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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 14428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14428 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore dell’imputato, che ha replicato agli argomenti del P.G., insistendo nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7.11.2024, la Corte di Appello di Napoli, all’esito di trattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, per quanto qui di interesse, nei confronti di PI TO, che, in sede di giudizio abbreviato, l’aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella qualità rivestita di legale rappresentante della società Lima Prefabbricati s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita il 4.1.2016, ha rideterminato la pena al medesimo inflitta, previo riconoscimento delle circostanze Penale Sent. Sez. 5 Num. 14428 Anno 2026 Presidente: EN EL Relatore: SE RE Data Udienza: 09/01/2026 2 attenuanti generiche, in anni due di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l’illogicità o comunque la insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla corretta individuazione dell'operazione di cessione di un ramo di azienda. Come è agevole riscontrare dalla lettura della motivazione, il giudice di secondo grado, ripercorrendo il medesimo percorso argomentativo del giudice di primo grado, ha fondato la dichiarazione di responsabilità del PI sull'asserito svuotamento del patrimonio della Lima Prefabbricati s.r.l. causato dal conferimento del ramo di aziende nella Lima Prefabbricati Industriali s.r.l. a prezzo incongruo rispetto all'effettivo valore economico (per soli euro 11.000, valore risultante dalla differenza tra il valore dei beni ceduti, impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi per circa euro 766.000 e l’ammontare dei debiti per circa 755.000 – di cui 546.000 verso fornitori e residuo verso dipendenti ed amministratori - tutti conferiti alla Lima Prefabbricati Industriali s.r.l. in occasione del conferimento del ramo di azienda). “Viceversa, in capo alla cedente Lima Prefabbricati – sempre secondo la ricostruzione della Corte di appello - rimasero ingenti passività tanto che nel bilancio relativo all'esercizio 2014 risultavano debiti per complessivi 2.184.388 €, di cui 1.121.282 € verso fornitori e 909.381 € debiti di natura fiscale, assistiti da privilegio. Nella relazione ex art. 33 legge fallimentare - si legge ancora nella sentenza impugnata - il curatore rilevava come la alienazione del ramo di azienda avesse comportato lo svuotamento del patrimonio della società fallita causando il dissesto della società [...]. In tal senso, secondo il curatore, depongono molteplici dati, tra i quali la mancata valutazione, nella relazione di stima allegata all'atto pubblico di cessione del ramo di azienda, delle rimanenze di merci per euro 145.664, delle disponibilità liquide per euro 10.746 e della totalità di crediti per euro 2.855.192 tutti indicati nel bilancio chiuso al 31/12/2013 della Lima Prefabbricati s.r.l. e che, anche in considerazione degli ingenti importi, non sarebbero potuti sparire al momento della cessione del ramo di azienda del 12 Aprile 2014, e dunque in appena quattro mesi (dalla chiusura del bilancio dell'anno 2013 alla data della relazione di stima), si da far ritenere falsato il valore della stima”. 3 Alla luce di tale ricostruzione, per i giudici di merito priva di giustificazione appare la cessione del ramo di azienda in argomento effettuata per il valore di soli 11.000 €, “se si considera che in capo alla fallita rimasero, come visto, ingenti debiti (anche di natura fiscale e assistiti da privilegio) i quali, senza il ramo produttivo dell'azienda ceduta ad una società di nuova costituzione ma pur sempre riferibile all'imputato PI TO, difficilmente potevano essere adempiuti dalla fallita, evitando la dichiarazione di insolvenza e il successivo fallimento”. In buona sostanza, la Corte di Appello non fa che appiattirsi sul resoconto che della vicenda aziendale fanno il curatore fallimentare, prima, ed il Tribunale di Avellino, poi, ignorando le censure che sul punto la difesa dell'imputato aveva mosso con l'atto di gravame e successivi nuovi motivi. Ed infatti, sulla dedotta errata valutazione della reale consistenza dell'operazione di conferimento del ramo di azienda nulla si scrive nella sentenza impugnata che si limita a ripetere, sulla falsariga di quanto già scritto dal giudice di primo grado, “ [...] al di là delle osservazioni difensive relative alla cessione del solo ramo produttivo dell'azienda, ciò che è nitidamente emerso è che l'iniziativa ‘economica’ frutto della cessione/conferimento di ramo di azienda ad un valore corrispondente alla differenza algebrica tra le attività e le passività, determinava lo svuotamento del patrimonio della Lima Prefabbricati s.r.l. che, privata degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, degli automezzi, dei mobili e delle macchine per ufficio, veniva condannata, di fatto, alla impossibilità di proseguire utilmente l'attività d’impresa, con conseguente sottrazione di ogni garanzia reale per i debiti non compresi nel trasferimento”. In realtà, la difesa aveva chiaramente evidenziato che il conferimento del ramo di azienda era relativo al solo ramo produttivo della Lima Prefabbricati e che, pertanto, il valore economico dell'operazione doveva giocoforza avere ad oggetto esclusivamente le componenti attive e passive inerenti alla produzione, con esclusione, dunque, di passività pari ad euro 2.184.388 ed attività pari ad euro 3.011.602, che rimanevano (e dovevano rimanere) in capo alla Lima Prefabbricati s.r.l. Quest'ultima, infatti, detenendo ancora il ramo commerciale continuava a proseguire l'attività di impresa ovviamente limitata alla vendita e non più alla produzione ma sul punto il giudice di appello omette ogni osservazione. In ordine alle attività presuntivamente attribuite in maniera fraudolenta alla Lima Prefabbricati Industriali s.r.l. il giudicante scrive:” [...] nessuna spiegazione è stata fornita dall'imputato o dal suo difensore circa le sorti delle rimanenze di merci per euro 145.664, delle disponibilità liquide per euro 10.746 e dei crediti per euro 2.855.192 radicati nel bilancio della Lima Prefabbricati s.r.l. chiuso al 31/12/2013 che certamente non potevano sparire nel giro di pochissimi mesi”. 