Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A 026 5 3 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.16182/98 5503 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. Erminio Ravagnani Consigliere -Rep. n Bruno Battimiello Rel. -Ud. 1.12.2000 " Florindo Minichiello -Oggetto: - La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Coletti" Gabriella UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. 23 FEB. 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da INPS, in per- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Gabriella Pescosolido e Michele Di Lullo, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente
contro
CA VA IS intimato CANCELLERIA 126 5 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Viterbo n° 402/98 in data 28 maggio/8 giugno 1998 (R.G. 90/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1 dicembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VA Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. 2 Svolgimento del processo Con ricorso in data 21 dicembre 1995 CA VA IS propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo in data 25 ottobre 1995 con il quale il Pretore del lavoro di Viterbo, ad istanza dell'INPS, gli aveva ingiunto il pagamento, della somma di £ 13.347.700 per indebita percezione di ratei di pensione nel periodo dall'1 gennaio 1985 al 31 gennaio 1993. A motivi dedusse di avere percepito il preteso indebito in perfetta buona fede, sicchè i relativi importi andavano di- chiarati irripetibili in applicazione dell'art. 52 della leg- ge 9 marzo 1989 n. 88. Chiese quindi la revoca del decreto opposto e il rigetto della domanda svoltaingiuntivo dall'INPS. Nel contraddittorio dell'Istituto, il quale chiese il rigetto dell'opposizione, il Pretore, con sentenza in data 29 aprile 1997 decise in conformità a tale richiesta, osservando che dovendosi considerare, per la parte in contestazione, inesi- stente il rapporto assicurativo, la fattispecie non rientrava nel campo di applicazione dell'art. 52 1. n. 88 del 1989. Su appello del CA, resistito dall'INPS, il Tribunale del luogo, revocato il decreto ingiuntivo, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha condannato il CA a re- stituire all'INPS soltanto le somme relative ai ratei di pen- sione corrisposti fino al 27 marzo 1989, dichiarando irripe- tibili quelli riferibili al periodo successivo. 1 Il Tribunale ha innanzitutto osservato che l'indebito era scaturito dalla riduzione del trattamento pensionistico at- tribuito al CA, conseguente alla deliberazione della C.C.I.A. di Viterbo in data 18 novembre 1986, che aveva ret- tificato la decorrenza della cancellazione del pensionato dall'elenco nominativo degli esercenti attività commerciali, retrodatandola dal 31 dicembre 1985 al 2 gennaio 1979. Pre- messo, poi, in aderenza alla giurisprudenza della Corte, che l'applicabilità delle norme in materia di indebito pensioni- stico succedutesi nel tempo deve essere verificata con rife- rimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, e rilevato che l'indebito in oggetto riguardava i ratei di pensione ero- gati nel periodo dall'1 gennaio 1985 al 31 gennaio 1993, ha argomentato che, escluso l'errore di calcolo dell'INPS, non trovava applicazione l'art. 80, comma 3, del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, sicché il CA doveva restituire le somme in- troitate fino al 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88, che all'art. 52 ha introdotto una nuova disciplina dell'indebito. Per il periodo successi- il Tribunale, ritenendo che il CA potesse giovarsi, vo, sussistendone le condizioni, della disposizione da ultimo ci- tata e di quella - successiva- di cui all'art. 13 della leg- ge 30 dicembre 1991 n. 412, ha statuito che il pensionato nulla deve restituire. In difformità dall'opinione espressa 2 dal Pretore, ha giudicato che nella specie non mancasse il rapporto assicurativo, dovendosi piuttosto ritenere che que- sto fosse stato solo "marginalmente ritoccato", con conse- guente riduzione degli importi mensili, neppure percepibili dall'assicurato, perché verificabili solo a mezzo di calcoli complessi. Avverso questa decisione l'INPS ricorre per cassazione con due motivi. CA VA IS resiste con controricor- SO. