CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 24684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24684 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AR EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC RA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il PG chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto il residuo reato per prescrizione Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24684 Anno 2023 Presidente: RAMACCI UC Relatore: RA UC Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 24 settembre 2012 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito del giudizio abbreviato: - ha assolto EN De NO dal reato di cui all'art. 171 -ter, comma 1, lett. d), legge n. 633 del 1941, così riqualificato il fatto di cui alla prima parte del capo a), in cui era contestato il delitto di cui alla lett. a), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- ha assolto l'imputato dal reato ascritto nella seconda parte del capo a), ex art. 171 -ter, comma 2, lett. b), legge n. 633 del 1941, perché il fatto non sussiste;
- ha condannato EN De NO per i reati ex art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n. 633 del 1941, (capo a), per avere detenuto per la vendita oltre 50 copie di supporti audio e video contraffatti ed illecitamente riprodotti, e 648 cod. pen. (capo b), per avere acquistato o ricevuto tali supporti, di provenienza illecita, perché abusivamente, riprodotti - in Mondragone il 23 agosto 2012 - ritenute la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, e la continuazione, considerato più grave il reato sub b), con la riduzione per il rito, alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione ed € 5.000 di multa, con la confisca e distruzione dei CD e DVD in sequestro, le pene accessorie. 1.1. Con la sentenza del 6 giugno 2022, la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato non doversi procedere per il reato sub a), qualificato nel delitto ex art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n. 633 del 1941, perché estinto per prescrizione;
ha rideterminato la pena per il capo b), ex art. 648 cod. pen., in 3 anni e 4 mesi di reclusione ed € 5.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo a) per l'omessa pronuncia sul primo motivo di appello con cui si contestò l'erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui alla lett. a) dell'art. 171 -ter, comma 2, 648 cod. pen. anziché nella lett. d), e l'erronea qualificazione quale circostanza aggravante della detenzione di oltre 50 copie. Si deduce, altresì, il travisamento della prova e l'errata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 133, 81 cpv. cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen. poiché la Corte di appello, pur dichiarando 2 estinto per prescrizione il reato di cui al capo a), ha confermato la pena inflitta in primo grado e non avrebbe operato la riduzione per il giudizio abbreviato. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. perché mancherebbe la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel dichiarare la prescrizione del reato di cui al capo a) la Corte di appello non ha tenuto conto degli effetti della recidiva;
sul punto la sentenza non è stata impugnata dall'accusa. 1.1. Come affermato da S.U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di «apprezzamento» e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o dì approfondimento. In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti, Rv. 244274). 1.2. Tali principi sono stati ribaditi anche dalla giurisprudenza successiva. In caso del tutto analogo, si è affermato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti ictu ocull dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 - 01). 3 1.3. Fuori dal caso in cui non opera il principio di economia processuale - dovendo essere valutata la responsabilità ex professo ai fini civilistici - l'unico modo per ottenere un esame più approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., consiste nel rinunciare alla causa estintiva. 1.4. In ogni caso, era corretta la qualificazione giuridica del fatto essendo irrilevante il riferimento alla natura di circostanza aggravante del numero dei supporti, perché la condotta di aver detenuto per la vendita, senza essere concorso nella duplicazione o riproduzione abusiva, oltre 50 supporti contenenti opere tutelate dal diritto d'autore concretizza il reato ex art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n. 633 del 1941. Cfr. Sez. 3, n. 22267 del 17/02/2017, Saftu, Rv. 269989 - 01, alla cui motivazione per ragioni di sintesi si rimanda. 1.5. Non emergono elementi ictu °cui/ rilevabili per ritenere insussistente tale fatto ascritto al ricorrente che non ha rinunciato alla prescrizione al fine di ottenere una valutazione diversa sul merito. Va ricordato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 35180 del 2017) che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. 1.6. Dunque, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero elementi per procedere ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2. Il terzo motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata è corretta in diritto ed immune da vizi logici. 2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di delitti contro il patrimonio, integra il reato di ricettazione la detenzione di prodotti audio- video contraffatti in caso di omessa o non attendibile indicazione della provenienza delle cose ricevute (fattispecie di detenzione di 105 CD in assenza di rinvenimento di macchinari utili alla loro riproduzione;
Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935 - 01). Inoltre, la giurisprudenza ha sottolineato che non può attribuirsi efficacia liberatoria alla mera astratta possibilità di operare duplicazioni abusive di supporti informatici grazie alla diffusione sul mercato di masterizzatori e altri prodotti similari a prezzi ragionevolmente accessibili, in assenza di elementi specifici al caso di specie (cfr. Sez. 3, n. 28380 del 17/04/2019, Amadou, non massimata;
Sez. 3, n. 39427 del 12/06/2018, Capra, non massimata). 4 9)/ 2.2. Orbene, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che non sussistano elementi di prova in base ai quali ritenere che l'imputato abbia personalmente masterizzato i CD e Dvd rinvenuti presso l'esercizio commerciale: la Corte territoriale ha rilevato che non è stata fornita alcuna prova della legittima provenienza dei beni, per altro posti in vendita in un locale diverso da quello in cui si svolgeva l'attività lecita;