4 È evidente la totale illogicità di tale affermazione dal momento che l'imputato non soltanto non avrebbe dovuto (per il principio di non colpevolezza) provare alcunché, ma soprattutto non avrebbe potuto provare alcunché. Come emerso dagli atti, e come dimostra la stessa mancata contestazione al PI dell'ipotesi di bancarotta documentale addebitata al solo coimputato IT, il PI non era, e non è, in possesso della documentazione contabile della fallita, non poteva quindi egli fornire alcuna spiegazione in ordine alle sorti delle attività rimaste in capo al ramo commerciale della Lima Prefabbricati s.r.l. Era difatti il liquidatore volontario ad omettere di produrre la documentazione contabile e per questo veniva condannato per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. Non di certo, dunque, può addebitarsi la colpa al PI, senza che lo stesso sia imputato per bancarotta documentale e tra l'altro ammettendo contestualmente che il PI non aveva a disposizione alcuna documentazione. Pertanto, una tale argomentazione è del tutto contraddittoria oltre che illogica. Concludendo, la sentenza impugnata non rende alcuna motivazione sulla dedotta reale consistenza dell'operazione di conferimento. Quanto poi all'operazione di acquisizione di crediti da parte della società fallita, i giudici di merito pongono a base della dichiarazione di responsabilità del PI anche una circostanza mai contestata e precisamente l'acquisizione da parte della società fallita di crediti difficilmente recuperabili come attestato dai numerosi procedimenti civili promossi. Orbene tale circostanza contraddice clamorosamente l'affermazione di sparizione dei crediti riportati nel bilancio del 2013. Infatti, se sono stati promossi i procedimenti per il recupero (tra l'altro la difficoltà di recupero originaria è solo una suggestione sfornita di alcun elemento probatorio), è evidente che in capo alla fallita vi erano dei crediti da discutere. Né, evidentemente, i temi dedotti risultano affrontati e risolti nella sentenza di primo grado, sicché l'integrale richiamo alla stessa, per relationem, non vale a sanare il vizio di motivazione. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 521 del codice di rito per inosservanza di una norma processuale stabilità a pena di nullità, in ordine all'operazione di cessione dei crediti dalla società Lima s.r.l. alla Lima Prefabbricati s.r.l. Nel motivare la responsabilità del PI per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (rectius dissipativa), il giudice di secondo grado scrive: “pochi mesi prima della cessione del ramo di azienda, con scrittura privata del 10 gennaio 2014, la società madre Lima s.r.l., rimasta nella disponibilità del PI TO, cedeva alla Lima Prefabbricati (società fallita) crediti per euro 893.000 in cambio della liberazione di debiti di pari importo che, asseritamente, la prima società aveva contratto nei confronti della seconda;
tuttavia tali crediti furono 5 contestati da debitori ceduti costringendo la Lima Prefabbricati a instaurare esosi giudizi civili che, ovviamente, senza la suddetta cessione avrebbe dovuto affrontare la società madre [...] la simultanea decisione del PI di cedere crediti di difficile esazione della Lima s.r.l. alla società poi fallita (compensando i debiti di cui la prima società era gravata nei confronti della seconda), costretta ad agire legalmente chiedendo l'emissione di numerosi decreti ingiuntivi per ottenere liquidità, ha evidentemente e ulteriormente aggravato la situazione patrimoniale della Lima Prefabbricata s.r.l. Pertanto è certo che le condotte poste in essere dal PI TO, socio unico e legale rappresentante delle società interessate dal presente procedimento, integrano gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dal momento che la cessione del ramo di azienda ad un valore fortemente sottostimato, la decisione di lasciare in capo alla Lima Prefabbricati s.r.l. ingenti passività (come visto anche debiti di natura fiscale assistiti da privilegio) e di trasferire, anziché liquidità, crediti di difficile esazione (a compensazione dei crediti vantati nei confronti della Lima s.r.l.) hanno arrecato evidente pregiudizio ai creditori della fallita che hanno visto alienare a terzi e sottrarre alla loro garanzia patrimoniale le attività della società medesima senza adeguato corrispettivo”. In buona sostanza il Giudice d'appello conferma la condanna del ricorrente sulla base di una contestazione diversa rispetto a quella oggetto dell'imputazione. Infatti, PI veniva tratto a giudizio per l'asserito svuotamento del patrimonio della Lima Prefabbricati causato dal conferimento ad un valore incongruo del relativo ramo d'azienda della Lima Prefabbricati nella Lima Prefabbricati Industriali, in motivazione, invece, i giudici ritengono fondata la responsabilità dell'imputato anche sulla base dell'avvenuta cessione pro-soluto dalla Lima s.r.l. alla Lima Prefabbricati di crediti ritenuti di difficile esazione. Orbene la contestazione di un fatto ulteriore e diverso da quello di cui all'imputazione comporta, come noto, una compromissione dei diritti difensivi dell'imputato. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso,
