessi previsti per gli scarichi da insediamenti produttivi (obbligo di autorizzazione e richiamo dei limiti tabellari). D'altronde, se si considera che per i nuovi scarichi, sotto il profilo penale, non è cogente l'obbligo di adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento previsto dall'art.25 solo per gli scarichi preesistenti - nè l'obbligo di osservare le prescrizioni delle regioni e degli enti locali - previsto anch'esso come reato dall'art.25, richiamato dall'art.21 2 comma, 2^ ipotesi solo per coloro che effettuano scarichi già esistenti - è evidente che l'unico modo per rendere penalmente presidiata una regolamentazione, con connesso controllo, di tutti i nuovi scarichi - segnatamente di quelli civili, che non sono soggetti, come i produttivi, ad una disciplina uniforme, precostituita dalla legge statale, quanto ai limiti tabellari - è quello dell'obbligo di autorizzazione, con cui la P.A. valuta l'ammissibilità dello scarico e ne detta la relativa disciplina generale, con le relative prescrizioni, la cui inosservanza, a questo punto, costituisce l'ulteriore reato ex art.22. È da respingere, pertanto, la tesi per cui l'omessa richiesta di autorizzazione allo scarico da parte dei titolari di insediamenti civili non costituisce reato quando al momento del fatto non sia entrata in vigore la relativa disciplina regionale, in quanto tale tesi contrasta col principio autorizzativo, nucleo omogeneo della legge statale, funzionale alla valutazione preventiva dell'eseguibilità dello scarico, per cui la definizione della disciplina regionale non si pone affatto come pregiudiziale rispetto all'obbligo di richiedere l'autorizzazione, obbligo sussistente a prescindere dalle prescrizioni particolari eventualmente imposte. Costituiscono ulteriori, testuali conferme della tesi che qui si sostiene gli artt.10, 1 cpv., 11 e 17-ter: il primo prevede l'obbligo di una nuova autorizzazione allo scarico per gli insediamenti civili soggetti a diversa destinazione o ampliamento o ristrutturazione, dalla data di entrata in vigore dei piani di risanamento;
il secondo menziona l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare senza alcuna distinzione;
il terzo regola la decadenza dall'autorizzazione per il ritardato pagamento del canone. Se per le situazioni previste dall'art.10 dev'essere richiesta una nuova autorizzazione, ciò vuol dire inevitabilmente che deve esisterne già una precedente, in sintonia con il principio generale di cui al cit. ultimo comma dell'art.9, secondo il quale tutti gli scarichi devono essere autorizzati, compresi (art. 11) quelli diretti al mare, mentre la sanzione di cui all'art.17-ter si applica senza eccezioni a qualunque scarico in relazione al quale sia stato ritardato il pagamento del canone. In particolare, il l cpv. dell'art.10 non può essere interpretato come rinvio alla necessità dell'autorizzazione al momento in cui le regioni avranno emanato proprie disposizioni in materia, ma conferma implicitamente per gli insediamenti civili trasferiti o adibiti ad altra destinazione o ampliati o ristrutturati la necessità dell'originaria autorizzazione, imponendone il rinnovo, chè, altrimenti, dovrebbe rinvenirsi nella legge Merli una competenza esclusiva delle regioni in materia, mentre l'art. 4 prevede una competenza regionale soltanto integrativa e attuativa di quella statale. Quanto all'art.15, indicato dai sostenitori della tesi contraria, esso è dedicato agli insediamenti civili solo nel 1 comma, e nel prescrivere un semplice obbligo di denuncia, non penalmente sanzionato, alle autorità comunali, si riferisce testual,mente ai soli scarichi già in essere, non a quelli nuovi.
Neppure può trarsi argomento a favore dell'orientamento contrario alla necessità dell'autorizzazione per gli scarichi civili dalla sentenza delle Sezioni penali unite di questa Corte 10.10.87 n. 1159 (ric.Ciardi), che precisò come la legge n.319/76 "stabilì una rigorosa regolamentazione degli scarichi provenienti dagli insediamento produttivi, mentre concesse agli insediamenti civili ampi spazi permissivi .... diretti ad un lento e progressivo adeguamento alla disciplina generale di risanamento idrico, che secondo le finalità dell'art.1 dovevano concernere gli scarichi di qualsiasi tipo".