che non sono stati rinvenuti nei locali apparecchi idonei alla masterizzazione. 2.3. Nel ricorso non sono indicati elementi di prova, non valutati, che avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa. Nella vicenda in esame, come sottolineato dalla Corte d'appello, non è emerso alcun elemento favorevole alla tesi dell'abusiva duplicazione in proprio. 2.4. Non risulta dedotta con l'appello la questione relativa all'elemento soggettivo del reato di ricettazione, sicché il ricorso sul punto è inammissibile. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). 3. È, invece, fondato il secondo motivo perché la Corte di appello ha inflitto all'imputato, come risulta dal dispositivo, la stessa pena irrogata in primo grado, mentre avrebbe dovuto necessariamente ridurla per effetto della dichiarazione di estinzione del reato di cui al capo a). 3.1. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio che può essere rideterminato dalla Corte direttamente, ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen. in base alle indicazioni delle sentenze di merito. Il Tribunale aveva, infatti, inflitto per il reato ex art. 648 cod. pen. la pena di 2 anni di reclusione ed C 3.000 di multa, aumentata per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. di un anno e 4 mesi di reclusione ed C 2000 di multa. Si giunge alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione ed C 5.000 di multa. Tale pena deve essere ridotta di un terzo per il rito a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione ed C 3.333 di multa. 3.2. Il reato di ricettazione non è estinto per prescrizione per effetto della contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica ed ìnfraquinquennale: quale 5 circostanza aggravante ad effetto speciale, l'aumento di pena di 2/3 incide infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, sia sul termine ordinario che su quello massimo. Cfr. Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01, in motivazione;
le Sezioni Unite hanno affermato anche il seguente principio: «In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. Non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti». La pena massima per il reato di ricettazione è di 8 anni di reclusione che deve essere aumentata di 2/3 per effetto della contestata recidiva a 13 anni e 4 mesi di reclusione;
il termine di prescrizione ordinario è dunque pari 13 anni e 4 mesi. Tale termine deve essere aumentato di 2/3 ex art. 161 cod. pen., per effetto della recidiva, per ulteriori 8 anni, 10 mesi e 20 giorni. Il termine massimo di prescrizione è dunque di 22 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, a cui va aggiunta la sospensione per l'astensione dei difensori dalle udienze dal 5 dicembre 2019 al 11 giugno 2020. Dal 23 agosto 2012 non è decorso il termine di prescrizione così individuato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 c.p. in anni due mesi due e giorni venti di reclusione ed € 3.333 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 18/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere UC RA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il PG chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto il residuo reato per prescrizione Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24684 Anno 2023 Presidente: RAMACCI UC Relatore: RA UC Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 24 settembre 2012 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito del giudizio abbreviato: - ha assolto EN De NO dal reato di cui all'art. 171 -ter, comma 1, lett. d), legge n. 633 del 1941, così riqualificato il fatto di cui alla prima parte del capo a), in cui era contestato il delitto di cui alla lett. a), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- ha assolto l'imputato dal reato ascritto nella seconda parte del capo a), ex art. 171 -ter, comma 2, lett. b), legge n. 633 del 1941, perché il fatto non sussiste;
- ha condannato EN De NO per i reati ex art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n. 633 del 1941, (capo a), per avere detenuto per la vendita oltre 50 copie di supporti audio e video contraffatti ed illecitamente riprodotti, e 648 cod. pen. (capo b), per avere acquistato o ricevuto tali supporti, di provenienza illecita, perché abusivamente, riprodotti - in Mondragone il 23 agosto 2012 - ritenute la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, e la continuazione, considerato più grave il reato sub b), con la riduzione per il rito, alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione ed € 5.000 di multa, con la confisca e distruzione dei CD e DVD in sequestro, le pene accessorie. 1.1. Con la sentenza del 6 giugno 2022, la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato non doversi procedere per il reato sub a), qualificato nel delitto ex art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n. 633 del 1941, perché estinto per prescrizione;
ha rideterminato la pena per il capo b), ex art. 648 cod. pen., in 3 anni e 4 mesi di reclusione ed € 5.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo a) per l'omessa pronuncia sul primo motivo di appello con cui si contestò l'erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui alla lett. a) dell'art. 171 -ter, comma 2, 648 cod. pen. anziché nella lett. d), e l'erronea qualificazione quale circostanza aggravante della detenzione di oltre 50 copie. Si deduce, altresì, il travisamento della prova e l'errata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 133, 81 cpv. cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen. poiché la Corte di appello, pur dichiarando 2 estinto per prescrizione il reato di cui al capo a), ha confermato la pena inflitta in primo grado e non avrebbe operato la riduzione per il giudizio abbreviato. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. perché mancherebbe la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel dichiarare la prescrizione del reato di cui al capo a) la Corte di appello non ha tenuto conto degli effetti della recidiva;