contro
- deducendo agli argomenti del P.G. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1.1. Infondato è innanzitutto il primo motivo, non potendosi ritenere illogica né insufficiente o contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata in punto di individuazione dell'operazione di cessione di ramo di azienda. Al PI veniva contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché, quale legale rappresentante della società Lima prefabbricati SRL, distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava, in tutto o in parte, i beni della società e in particolare conferiva per atto pubblico, in data 12 Aprile 2014, il ramo di azienda corrente in Flumeri della società fallita comprensivo di debiti e crediti aziendali e delle attrezzature indicate nel valore di stima, conferendolo alla società Lima Prefabbricati Industriali s.r.l., contestualmente costituita, per un importo di euro 11.000, risultante dalla differenza algebrica tra valore delle attività e passività indicate nella relazione di stima allegata all'atto nella quale non venivano menzionate rimanenze di merci per euro 145.644, disponibilità liquide per euro 10.746 né crediti per euro 2.855.192 radicati nel bilancio chiuso al 31/12/2013. Dalla lettura delle motivazioni delle pronunce di merito, emerge che la Lima Prefabbricati s.r.l., con oggetto sociale la produzione industriale e la vendita di manufatti in argilla e strutture prefabbricate e manufatti in cemento realizzati presso l'impianto sito in Flumeri, è nata in [...] atto di scissione del 11.5.2011 della LIMA s.r.l. che vedeva il trasferimento ad essa di tutti i rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro e di locazione, i debiti e i crediti (ad eccezione del patrimonio immobiliare rimasto in capo alla cedente), deciso dal PI, unico socio ed amministratore di entrambe le società. L’affermazione di responsabilità del PI si fonda sull'accertato svuotamento del patrimonio della Lima Prefabbricati da parte del predetto, causato dal conferimento del ramo di azienda, in data 12 aprile 2014, nella Lima Prefabbricati Industriali s.r.l. (contestualmente costituita), a prezzo incongruo rispetto all'effettivo valore economico (per soli euro 11.000, valore risultante dalla differenza tra il valore dei beni ceduti, impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi per circa euro 766.000 e l’ammontare dei debiti per circa 755.000 – di cui 546.000 verso fornitori e residuo verso dipendenti ed amministratori - tutti conferiti alla Lima Prefabbricati Industriali s.r.l. in occasione del conferimento del ramo di azienda). In particolare, i giudici di merito ritengono che sia priva di giustificazione la cessione del ramo di azienda in argomento, se si considera che in capo alla fallita 7 rimasero ingenti passività (anche di natura fiscale e assistiti da privilegio), tanto che nel bilancio relativo all'esercizio 2014, risultavano debiti per complessivi 2.184.388 €, di cui 1.121.282 € verso fornitori e 909.381 € debiti di natura fiscale, assistiti da privilegio, “i quali, senza il ramo produttivo dell'azienda ceduto alla società di nuova costituzione, ma pur sempre riferibile all'imputato PI TO, difficilmente potevano essere adempiuti dalla fallita, evitando la dichiarazione di insolvenza e il successivo fallimento” (così, nella sentenza impugnata a pag. 14). A fronte di tale ricostruzione le censure mosse, già con l’atto di appello, dalla difesa, sulla base della relazione tecnica di parte del dott. Duraccio, e qui reiterate col primo motivo di ricorso in scrutinio, sono state reputate infondate dalla Corte di merito, che ha ritenuto che l'operazione, a differenza di quanto sostenuto dal difensore, non potesse considerarsi un atto neutro per la società fallita per aver determinato la cessione esclusivamente del ramo produttivo della società – circostanza che avrebbe comportato, secondo la difesa, l’imputazione delle solo componenti attive e passive inerenti alla produzione con esclusione delle rimanenze di merci, delle disponibilità liquide e dei crediti indicati nel bilancio chiuso al 31/12/2013. In buona sostanza - come emerge dalla stessa descrizione dell’oggetto sociale - il ramo produttivo costituiva il fulcro dell’attività della fallita rispetto al quale quello commerciale era evidentemente un corollario. E ciò trova conferma anche proprio in quanto ebbe a verificarsi in conseguenza della cessione del ramo di azienda. I giudici di merito hanno, invero, posto in evidenza come, a seguito dell’alienazione del ramo di azienda, dopo soli otto mesi, nel gennaio 2015, la società veniva posta in liquidazione con nomina di IT GI in qualità di liquidatore, e dopo un ulteriore anno veniva dichiarata fallita. E, quanto alla fase della liquidazione collegata all’ IT, non hanno mancato di rappresentare che la curatela aveva verificato che la sede della società era stata trasferita ad Atripalda presso un indirizzo risultato inesistente, e poi in Brusciano presso l'abitazione dell'IT, il quale aveva dichiarato di aver percepito per l'incarico conferitogli euro 500 mensili, corrispostigli direttamente dal Sanpietro, di essere stato presso la sede di Atripalda in due sole occasioni e di aver recuperato crediti per euro 50.000, senza tuttavia produrre documentazione a sostegno