Si osserva, in contrario, anzitutto che la menzionata sentenza adottò un'interpretazione riduttiva della definizione di insediamento civile fissata, appena sei mesi dopo la legge Merli, dalla legge 8.10.76 n.690 mediante un inopinato allargamento della nozione di insediamento civile in relazione alla assimilabilità di reflui che, pur provenienti da insediamenti non esclusivamente abitativi, consistessero in scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamento abitativi. Le Sezioni Unite valorizzarono in quell'arresto giurisprudenziale il dato sostanziale più di quello letterale, spostando dalla natura dell'attività a quella dello scarico il criterio discretivo dell'appartenenza degli insediamenti all'una o all'altra categoria, in aderenza alla finalità della legge sull'inquinamento delle acque di regolamentare gli scarichi indipendentemente dalla natura dell'attività svolta dagli insediamenti.
Dovendo, quindi, l'interpretazione privilegiare, nel dubbio, quella più aderente ai principi costituzionali (è in questa direzione che si è mossa la Corte Costituzionale nel dichiarare inammissibili, con la sentenza n. 314/83, tutte le censure sollevate nei confronti dell'art.l-quater lett.b) introdotto dalla legge n.690/76 in riferimento all'equiparazione degli insediamenti adibiti a prestazioni di servizi a quelli civili) e alla "ratio legis", è dalla natura e qualità dei reflui che si deve far dipendere la assimilabilità degli insediamenti a quelli produttivi o a quelli civili, secondo le regole e la disciplina di cui all'art.14 legge Merli.
In secondo luogo, la permissività di cui si parla nella sentenza in parola non significa esclusione di ogni controllo penalmente rilevante: anzi, le Sezioni Unite hanno posto in essere un auto avallo all'obbligo di adeguamento degli insediamenti civili alla disciplina generale. È in quest'ottica che trova spiegazione l'art.25 già cennato, che, tuttavia, per gli insediamenti civili preesistenti prevede, a titolo di disposizione transitoria, un divieto di aumento dell'inquinamento e, a titolo di disposizione finale, impone il rispetto delle prescrizioni locali e indirettamente della tabella C. Ora, è incongruo ritenere che gli insediamenti civili preesistenti siano soggetti ad obblighi certamente dai margini di notevole tolleranza e quelli nuovi siano svincolati da qualsiasi disciplina.
Una corretta e coordinata interpretazione delle norme in materia di autorizzazione, alla luce del principio affermato dalla citata sentenza 10.10.87 di queste Sezioni Unite circa la gradualità dello adeguamento degli scarichi in rapporto agli obbiettivi di fondo della legge Merli, impone l'affermazione del criterio per cui se per gli scarichi nuovi non vi sono eccezioni alla regola, penalmente sanzionata, della richiesta di autorizzazione, altrettanto non può dirsi per gli scarichi esistenti alla data del 13.6.76. L'art.15 cpv., infatti, prescrive tale obbligo solo per gli insediamenti produttivi esistenti, mentre i titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono tenuti a denunziare la loro posizione all'Autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti. Si tratta - come esattamente puntualizzato in dottrina di "denuncia" che è cosa diversa dalla "domanda di autorizzazione" e la cui mancata presentazione, di per sè, non è prevista dalla legge come reato. Infatti, l'art.21 cpv. - che è la norma incriminatrice speciale relativa all'obbligo della domanda di autorizzazione o rinnovo da parte dei titolari di scarichi industriali - prevede come reato le testè indicate omissioni per i soli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi, senza alcun richiamo - a questo punto vietato allo interprete, trattandosi di legge penale, che non ammette ermeneutica analogica - agli scarichi già esistenti da insediamento civili. Ne consegue che i titolari di detti scarichi non avevano, e non hanno, alcun obbligo diretto, penalmente sanzionato, di presentare domanda di autorizzazione. Soltanto se le regioni o i comuni, nel definire la disciplina degli scarichi da insediamento civili ex artt.14 e 15, abbiano previsto l'obbligo di richiedere autorizzazione anche per gli scarichi già esistenti provenienti dai prefati insediamenti, l'inosservanza di quest'obbligo potrà essere penalmente sanzionata dalla legge Merlí non di per sè, ma quale inottemperanza alle prescrizioni delle regioni ed enti locali relative a scarichi già esistenti, prevista come reato dallo art. 21 cpv. in relazione all'art.25. Nessun obbligo di autorizzazione deve, invece, ritenersi sussistente, dal punto di vista penale, quando il nuovo scarico da insediamento civile sia immesso in pubbliche fognature, stante il chiaro disposto dell'art.14, 1 comma, secondo il quale gli scarichi di tal genere sono sempre ammessi, purchè osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura. Esigere in siffatti casi l'autorizzazione come presupposto necessario del rispetto dei cennati regolamenti equivale alla creazione d'una nuova fattispecie penale non espressamente prevista dalla legge. È significativo in proposito che la stessa dottrina più attenta alla tutela dell'ambiente nell'interpretazione della legge Merli ammette la sufficienza, in materia, della domanda di allaccio in fognatura, nella quale deve ritenersi implicitamente compresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico di liquami domestici o a questi oggettivamente assimilabili nel senso precisato da queste Sezioni Unite.