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, dell'art. 1, comma 260 e segg., della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dell'art. 2033 c.c., tutti in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., l'INPS sostiene che nella specie non possono trovare applica- zione neppure gli artt. 52 e 13 citati, perché queste norme, volte a mitigare il rigore della disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., presuppongono pur sempre l'esistenza del rapporto assicurativo. Ma, come risultava dagli atti e dalla stessa sentenza del Tribunale, la Camera di commercio di Vi- terbo aveva cancellato il CA dall'elenco dei commercianti per il periodo 2 novembre 1979-31 dicembre 1985, e pertanto per quello stesso periodo era carente il rapporto assicurati- di cui quella iscrizione è presupposto. Ne deriverebbeVO, • che una parte della pensione del CA (quella parte cioè di cui è stata chiesta la restituzione) è fondata su un rapporto assicurativo inesistente e su contributi che sono stati an- nullati e rimborsati all'interessato. Il motivo è infondato. L'INPS sostiene che per effetto della cancellazione del CA dall'elenco dei commercianti, rela- tivamente ad un limitato periodo contributivo, e della resti- tuzione dei relativi contributi, deve ritenersi insussisten- te, per quella parte, il rapporto previdenziale, sicchè tro- verebbe applicazione non la normativa di settore dettata per gli indebiti previdenziali, ma la disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. In contrario, si osserva che la retrodatazione della cancel- lazione del CA dall'elenco nominativo degli esercenti at- tività commerciali non ha comportato l'eliminazione dell'atto di riconoscimento della pensione (per difetto del requisito contributivo), ma soltanto una riduzione dell'importo di es- sa, correlata alla ridotta contribuzione. Diversa è l'ipotesi caratterizzata dall'annullamento di uffi- cio dell'atto attributivo del trattamento pensionistico, an- nullamento dipendente dalla conoscenza, successiva all'atto, di fatti che ne determinano un originario vizio di legittimi- tà e che incidono sui requisiti originari per il sorgere del diritto a pensione, come nel caso di cui al precedente, cita- to dall'INPS, di accertata inesistenza ab origine del rappor- to di lavoro subordinato, alla quale 1'INPS fa seguire l'annullamento della posizione assicurativa (Cass. 23 maggio 1998 n. 5167). Non può invece parlarsi di inesistenza del rapporto giuridico previdenziale ogni qual volta, ferma l'esistenza di un'attività lavorativa (o di un rapporto di lavoro) tutelabi- le con assicurazione obbligatoria, esistano con riferimento ad essa versamenti contributivi indebiti, come è avvenuto nella specie (Cass. 14 gennaio 1997 n. 332). Dalla sentenza impugnata risulta che la cancellazione del Ca- rosi dagli elenchi nominativi non avvenne fin dall'inizio, ma con decorrenza successiva all'iscrizione, tanto da lasciar sussistere, sia pure ridimensionata, una prestazione pensio- nistica in suo favore;
ciò che testimonia del permanere del rapporto previdenziale tra l'Istituto e il beneficiario delle sue prestazioni, che può essere escluso solo in assenza del diritto ad instaurare il rapporto con l'ente previdenziale (Cass. 14 gennaio 1997 n. 332, cit.). Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa appli- cazione dell'art. 1, commi 260 e segg., legge 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si sostiene, in via subordinata, che la sentenza avrebbe dovuto fare applicazione per il periodo interessato, quale ius su- perveniens, della sopra indicata normativa, la quale relati- vamente agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996, stabili- 5 sce che non si fa luogo a recupero per l'intero, qualora il " percettore risulti titolare di redditi assoggettati all'Irpef per l'anno 1995 di importo non superiore a £ 16 milioni, e per un quarto per i titolari di reddito superiore a tale li- mite. Il motivo è fondato. La nuova disciplina di cui all'art. 1, commi 260 e segg., della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha previsto che nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche a carico di enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori all'l gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a £ 16 milioni, e che non si fa luogo al recupero nei limiti di un quarto dell'importo riscosso qualora lo stesso reddito risulti superiore al limite anzidetto. Il com- ma 263 stabilisce poi che il recupero non si estende agli eredi del pensionato. Il Tribunale, dunque, una volta affermata l'esistenza del rapporto assicurativo, avrebbe dovuto dare applicazione d'ufficio ed in via esclusiva, trattandosi di indebito ante- riore al 1° gennaio 1996, alla sopravvenuta legge n. 662 del 1996 (Cass., sez. 17 marzo 1997 n. 2333; sez. un., 21 un., febbraio 2000 n. 30; 3 novembre 1998 n. 11032; 1 luglio 1999 n. 6756). A tanto provvederà il giudice di rinvio, al quale, annullata in parte qua la sentenza impugnata, si rimette an- che il regolamento delle spese di questo giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e ne accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2000. Il Presidentethercuzio_ Il Consigliere estensore Bruno Ba s sellВоно Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 23 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE 3 DI CANCELLERA 0 3 1 I A 5 S . D S T , . A R O N T L A , ' L 3 A L O S L 7 B E - E P I 8 D S - D I I 1 S 1 N A N T G E S E O S O G I A P G D A M E I E L O , A T O T D A R I L T R E I S L T I E D N G D E E O S R E