o indicare i nominativi dei creditori che avevano ricevuto i pagamenti. Indi, nella sentenza impugnata rimane fermo quanto ricostruito dal curatore sulla base dei molteplici dati emersi, tra i quali la mancata valutazione, nella relazione di stima allegata all'atto pubblico di cessione del ramo di azienda, delle 8 rimanenze di merci per euro 145.664, delle disponibilità liquide per euro 10.746 e della totalità di crediti per euro 2.855.192, tutti indicati nel bilancio chiuso al 31/12/2013 della Lima Prefabbricati s.r.l. e che, anche in considerazione degli ingenti importi, non sarebbero potuti sparire al momento della cessione del ramo di azienda del 12 Aprile 2014, e dunque in appena quattro mesi (dalla chiusura del bilancio dell'anno 2013 alla data della relazione di stima), si da far ritenere falsato il valore della stima” (così, nella sentenza impugnata a pag. 10). In ordine a tali dati positivi emersi, la Corte di merito aggiunge ” [...] nessuna spiegazione è stata fornita dall'imputato o dal suo difensore circa le sorti delle rimanenze di merci per euro 145.664, delle disponibilità liquide per euro 10.746 e dei crediti per euro 2.855.192 radicati nel bilancio della Lima Prefabbricati s.r.l. chiuso al 31/12/2013 che certamente non potevano sparire nel giro di pochissimi mesi”. Rimanenze di merci e disponibilità liquide, quindi, comunque non rinvenute dal curatore. E, quanto agli ingenti crediti che la difesa vorrebbe riferibili unicamente al cd. ramo commerciale, del tutto genericamente il ricorso reitera la questione della loro scomputabilità e non riferibilità al ramo produttivo ceduto. La sentenza impugnata ha quindi concluso che “di là delle osservazioni difensive relative alla cessione del solo ramo produttivo dell'azienda, ciò che è nitidamente emerso è che l'iniziativa ‘economica’ frutto della cessione/conferimento di ramo di azienda ad un valore corrispondente alla differenza algebrica tra le attività e le passività, determinava lo svuotamento del patrimonio della Lima Prefabbricati s.r.l. che, privata degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, degli automezzi, dei mobili e delle macchine per ufficio, veniva condannata, di fatto, alla impossibilità di proseguire utilmente l'attività d’impresa, con conseguente sottrazione di ogni garanzia reale per i debiti non compresi nel trasferimento”. A fronte di tale complessiva ricostruzione, che non lasica in ombra anche il ruolo assunto dal liquidatore, a ben vedere il ricorso si limita ad affermare che l'imputato non soltanto non avrebbe dovuto (per il principio di non colpevolezza) provare alcunché, ma soprattutto non avrebbe potuto provare alcunché – in particolare fornire una spiegazione in ordine alle sorti delle attività che secondo la sua impostazione sarebbero rimaste in capo al ramo commerciale della Lima Prefabbricati s.r.l. - perché non era in possesso della documentazione contabile della fallita consegnata al liquidatore. Quanto, infine, alla generica doglianza circa la considerazione dell'operazione di acquisizione di crediti da parte della società fallita, non oggetto di imputazione, 9 trattasi, all’evidenza, di una circostanza che viene dai giudici di merito riferita unicamente nell’ambito del contesto complessivo da essi opportunamente tracciato. 2.2. Alla luce di quanto testé evidenziato, rimane infondato anche il secondo motivo di ricorso, non potendosi affermare che il Giudice d'appello abbia confermato la condanna del ricorrente sulla base di una contestazione diversa rispetto a quella oggetto dell'imputazione. Il riferimento al fatto, riportato in ricorso, che “[...] pochi mesi prima della cessione del ramo di azienda, con scrittura privata del 10 gennaio 2014, la società madre Lima s.r.l., rimasta nella disponibilità del PI TO, cedeva alla Lima Prefabbricati (società fallita) crediti per euro 893.000 in cambio della liberazione di debiti di pari importo che, asseritamente, la prima società aveva contratto nei confronti della seconda;
tuttavia tali crediti furono contestati da debitori ceduti costringendo la Lima Prefabbricati a instaurare esosi giudizi civili che, ovviamente, senza la suddetta cessione avrebbe dovuto affrontare la società madre”, è, infatti, contenuto alla pag. 10 della sentenza impugnata, ossia nella parte dedicata alla descrizione della vicenda complessiva in cui si inseriscono i fatti espressamente addebitati al ricorrente, e poi puntualmente passati in rassegna dalla Corte di merito. Né tanto meno alcunché aggiunge in termini di incidenza ai fini della configurazione del reato, la circostanza che a pag. 15 la Corte di merito abbia ripreso il profilo della “simultanea decisione del PI di cedere crediti di difficile esazione della Lima s.r.l. alla società poi fallita (compensando i debiti di cui la prima società era gravata nei confronti della seconda), costretta ad agire legalmente chiedendo l'emissione di numerosi decreti ingiuntivi per ottenere liquidità”, essendosi al riguardo essa limitata ad affermare che ciò “ha evidentemente e ulteriormente aggravato la situazione patrimoniale della Lima Prefabbricata s.r.l.”, concludendo, quanto alla integrazione del reato, che le condotte poste in essere dall’imputato “[...] hanno arrecato evidente pregiudizio ai creditori della fallita che hanno visto alienare a terzi e sottrarre alla loro garanzia patrimoniale le attività della società medesima senza adeguato corrispettivo”. E’, comunque, rimasta ancorata allo svuotamento della società la valutazione di conferma della sussistenza del reato e della responsabilità dell’imputato. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. 10