Al difuori delle situazioni particolari dianzi indicate, deve affermarsi il principio per cui gli insediamenti civili nuovi sono soggetti allo obbligo dell'autorizzazione, oltre che ai limiti tabellari, fermo restando l'altro obbligo di conformarsi alle eventuali, ulteriori prescrizioni che le regioni ritenessero di imporre in sede di definizione della disciplina degli scarichi in questione, effettuata a mezzo dei piani di risanamento delle acque. E allora, se tutti gli argomenti testuali in favore della tesi della non necessità dell'autorizzazione cedono di fronte alla maggiore consistenza giuridica degli argomenti contrari, dianzí diffusamente illustrati, non sembrano sufficienti a favore di detta tesi le deduzioni tratte dai lavori preparatori - particolarmente travagliati - della legge Merli. A parte che tali deduzioni, pur se basate su analisi delle fonti d'innegabile importanza, non possono assumere valore decisivo sì da controbilanciare da soli la tesi che qui si sostiene, si osserva, in forza .d'un esame obbiettivo della legge quale essa vive ormai nella realtà sociale contemporanea, che la normativa in definitiva adottata, anche se ha abbandonato la stesura originaria contenente una particolareggiata disciplina degli scarichi civili, ivi compreso l'esplicito obbligo di autorizzazione, non ha eliminato del tutto l'obbligo stesso, ma ha soltanto ridotto e semplificato la disciplina degli scarichi civili, pretendendo un più graduale adeguamento di essi ai principi generali della legge e concedendo una normazione più permissiva soltanto per gli scarichi preesistenti.
Va, infine, notato che le direttive della Comunità economica europea non offrono supporti apprezzabili in favore dell'una o dell'altra tesi, nè la legge n.319.76 è stata emanata - a differenza del D.P.R. n.915/82 in materia di rifiuti solidi - in attuazione di determinate direttive di detta Comunità, sicchè non può affermarsi che una legislazione nazionale che prescindesse da un'autorizzazione per gli scarichi civili violerebbe le norme comunitarie. Anzi, in materia di fissazione di parametri diretti ad evitare effetti nocivi sull'ambiente idrico di alcune sostanze si stabilisce addirittura, nella direttiva n.76/464 (di pochi giorni antecedente alla legge Merli), che i paragrafi dell'art. 4 concernenti i parametri in parola non si applicano agli scarichi domestici, mentre la norma di cui all'art.6 ultimo paragrafo si riferisce ai settori industriali. Comunque, è noto che le direttive obbligano i destinatari soltanto per quanto attiene al risultato da raggiungere, lasciando liberi gli Stati membri di adottare le misure che più sembrano a loro opportune per il conseguimento dell'obbiettivo. Di efficacia immediata delle direttive può parlarsi solo a proposito delle direttive particolareggiate, di quelle, cioè, che contengono una disciplina talmente minuziosa d'una certa materia da escludere, in sostanza, qualsiasi discrezionalità degli Stati destinatari in ordine alla loro attuazione e non è sicuramente questa il caso delle direttive in tema di tutela delle acque dall'inquinamento secondo quanto sopra osservato.
L'ultimo argomento dell'indirizzo di giurisprudenza che sostiene la non necessità dell'autorizzazione per i nuovi scarichi civili la leva sulla asserita superfluità dell'autorizzazione, attesa la sottoposizione del nuovo insediamento al controllo preventivo dell'Autorità comunale in sede di concessione edilizia e a quello successivo in sede di certificato di abitabilità. Ma è evidente come i menzionati atti - finalizzati a tutt'affatto diversi scopi di governo dell'assetto del territorio e di garanzia di salubrità degli edifici - non siano idonei a soddisfare le specifiche esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento, che, come più volte osservato, richiedono un apposito giudizio di compatibilità ambientale che non può genericamente essere ricompreso nella concessione edilizia e nel certificato di abitabilità.
Applicando i principi dianzi stabiliti alla fattispecie di cui al ricorso del P.G. di Salerno, deve concludersi, pertanto, per la piena fondatezza di tale ricorso, il quale ha evidenziato la necessità che il AN per il suo fabbricato - composto da 8 appartamenti - si munisse della prescritta autorizzazione allo scarico, tanto più necessaria nel caso "de quo" ove si consideri che i liquami fuoruscivano da una conduttura, da cui i liquami stessi defluivano direttamente nel mare: situazione così grave da indurre il Comune di Pisciotta a revocare l'abitabilità in precedenza concessa.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli.
Roma, 31 maggio 1991.