sul punto la sentenza non è stata impugnata dall'accusa. 1.1. Come affermato da S.U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di «apprezzamento» e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o dì approfondimento. In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti, Rv. 244274). 1.2. Tali principi sono stati ribaditi anche dalla giurisprudenza successiva. In caso del tutto analogo, si è affermato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti ictu ocull dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 - 01). 3 1.3. Fuori dal caso in cui non opera il principio di economia processuale - dovendo essere valutata la responsabilità ex professo ai fini civilistici - l'unico modo per ottenere un esame più approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., consiste nel rinunciare alla causa estintiva. 1.4. In ogni caso, era corretta la qualificazione giuridica del fatto essendo irrilevante il riferimento alla natura di circostanza aggravante del numero dei supporti, perché la condotta di aver detenuto per la vendita, senza essere concorso nella duplicazione o riproduzione abusiva, oltre 50 supporti contenenti opere tutelate dal diritto d'autore concretizza il reato ex art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n. 633 del 1941. Cfr. Sez. 3, n. 22267 del 17/02/2017, Saftu, Rv. 269989 - 01, alla cui motivazione per ragioni di sintesi si rimanda. 1.5. Non emergono elementi ictu °cui/ rilevabili per ritenere insussistente tale fatto ascritto al ricorrente che non ha rinunciato alla prescrizione al fine di ottenere una valutazione diversa sul merito. Va ricordato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 35180 del 2017) che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. 1.6. Dunque, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero elementi per procedere ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2. Il terzo motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata è corretta in diritto ed immune da vizi logici. 2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di delitti contro il patrimonio, integra il reato di ricettazione la detenzione di prodotti audio- video contraffatti in caso di omessa o non attendibile indicazione della provenienza delle cose ricevute (fattispecie di detenzione di 105 CD in assenza di rinvenimento di macchinari utili alla loro riproduzione;
Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935 - 01). Inoltre, la giurisprudenza ha sottolineato che non può attribuirsi efficacia liberatoria alla mera astratta possibilità di operare duplicazioni abusive di supporti informatici grazie alla diffusione sul mercato di masterizzatori e altri prodotti similari a prezzi ragionevolmente accessibili, in assenza di elementi specifici al caso di specie (cfr. Sez. 3, n. 28380 del 17/04/2019, Amadou, non massimata;
Sez. 3, n. 39427 del 12/06/2018, Capra, non massimata). 4 9)/ 2.2. Orbene, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che non sussistano elementi di prova in base ai quali ritenere che l'imputato abbia personalmente masterizzato i CD e Dvd rinvenuti presso l'esercizio commerciale: la Corte territoriale ha rilevato che non è stata fornita alcuna prova della legittima provenienza dei beni, per altro posti in vendita in un locale diverso da quello in cui si svolgeva l'attività lecita;
che non sono stati rinvenuti nei locali apparecchi idonei alla masterizzazione. 2.3. Nel ricorso non sono indicati elementi di prova, non valutati, che avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa. Nella vicenda in esame, come sottolineato dalla Corte d'appello, non è emerso alcun elemento favorevole alla tesi dell'abusiva duplicazione in proprio. 2.4. Non risulta dedotta con l'appello la questione relativa all'elemento soggettivo del reato di ricettazione, sicché il ricorso sul punto è inammissibile. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). 3. È, invece, fondato il secondo motivo perché la Corte di appello ha inflitto all'imputato, come risulta dal dispositivo, la stessa pena irrogata in primo grado, mentre avrebbe dovuto necessariamente ridurla per effetto della dichiarazione di estinzione del reato di cui al capo a). 3.1. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio che può essere rideterminato dalla Corte direttamente, ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen. in base alle indicazioni delle sentenze di merito. Il Tribunale aveva, infatti, inflitto per il reato ex art. 648 cod. pen. la pena di 2 anni di reclusione ed C 3.000 di multa, aumentata per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. di un anno e 4 mesi di reclusione ed C 2000 di multa. Si giunge alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione ed C 5.000 di multa. Tale pena deve essere ridotta di un terzo per il rito a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione ed C 3.333 di multa. 3.2. Il reato di ricettazione non è estinto per prescrizione per effetto della contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica ed ìnfraquinquennale: quale 5 circostanza aggravante ad effetto speciale, l'aumento di pena di 2/3 incide infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, sia sul termine ordinario che su quello massimo. Cfr. Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01, in motivazione;
le Sezioni Unite hanno affermato anche il seguente principio: «In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. Non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti». La pena massima per il reato di ricettazione è di 8 anni di reclusione che deve essere aumentata di 2/3 per effetto della contestata recidiva a 13 anni e 4 mesi di reclusione;
il termine di prescrizione ordinario è dunque pari 13 anni e 4 mesi. Tale termine deve essere aumentato di 2/3 ex art. 161 cod. pen., per effetto della recidiva, per ulteriori 8 anni, 10 mesi e 20 giorni. Il termine massimo di prescrizione è dunque di 22 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, a cui va aggiunta la sospensione per l'astensione dei difensori dalle udienze dal 5 dicembre 2019 al 11 giugno 2020. Dal 23 agosto 2012 non è decorso il termine di prescrizione così individuato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 c.p. in anni due mesi due e giorni venti di reclusione ed € 3.333 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 18/05/2023.