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RE SE EL EN
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore dell’imputato, che ha replicato agli argomenti del P.G., insistendo nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7.11.2024, la Corte di Appello di Napoli, all’esito di trattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, per quanto qui di interesse, nei confronti di PI TO, che, in sede di giudizio abbreviato, l’aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella qualità rivestita di legale rappresentante della società Lima Prefabbricati s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita il 4.1.2016, ha rideterminato la pena al medesimo inflitta, previo riconoscimento delle circostanze Penale Sent. Sez. 5 Num. 14428 Anno 2026 Presidente: EN EL Relatore: SE RE Data Udienza: 09/01/2026 2 attenuanti generiche, in anni due di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l’illogicità o comunque la insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla corretta individuazione dell'operazione di cessione di un ramo di azienda. Come è agevole riscontrare dalla lettura della motivazione, il giudice di secondo grado, ripercorrendo il medesimo percorso argomentativo del giudice di primo grado, ha fondato la dichiarazione di responsabilità del PI sull'asserito svuotamento del patrimonio della Lima Prefabbricati s.r.l. causato dal conferimento del ramo di aziende nella Lima Prefabbricati Industriali s.r.l. a prezzo incongruo rispetto all'effettivo valore economico (per soli euro 11.000, valore risultante dalla differenza tra il valore dei beni ceduti, impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi per circa euro 766.000 e l’ammontare dei debiti per circa 755.000 – di cui 546.000 verso fornitori e residuo verso dipendenti ed amministratori - tutti conferiti alla Lima Prefabbricati Industriali s.r.l. in occasione del conferimento del ramo di azienda). “Viceversa, in capo alla cedente Lima Prefabbricati – sempre secondo la ricostruzione della Corte di appello - rimasero ingenti passività tanto che nel bilancio relativo all'esercizio 2014 risultavano debiti per complessivi 2.184.388 €, di cui 1.121.282 € verso fornitori e 909.381 € debiti di natura fiscale, assistiti da privilegio. Nella relazione ex art. 33 legge fallimentare - si legge ancora nella sentenza impugnata - il curatore rilevava come la alienazione del ramo di azienda avesse comportato lo svuotamento del patrimonio della società fallita causando il dissesto della società [...]. In tal senso, secondo il curatore, depongono molteplici dati, tra i quali la mancata valutazione, nella relazione di stima allegata all'atto pubblico di cessione del ramo di azienda, delle rimanenze di merci per euro 145.664, delle disponibilità liquide per euro 10.746 e della totalità di crediti per euro 2.855.192 tutti indicati nel bilancio chiuso al 31/12/2013 della Lima Prefabbricati s.r.l. e che, anche in considerazione degli ingenti importi, non sarebbero potuti sparire al momento della cessione del ramo di azienda del 12 Aprile 2014, e dunque in appena quattro mesi (dalla chiusura del bilancio dell'anno 2013 alla data della relazione di stima), si da far ritenere falsato il valore della stima”. 3 Alla luce di tale ricostruzione, per i giudici di merito priva di giustificazione appare la cessione del ramo di azienda in argomento effettuata per il valore di soli 11.000 €, “se si considera che in capo alla fallita rimasero, come visto, ingenti debiti (anche di natura fiscale e assistiti da privilegio) i quali, senza il ramo produttivo dell'azienda ceduta ad una società di nuova costituzione ma pur sempre riferibile all'imputato PI TO, difficilmente potevano essere adempiuti dalla fallita, evitando la dichiarazione di insolvenza e il successivo fallimento”. In buona sostanza, la Corte di Appello non fa che appiattirsi sul resoconto che della vicenda aziendale fanno il curatore fallimentare, prima, ed il Tribunale di Avellino, poi, ignorando le censure che sul punto la difesa dell'imputato aveva mosso con l'atto di gravame e successivi nuovi motivi. Ed infatti, sulla dedotta errata valutazione della reale consistenza dell'operazione di conferimento del ramo di azienda nulla si scrive nella sentenza impugnata che si limita a ripetere, sulla falsariga di quanto già scritto dal giudice di primo grado, “ [...] al di là delle osservazioni difensive relative alla cessione del solo ramo produttivo dell'azienda, ciò che è nitidamente emerso è che l'iniziativa ‘economica’ frutto della cessione/conferimento di ramo di azienda ad un valore corrispondente alla differenza algebrica tra le attività e le passività, determinava lo svuotamento del patrimonio della Lima Prefabbricati s.r.l. che, privata degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, degli automezzi, dei mobili e delle macchine per ufficio, veniva condannata, di fatto, alla impossibilità di proseguire utilmente l'attività d’impresa, con conseguente sottrazione di ogni garanzia reale per i debiti non compresi nel trasferimento”. In realtà, la difesa aveva chiaramente evidenziato che il conferimento del ramo di azienda era relativo al solo ramo produttivo della Lima Prefabbricati e che, pertanto, il valore economico dell'operazione doveva giocoforza avere ad oggetto esclusivamente le componenti attive e passive inerenti alla produzione, con esclusione, dunque, di passività pari ad euro 2.184.388 ed attività pari ad euro 3.011.602, che rimanevano (e dovevano rimanere) in capo alla Lima Prefabbricati s.r.l. Quest'ultima, infatti, detenendo ancora il ramo commerciale continuava a proseguire l'attività di impresa ovviamente limitata alla vendita e non più alla produzione ma sul punto il giudice di appello omette ogni osservazione. In ordine alle attività presuntivamente attribuite in maniera fraudolenta alla Lima Prefabbricati Industriali s.r.l. il giudicante scrive:” [...] nessuna spiegazione è stata fornita dall'imputato o dal suo difensore circa le sorti delle rimanenze di merci per euro 145.664, delle disponibilità liquide per euro 10.746 e dei crediti per euro 2.855.192 radicati nel bilancio della Lima Prefabbricati s.r.l. chiuso al 31/12/2013 che certamente non potevano sparire nel giro di pochissimi mesi”. 4 È evidente la totale illogicità di tale affermazione dal momento che l'imputato non soltanto non avrebbe dovuto (per il principio di non colpevolezza) provare alcunché, ma soprattutto non avrebbe potuto provare alcunché. Come emerso dagli atti, e come dimostra la stessa mancata contestazione al PI dell'ipotesi di bancarotta documentale addebitata al solo coimputato IT, il PI non era, e non è, in possesso della documentazione contabile della fallita, non poteva quindi egli fornire alcuna spiegazione in ordine alle sorti delle attività rimaste in capo al ramo commerciale della Lima Prefabbricati s.r.l. Era difatti il liquidatore volontario ad omettere di produrre la documentazione contabile e per questo veniva condannato per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. Non di certo, dunque, può addebitarsi la colpa al PI, senza che lo stesso sia imputato per bancarotta documentale e tra l'altro ammettendo contestualmente che il PI non aveva a disposizione alcuna documentazione. Pertanto, una tale argomentazione è del tutto contraddittoria oltre che illogica. Concludendo, la sentenza impugnata non rende alcuna motivazione sulla dedotta reale consistenza dell'operazione di conferimento. Quanto poi all'operazione di acquisizione di crediti da parte della società fallita, i giudici di merito pongono a base della dichiarazione di responsabilità del PI anche una circostanza mai contestata e precisamente l'acquisizione da parte della società fallita di crediti difficilmente recuperabili come attestato dai numerosi procedimenti civili promossi. Orbene tale circostanza contraddice clamorosamente l'affermazione di sparizione dei crediti riportati nel bilancio del 2013. Infatti, se sono stati promossi i procedimenti per il recupero (tra l'altro la difficoltà di recupero originaria è solo una suggestione sfornita di alcun elemento probatorio), è evidente che in capo alla fallita vi erano dei crediti da discutere. Né, evidentemente, i temi dedotti risultano affrontati e risolti nella sentenza di primo grado, sicché l'integrale richiamo alla stessa, per relationem, non vale a sanare il vizio di motivazione. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 521 del codice di rito per inosservanza di una norma processuale stabilità a pena di nullità, in ordine all'operazione di cessione dei crediti dalla società Lima s.r.l. alla Lima Prefabbricati s.r.l. Nel motivare la responsabilità del PI per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (rectius dissipativa), il giudice di secondo grado scrive: “pochi mesi prima della cessione del ramo di azienda, con scrittura privata del 10 gennaio 2014, la società madre Lima s.r.l., rimasta nella disponibilità del PI TO, cedeva alla Lima Prefabbricati (società fallita) crediti per euro 893.000 in cambio della liberazione di debiti di pari importo che, asseritamente, la prima società aveva contratto nei confronti della seconda;
tuttavia tali crediti furono 5 contestati da debitori ceduti costringendo la Lima Prefabbricati a instaurare esosi giudizi civili che, ovviamente, senza la suddetta cessione avrebbe dovuto affrontare la società madre [...] la simultanea decisione del PI di cedere crediti di difficile esazione della Lima s.r.l. alla società poi fallita (compensando i debiti di cui la prima società era gravata nei confronti della seconda), costretta ad agire legalmente chiedendo l'emissione di numerosi decreti ingiuntivi per ottenere liquidità, ha evidentemente e ulteriormente aggravato la situazione patrimoniale della Lima Prefabbricata s.r.l. Pertanto è certo che le condotte poste in essere dal PI TO, socio unico e legale rappresentante delle società interessate dal presente procedimento, integrano gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dal momento che la cessione del ramo di azienda ad un valore fortemente sottostimato, la decisione di lasciare in capo alla Lima Prefabbricati s.r.l. ingenti passività (come visto anche debiti di natura fiscale assistiti da privilegio) e di trasferire, anziché liquidità, crediti di difficile esazione (a compensazione dei crediti vantati nei confronti della Lima s.r.l.) hanno arrecato evidente pregiudizio ai creditori della fallita che hanno visto alienare a terzi e sottrarre alla loro garanzia patrimoniale le attività della società medesima senza adeguato corrispettivo”. In buona sostanza il Giudice d'appello conferma la condanna del ricorrente sulla base di una contestazione diversa rispetto a quella oggetto dell'imputazione. Infatti, PI veniva tratto a giudizio per l'asserito svuotamento del patrimonio della Lima Prefabbricati causato dal conferimento ad un valore incongruo del relativo ramo d'azienda della Lima Prefabbricati nella Lima Prefabbricati Industriali, in motivazione, invece, i giudici ritengono fondata la responsabilità dell'imputato anche sulla base dell'avvenuta cessione pro-soluto dalla Lima s.r.l. alla Lima Prefabbricati di crediti ritenuti di difficile esazione. Orbene la contestazione di un fatto ulteriore e diverso da quello di cui all'imputazione comporta, come noto, una compromissione dei diritti difensivi dell'imputato. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso,
contro
- deducendo agli argomenti del P.G. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1.1. Infondato è innanzitutto il primo motivo, non potendosi ritenere illogica né insufficiente o contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata in punto di individuazione dell'operazione di cessione di ramo di azienda. Al PI veniva contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché, quale legale rappresentante della società Lima prefabbricati SRL, distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava, in tutto o in parte, i beni della società e in particolare conferiva per atto pubblico, in data 12 Aprile 2014, il ramo di azienda corrente in Flumeri della società fallita comprensivo di debiti e crediti aziendali e delle attrezzature indicate nel valore di stima, conferendolo alla società Lima Prefabbricati Industriali s.r.l., contestualmente costituita, per un importo di euro 11.000, risultante dalla differenza algebrica tra valore delle attività e passività indicate nella relazione di stima allegata all'atto nella quale non venivano menzionate rimanenze di merci per euro 145.644, disponibilità liquide per euro 10.746 né crediti per euro 2.855.192 radicati nel bilancio chiuso al 31/12/2013. Dalla lettura delle motivazioni delle pronunce di merito, emerge che la Lima Prefabbricati s.r.l., con oggetto sociale la produzione industriale e la vendita di manufatti in argilla e strutture prefabbricate e manufatti in cemento realizzati presso l'impianto sito in Flumeri, è nata in [...] atto di scissione del 11.5.2011 della LIMA s.r.l. che vedeva il trasferimento ad essa di tutti i rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro e di locazione, i debiti e i crediti (ad eccezione del patrimonio immobiliare rimasto in capo alla cedente), deciso dal PI, unico socio ed amministratore di entrambe le società. L’affermazione di responsabilità del PI si fonda sull'accertato svuotamento del patrimonio della Lima Prefabbricati da parte del predetto, causato dal conferimento del ramo di azienda, in data 12 aprile 2014, nella Lima Prefabbricati Industriali s.r.l. (contestualmente costituita), a prezzo incongruo rispetto all'effettivo valore economico (per soli euro 11.000, valore risultante dalla differenza tra il valore dei beni ceduti, impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi per circa euro 766.000 e l’ammontare dei debiti per circa 755.000 – di cui 546.000 verso fornitori e residuo verso dipendenti ed amministratori - tutti conferiti alla Lima Prefabbricati Industriali s.r.l. in occasione del conferimento del ramo di azienda). In particolare, i giudici di merito ritengono che sia priva di giustificazione la cessione del ramo di azienda in argomento, se si considera che in capo alla fallita 7 rimasero ingenti passività (anche di natura fiscale e assistiti da privilegio), tanto che nel bilancio relativo all'esercizio 2014, risultavano debiti per complessivi 2.184.388 €, di cui 1.121.282 € verso fornitori e 909.381 € debiti di natura fiscale, assistiti da privilegio, “i quali, senza il ramo produttivo dell'azienda ceduto alla società di nuova costituzione, ma pur sempre riferibile all'imputato PI TO, difficilmente potevano essere adempiuti dalla fallita, evitando la dichiarazione di insolvenza e il successivo fallimento” (così, nella sentenza impugnata a pag. 14). A fronte di tale ricostruzione le censure mosse, già con l’atto di appello, dalla difesa, sulla base della relazione tecnica di parte del dott. Duraccio, e qui reiterate col primo motivo di ricorso in scrutinio, sono state reputate infondate dalla Corte di merito, che ha ritenuto che l'operazione, a differenza di quanto sostenuto dal difensore, non potesse considerarsi un atto neutro per la società fallita per aver determinato la cessione esclusivamente del ramo produttivo della società – circostanza che avrebbe comportato, secondo la difesa, l’imputazione delle solo componenti attive e passive inerenti alla produzione con esclusione delle rimanenze di merci, delle disponibilità liquide e dei crediti indicati nel bilancio chiuso al 31/12/2013. In buona sostanza - come emerge dalla stessa descrizione dell’oggetto sociale - il ramo produttivo costituiva il fulcro dell’attività della fallita rispetto al quale quello commerciale era evidentemente un corollario. E ciò trova conferma anche proprio in quanto ebbe a verificarsi in conseguenza della cessione del ramo di azienda. I giudici di merito hanno, invero, posto in evidenza come, a seguito dell’alienazione del ramo di azienda, dopo soli otto mesi, nel gennaio 2015, la società veniva posta in liquidazione con nomina di IT GI in qualità di liquidatore, e dopo un ulteriore anno veniva dichiarata fallita. E, quanto alla fase della liquidazione collegata all’ IT, non hanno mancato di rappresentare che la curatela aveva verificato che la sede della società era stata trasferita ad Atripalda presso un indirizzo risultato inesistente, e poi in Brusciano presso l'abitazione dell'IT, il quale aveva dichiarato di aver percepito per l'incarico conferitogli euro 500 mensili, corrispostigli direttamente dal Sanpietro, di essere stato presso la sede di Atripalda in due sole occasioni e di aver recuperato crediti per euro 50.000, senza tuttavia produrre documentazione a sostegno o indicare i nominativi dei creditori che avevano ricevuto i pagamenti. Indi, nella sentenza impugnata rimane fermo quanto ricostruito dal curatore sulla base dei molteplici dati emersi, tra i quali la mancata valutazione, nella relazione di stima allegata all'atto pubblico di cessione del ramo di azienda, delle 8 rimanenze di merci per euro 145.664, delle disponibilità liquide per euro 10.746 e della totalità di crediti per euro 2.855.192, tutti indicati nel bilancio chiuso al 31/12/2013 della Lima Prefabbricati s.r.l. e che, anche in considerazione degli ingenti importi, non sarebbero potuti sparire al momento della cessione del ramo di azienda del 12 Aprile 2014, e dunque in appena quattro mesi (dalla chiusura del bilancio dell'anno 2013 alla data della relazione di stima), si da far ritenere falsato il valore della stima” (così, nella sentenza impugnata a pag. 10). In ordine a tali dati positivi emersi, la Corte di merito aggiunge ” [...] nessuna spiegazione è stata fornita dall'imputato o dal suo difensore circa le sorti delle rimanenze di merci per euro 145.664, delle disponibilità liquide per euro 10.746 e dei crediti per euro 2.855.192 radicati nel bilancio della Lima Prefabbricati s.r.l. chiuso al 31/12/2013 che certamente non potevano sparire nel giro di pochissimi mesi”. Rimanenze di merci e disponibilità liquide, quindi, comunque non rinvenute dal curatore. E, quanto agli ingenti crediti che la difesa vorrebbe riferibili unicamente al cd. ramo commerciale, del tutto genericamente il ricorso reitera la questione della loro scomputabilità e non riferibilità al ramo produttivo ceduto. La sentenza impugnata ha quindi concluso che “di là delle osservazioni difensive relative alla cessione del solo ramo produttivo dell'azienda, ciò che è nitidamente emerso è che l'iniziativa ‘economica’ frutto della cessione/conferimento di ramo di azienda ad un valore corrispondente alla differenza algebrica tra le attività e le passività, determinava lo svuotamento del patrimonio della Lima Prefabbricati s.r.l. che, privata degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, degli automezzi, dei mobili e delle macchine per ufficio, veniva condannata, di fatto, alla impossibilità di proseguire utilmente l'attività d’impresa, con conseguente sottrazione di ogni garanzia reale per i debiti non compresi nel trasferimento”. A fronte di tale complessiva ricostruzione, che non lasica in ombra anche il ruolo assunto dal liquidatore, a ben vedere il ricorso si limita ad affermare che l'imputato non soltanto non avrebbe dovuto (per il principio di non colpevolezza) provare alcunché, ma soprattutto non avrebbe potuto provare alcunché – in particolare fornire una spiegazione in ordine alle sorti delle attività che secondo la sua impostazione sarebbero rimaste in capo al ramo commerciale della Lima Prefabbricati s.r.l. - perché non era in possesso della documentazione contabile della fallita consegnata al liquidatore. Quanto, infine, alla generica doglianza circa la considerazione dell'operazione di acquisizione di crediti da parte della società fallita, non oggetto di imputazione, 9 trattasi, all’evidenza, di una circostanza che viene dai giudici di merito riferita unicamente nell’ambito del contesto complessivo da essi opportunamente tracciato. 2.2. Alla luce di quanto testé evidenziato, rimane infondato anche il secondo motivo di ricorso, non potendosi affermare che il Giudice d'appello abbia confermato la condanna del ricorrente sulla base di una contestazione diversa rispetto a quella oggetto dell'imputazione. Il riferimento al fatto, riportato in ricorso, che “[...] pochi mesi prima della cessione del ramo di azienda, con scrittura privata del 10 gennaio 2014, la società madre Lima s.r.l., rimasta nella disponibilità del PI TO, cedeva alla Lima Prefabbricati (società fallita) crediti per euro 893.000 in cambio della liberazione di debiti di pari importo che, asseritamente, la prima società aveva contratto nei confronti della seconda;
tuttavia tali crediti furono contestati da debitori ceduti costringendo la Lima Prefabbricati a instaurare esosi giudizi civili che, ovviamente, senza la suddetta cessione avrebbe dovuto affrontare la società madre”, è, infatti, contenuto alla pag. 10 della sentenza impugnata, ossia nella parte dedicata alla descrizione della vicenda complessiva in cui si inseriscono i fatti espressamente addebitati al ricorrente, e poi puntualmente passati in rassegna dalla Corte di merito. Né tanto meno alcunché aggiunge in termini di incidenza ai fini della configurazione del reato, la circostanza che a pag. 15 la Corte di merito abbia ripreso il profilo della “simultanea decisione del PI di cedere crediti di difficile esazione della Lima s.r.l. alla società poi fallita (compensando i debiti di cui la prima società era gravata nei confronti della seconda), costretta ad agire legalmente chiedendo l'emissione di numerosi decreti ingiuntivi per ottenere liquidità”, essendosi al riguardo essa limitata ad affermare che ciò “ha evidentemente e ulteriormente aggravato la situazione patrimoniale della Lima Prefabbricata s.r.l.”, concludendo, quanto alla integrazione del reato, che le condotte poste in essere dall’imputato “[...] hanno arrecato evidente pregiudizio ai creditori della fallita che hanno visto alienare a terzi e sottrarre alla loro garanzia patrimoniale le attività della società medesima senza adeguato corrispettivo”. E’, comunque, rimasta ancorata allo svuotamento della società la valutazione di conferma della sussistenza del reato e della responsabilità dell’imputato. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. 10
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RE SE EL EN